L’esenzione dall’imposta di donazione prevista per i passaggi generazionali d’impresa non può operare quando il trasferimento delle partecipazioni attribuisce al beneficiario un controllo soltanto formale. È questo il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 143/2026, dedicata a un patto di famiglia nel quale il disponente intendeva trasferire al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote sociali, conservando però prerogative statutarie tali da incidere in modo decisivo sulla governance della società.
Il caso esaminato riguardava il socio unico di una società operante sia come holding sia nel settore della gestione e valorizzazione immobiliare. Nell’ambito di un programma di progressivo ricambio generazionale, l’istante prospettava il ricorso al patto di famiglia disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, mediante attribuzione gratuita al figlio della nuda proprietà di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale. L’usufrutto vitalizio sarebbe invece rimasto in capo al padre.
Patto di famiglia: quando spetta l’esenzione dall’imposta di donazione
Secondo la prospettazione del contribuente, l’operazione avrebbe dovuto rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 4-ter, del DLgs. 346/1990. Tale disposizione esclude dall’imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni effettuati, anche tramite patto di famiglia, in favore di discendenti e coniuge, purché ricorrano le condizioni richieste dalla norma.
Per le società di capitali, in particolare, è necessario che il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. e che tale controllo sia mantenuto per almeno cinque anni.
Il figlio assegnatario si sarebbe infatti impegnato a non cedere la partecipazione ricevuta nel quinquennio successivo all’atto. Tuttavia, il progetto negoziale era accompagnato da modifiche statutarie destinate a conservare in capo al disponente alcuni diritti particolari finché questi fosse rimasto socio. Tra tali prerogative figuravano il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione, il potere di rappresentare la società e di esprimere il voto nelle assemblee delle partecipate su materie rilevanti, nonché il diritto di gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni.
Perché l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione
Proprio tali clausole hanno condotto l’Amministrazione finanziaria a negare il beneficio. L’Agenzia ha osservato che, pur a fronte del trasferimento della maggioranza dei diritti di voto, il figlio non avrebbe conseguito un effettivo controllo di diritto sulla società. Le prerogative riservate al padre avrebbero infatti svuotato di contenuto il potere assembleare del beneficiario, impedendogli di incidere realmente sulle decisioni ordinarie e sulle scelte strategiche connesse alla gestione del gruppo.
La risposta richiama, sul punto, l’art. 2359 c.c., secondo cui sono considerate controllate le società nelle quali un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Tuttavia, la verifica non può arrestarsi al dato numerico o formale. Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla precedente risposta a interpello n. 115/2026, occorre valutare concretamente se clausole statutarie o patti parasociali riservino al dante causa poteri idonei a depotenziare, o addirittura escludere, il controllo apparentemente trasferito agli aventi causa.
Controllo societario e patto di famiglia: quando il 95% delle quote non basta
Nel caso specifico, i diritti particolari attribuiti al disponente non erano modificabili autonomamente dal figlio e riguardavano ambiti centrali della vita societaria. Ne derivava che la partecipazione trasferita, pur rappresentando il 95% della nuda proprietà e pur essendo assistita dalla maggioranza dei voti, non consentiva al beneficiario di orientare in modo pieno e autonomo le deliberazioni di competenza dell’assemblea ordinaria. Il controllo richiesto dalla norma agevolativa risultava quindi solo apparente.
Passaggio generazionale: cosa cambia dopo la risposta n. 143/2026
Da qui la conclusione dell’Agenzia: il patto di famiglia prospettato non può fruire dell’esenzione dall’imposta di donazione. L’operazione resta pertanto soggetta al tributo in misura ordinaria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. d), del DLgs. 346/1990. La risposta conferma così l’importanza di verificare preventivamente e con estrema attenzione, nell’ambito di operazioni di riorganizzazione familiare e societaria destinate al passaggio generazionale, tutti i singoli aspetti societari, contabili e fiscali insieme a professionisti competenti, al fine di evitare “sorprese” successive ad operazioni ormai compiute.

