In Italia esistono diverse agevolazioni fiscali ampiamente conosciute e riconosciute per la loro efficacia nell’attrarre “capitale umano” qualificato, sia dall’estero che tra gli italiani desiderosi di rientrare. Queste misure fiscali permettono di lavorare in Italia con meno tasse, con vantaggi significativi per chi si trasferisce. Tra le principali agevolazioni, di particolare rilievo sono il regime impatriati e le disposizioni previste in favore di lavoratori qualificati, docenti e ricercatori.
Un recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella risposta a interpello n. 16/2025, sembra aprire la strada a una possibilità finora esclusa: la cumulabilità di questi benefici nello stesso periodo d’imposta, a patto che i redditi agevolati siano distinti.
Il nuovo regime per i lavoratori impatriati: novità e vantaggi fiscali
Il regime agevolato per i lavoratori impatriati è stato recentemente riformato e regolato dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
A partire dal 1° gennaio 2024 è prevista la detassazione del 50% per i redditi di lavoro prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Paese. Il beneficio si applica per un periodo di cinque anni ed è accessibile a lavoratori con specifici requisiti professionali, a condizione che permangano in Italia per almeno quattro anni. Si segnala, inoltre, il rispetto del requisito relativo all’aver mantenuto la residenza all’estero, per il periodo richiesto dalle nuove disposizioni, prima del trasferimento in Italia.
Agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori in Italia: come funzionano
Gli incentivi fiscali per docenti e ricercatori sono invece regolati dall’art. 44 del D.L. 78/2010, che prevede un trattamento fiscale di favore per coloro che si trasferiscono in Italia per svolgere attività di insegnamento o ricerca presso università, enti di ricerca pubblici e privati, e altre istituzioni accreditate. In questo caso, il beneficio consiste in una detassazione del 90% dei redditi derivanti dall’attività accademica.
Il cumulo delle agevolazioni fiscali in Italia: cosa cambia nel 2025
Fin dalla loro introduzione, la valutazione intorno ai diversi regimi fiscali attrattivi di “capitale umano” aveva interessato il tema della loro cumulabilità; nella riflessione era compreso anche il regime dei neo-residenti (ex art. 24-bis del Tuir). Quest’ultima norma, come noto, si rivolge a quei soggetti che possiedono beni e attivi esteri particolarmente importanti che trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero.
Considerato che ciascuno dei regimi ha caratteristiche oggettive e soggettive specifiche, non è escluso che, nel singolo caso di specie, possa risultare utile ed efficiente cumulare due regimi nel medesimo anno di imposta. Ad esempio, il regime dei neo-residenti per i redditi di fonte estera e il regime impatriati per i redditi di lavoro autonomo prodotti in via prevalente in Italia.
La cumulabilità, tuttavia, era negata a livello normativo posto che per il regime impatriati in vigore fino al 31 dicembre 2023 e disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, la cumulabilità con le agevolazioni previste per i docenti e ricercatori era stata esclusa dall’art. 2 del Dm 26 maggio 2016.
Il regime dei neo residenti, a sua volta, era incompatibile sia con il regime impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 sia con quello previsto in favore di docenti e ricercatori. Tale incompatibilità era stata espressa nell’art. 1, comma 154 della Legge n. 232/2016.
Alla luce di tali previsioni normative, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una posizione di chiusura rispetto alla possibilità di cumulare contemporaneamente due agevolazioni. Nella Circolare n. 17/E del 2017, l’amministrazione finanziaria ha confermato tale orientamento, escludendo la possibilità di fruire di più agevolazioni nello stesso periodo d’imposta. Tuttavia, aveva chiarito che è possibile applicare due agevolazioni distinte in periodi d’imposta differenti, a condizione che siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti da ciascuna norma.
Interpello n. 16/2025: i chiarimenti sulle agevolazioni fiscali
L’interpretazione sopra ricostruita merita ulteriori approfondimenti e – forse, addirittura – una modifica, alla luce dei principi espressi nella risposta a interpello n. 16/2025. In tale documento, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, per effetto delle modifiche apportate al regime impatriati che oggi non è più regolato dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 ma dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, non sussiste più un divieto espresso di cumulabilità.
Pertanto, ad avviso dell’amministrazione finanziaria, un contribuente potrebbe beneficiare contemporaneamente del regime degli impatriati per i redditi derivanti da una specifica attività e degli incentivi per docenti e ricercatori per i redditi prodotti da attività accademiche, purché si tratti di fonti di reddito distinte.
Il caso sottoposto alla valutazione dell’Agenzia delle Entrate riguardava un medico odontoiatra trasferito in Italia nel 2025 per svolgere attività libero-professionale e, contemporaneamente, un impiego come professore associato presso un’università italiana.
In base alla nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate:
• I redditi derivanti dall’attività di medico odontoiatra possono beneficiare della detassazione del 50% prevista dal regime degli impatriati.
• I redditi prodotti dall’attività accademica possono usufruire della detassazione del 90% garantita dal regime per docenti e ricercatori.
Per completezza, si rileva che i principi sopra espressi e, di conseguenza, la possibilità di cumulo si applicano esclusivamente a coloro che accedono al regime impatriati in vigore dal 1° gennaio 2024. Diversamente, per i soggetti che hanno aderito alla versione disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e i chiarimenti di prassi previgenti, i quali non consentono la cumulabilità tra regimi.
Agevolazioni fiscali e trasferimento in Italia: nuovi scenari e strategie nella pianificazione
Dalla nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 16/2025 emergono nuovi possibili scenari.
Anzitutto, coloro che si trasferiscono in Italia e producono redditi che possono ricadere nell’ambito di applicazione del regime impatriati disciplinato dal D.Lgs. n. 209/2023 e del regime per i docenti e ricercatori possono cumulare i relativi benefici fiscali.
Inoltre, considerando che l’art. 1, comma 154, della Legge n. 232/2016, nel prevedere il divieto di cumulo tra il regime dei neo-residenti e quello degli impatriati, fa espresso riferimento all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, ormai abrogato, sembrerebbe che attualmente tale divieto di cumulo non sia più applicabile.
Conclusioni
I principi espressi nella risposta a interpello n. 16/2025 aprono nuove prospettive di pianificazione e contribuiscono a rafforzare l’attrattività del sistema italiano nel contesto internazionale.
È comunque fondamentale ricordare che il trasferimento di residenza richiede un’attenta pianificazione in tutte le sue fasi. Solo un’analisi approfondita della posizione personale ed economica del soggetto consente, infatti, di individuare soluzioni efficaci ed efficienti nel lungo termine.
(Articolo scritto in collaborazione con Giada Mazzola, Studio Caldara e Associati)