Dal 4 giugno 2026 la Turchia offre ai patrimoni mobili uno dei regimi fiscali più aggressivi sul mercato. La legge n. 7582 riconosce ai nuovi residenti un’esenzione ventennale dall’imposta turca sui redditi e sui guadagni di fonte estera. La misura si applica a chi acquisisce la residenza fiscale nel Paese dal 1° gennaio 2026 e, nei tre anni solari precedenti, non vi abbia avuto domicilio né una posizione fiscale rilevante.
Il requisito è meno severo di quello previsto da molti regimi europei. Una precedente tassazione in Turchia limitata a redditi immobiliari, finanziari o plusvalenze di fonte locale non impedisce l’accesso. Occorre però presentare domanda entro la fine dell’anno in cui viene acquisita la residenza — con una breve proroga per chi si trasferisce negli ultimi due mesi — e ottenere dall’amministrazione finanziaria uno specifico certificato di esenzione.
Come funziona il nuovo regime fiscale della Turchia
La formula dei “vent’anni senza tasse” richiede una precisazione. L’esenzione riguarda i redditi prodotti fuori dalla Turchia, che non devono essere indicati nella dichiarazione annuale e non concorrono alla base imponibile locale. I redditi di fonte turca continuano invece a essere tassati secondo le regole ordinarie.
La distinzione può diventare complessa per imprenditori, manager e professionisti. Il compenso pagato da un cliente straniero non è automaticamente un reddito estero: se l’attività è svolta fisicamente in Turchia, il relativo reddito può restare imponibile nel Paese. Più lineare è il trattamento di dividendi distribuiti da società non residenti, interessi, plusvalenze finanziarie e canoni relativi a immobili situati all’estero. Per le pensioni occorrerà considerare anche le regole di fonte e la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.
Non sono previsti né una soglia minima di patrimonio né un versamento annuale forfetario. Da questo punto di vista il modello turco è più vicino a un regime territoriale selettivo che a una flat tax. L’esenzione, inoltre, opera solo in Turchia: non elimina eventuali ritenute applicate dallo Stato della fonte, né gli obblighi che possono sopravvivere nel Paese di provenienza. Le imposte pagate all’estero sui redditi esenti non generano, evidentemente, alcun credito utilizzabile contro l’imposta turca.
Successioni e rimpatrio dei capitali: le altre novità
Il pacchetto interviene anche sull’imposta successoria. Durante il periodo agevolato, i trasferimenti mortis causa che riguardano i beneficiari del regime sono assoggettati all’aliquota dell’1%, in luogo della tassazione progressiva ordinaria. Per una famiglia internazionale, la durata ventennale e il coordinamento con la successione possono incidere sulla scelta della residenza quanto il trattamento di dividendi e plusvalenze.
La stessa legge ha introdotto un programma di emersione e rimpatrio degli attivi detenuti all’estero, aperto fino al 31 luglio 2027. Denaro, oro, valuta e strumenti finanziari possono essere dichiarati e trasferiti nel sistema turco pagando, in via ordinaria, il 5% del valore. L’aliquota diminuisce se le attività restano investite per più anni in determinati strumenti locali e può azzerarsi con un vincolo quinquennale.
Le due misure rispondono a obiettivi distinti: l’esenzione mira a portare in Turchia il titolare del patrimonio; il programma di rimpatrio cerca di attrarre anche la liquidità. Nel loro insieme delineano una politica di insediamento del capitale.
Turchia o Italia: quale regime fiscale conviene ai grandi patrimoni
Il paragone con il regime italiano dei neo-residenti è inevitabile. Dal 2026 chi trasferisce la residenza in Italia e non è stato fiscalmente residente per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti può assoggettare i redditi esteri a un’imposta sostitutiva annuale di 300.000 euro. L’opzione dura fino a 15 anni e può essere estesa ai familiari con un versamento di 50.000 euro per ciascuno. I redditi italiani restano soggetti alla tassazione ordinaria.
Il raffronto numerico sembra premiare nettamente Ankara: esenzione integrale per vent’anni contro un costo fisso di 300.000 euro per quindici. Ma i due sistemi vendono beni diversi. La Turchia offre un trattamento fiscale più conveniente e un requisito di precedente non residenza molto più breve. L’Italia colloca il proprio regime dentro l’Unione europea, in un mercato finanziario integrato e in un ecosistema di private banking, family office, consulenza e servizi professionali che a Milano si è consolidato negli ultimi anni. Inoltre, per chi aderisce all’articolo 24-bis, le attività estere restano fuori dall’imposta italiana sulle successioni e donazioni durante il periodo di efficacia dell’opzione.
La convenienza dipende quindi dalla composizione del patrimonio e dalla sua geografia. Per chi percepisce ogni anno redditi esteri molto elevati, l’assenza di un forfait rende la proposta turca difficilmente eguagliabile sul solo piano fiscale. Per una famiglia che attribuisce maggior peso alla certezza giuridica, alla moneta, all’accesso ai mercati europei, alle scuole internazionali e alla qualità dell’infrastruttura finanziaria, il differenziale d’imposta è soltanto una delle variabili.
Trasferire la residenza fiscale: gli aspetti da verificare
Per un contribuente italiano il beneficio turco presuppone anzitutto l’effettiva perdita della residenza fiscale in Italia. Non bastano l’iscrizione anagrafica all’estero, un’abitazione sul Bosforo o il certificato rilasciato dal fisco turco. Devono essere valutati presenza fisica, abitazione permanente, relazioni personali e familiari, interessi economici e criteri convenzionali applicabili in caso di doppia residenza.
La verifica deve poi estendersi alla struttura patrimoniale. Holding amministrate dall’Italia, trust, società operative, partecipazioni qualificate e immobili situati in altri Stati continuano a porre questioni di fonte, residenza societaria, ritenute, regole antielusive e imposizione successoria. Il regime non sospende neppure lo scambio automatico di informazioni finanziarie: l’esenzione dalla tassazione non coincide con l’opacità del patrimonio.
Il nuovo regime turco conferma che la residenza fiscale è diventata uno strumento di politica economica. La competizione con Milano, tuttavia, non si esaurirà nel confronto tra zero e 300.000 euro. Dipenderà dalla capacità dei due ordinamenti di trasformare il trasferimento fiscale in una residenza economica stabile. Ankara ha reso la propria offerta estremamente aggressiva. L’Italia conserva un vantaggio di ecosistema, ma deve preservare continuità normativa e certezza del prezzo d’ingresso. I patrimoni mobili possono accettare costi elevati; tollerano molto meno regole imprevedibili.

