Trust e famiglie internazionali: cambia la fiscalità in Italia

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Foto in bianco e nero di Filippo Molinari di Withers, che ha parlato di trust e famiglie internazionali

Con il D.lgs. 139/2024 si apre una stagione di maggiore certezza giuridica per i trust, tra tassazione in uscita, opzione per la tassazione in entrata e nuove prospettive per la pianificazione patrimoniale. Ma restano zone d’ombra

Indice

Con l’entrata in vigore del D.lgs. 139/2024 il panorama italiano in materia di trust ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore chiarezza, aprendo ad una nuova stagione fiscale nel nostro Paese.

Il decreto ha infatti positivizzato la cosiddetta “tassazione in uscita”, ovvero l’imposizione fiscale al momento dell’effettiva distribuzione del patrimonio in trust ai beneficiari, risolvendo così il lungo dibattito tra prassi e giurisprudenza, già superato con la Circolare 34/E/2022.

Tassazione in uscita e in entrata: le due opzioni previste

Interessante, soprattutto in chiave di pianificazione patrimoniale, è anche l’introduzione di un regime opzionale di “tassazione in entrata, che consente – a chi lo ritenga efficiente – di assoggettare a imposta l’apporto di beni in trust. Un’opzione che, se ben gestita, permette di “cristallizzare” condizioni oggi favorevoli e mettersi così al riparo da future incertezze.

L’Italia diventa più competitiva per le famiglie internazionali

Per le famiglie internazionali, in particolare quelle provenienti da Paesi di common law, ove lo strumento è ampiamente utilizzato, la riforma segna l’ingresso dell’Italia in un nuovo contesto di competitività in ambito successorio e patrimoniale, seppure con alcuni nodi da sciogliere, soprattutto in operazioni cross-border.

Il nodo della territorialità dell’imposta

Una prima questione riguarda la territorialità dell’imposta, come precisata dal nuovo comma 2-bis dell’art. 2 Tusd, che espressamente prevede che “in caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”.

Distribuzione o apporto? Quando si determina la territorialità

Ma quando individuare la territorialità? Al momento dell’apporto in trust o della distribuzione ai beneficiari?

Tra le due letture, la prima è preferibile, non solo perché aderente alla Circolare 34/E/2022, ma anche perché maggiormente conforme ai principi regolatori dei trust. Essa consente, infatti, di valutare l’operazione al momento dell’attribuzione, disinteressandosi di vicende successive nella sola discrezionalità dei trustee.

Criticità operative: tracciabilità e rischio elusione

La seconda interpretazione, invece, solleva implicazioni significative: si pensi ad un trust istituito da un disponente non residente con asset esteri (liquidità), che il trustee converta in asset italiani (partecipazioni in società italiane). Se questi ultimi venissero assegnati ai beneficiari, secondo tale lettura, l’imposta in Italia scatterebbe, a prescindere dalla natura totalmente “estera” dell’apporto iniziale.
Una logica che, sebbene appaia coerente con la “tassazione in uscita”, letta a contrariis, potrebbe aprire spazi a comportamenti elusivi. Dal punto di vista operativo, richiederebbe inoltre una tracciabilità puntuale dei movimenti dei beni in trust, spesso difficile.

Il caso dei neo-residenti e la tassazione in entrata senza imposta dovuta

Un secondo tema riguarda l’opzione per la “tassazione in entrata” nei casi in cui, per effetto di regimi favorevoli, non vi sia alcuna imposta dovuta. È il caso del Regime neo-residenti (art. 24-bis Tuir), che esenta le donazioni di beni esteri dall’imposta in costanza del regime.

Se un disponente sotto tale regime volesse comunque esercitare l’opzione per la tassazione in entrata, il dubbio è se tale scelta sia possibile in assenza di un versamento effettivo, posto che l’art. 4-bis Tusd parla di “corresponsione dell’imposta”. L’opzione dovrebbe essere comunque esercitabile, ma rimangono dubbi di carattere pratico sulla tracciabilità di tale scelta, specie per trust esteri in cui gli apporti non necessariamente debbono avvenire con atti formali.

Conclusione: evoluzione sì, ma con attenzione alle nuove sfide

Insomma, la riforma segna un’importante evoluzione nella fiscalità italiana dei trust, ma è fondamentale affrontare con consapevolezza le nuove sfide che emergeranno.

(Articolo tratto dal magazine di maggio 2025)

Domande frequenti su Trust e famiglie internazionali: cambia la fiscalità in Italia

Qual è la principale novità fiscale introdotta dal D.lgs. 139/2024 in materia di trust in Italia?

Il D.lgs. 139/2024 ha positivizzato la 'tassazione in uscita', che prevede l'imposizione fiscale solo al momento dell'effettiva distribuzione del patrimonio del trust ai beneficiari. Questa novità risolve un lungo dibattito tra prassi e giurisprudenza, già parzialmente affrontato dalla Circolare 34/E/202.

Quali sono le due opzioni di tassazione previste per i trust in Italia secondo l'articolo?

L'articolo menziona due opzioni di tassazione: la 'tassazione in uscita', che avviene al momento della distribuzione del patrimonio ai beneficiari, e la 'tassazione in entrata', che riguarda i neo-residenti e può prevedere una tassazione senza imposta dovuta.

Come il nuovo decreto rende l'Italia più competitiva per le famiglie internazionali?

L'introduzione della 'tassazione in uscita' e le disposizioni per i neo-residenti con tassazione in entrata senza imposta dovuta mirano a rendere l'Italia un paese più attrattivo per le famiglie internazionali. Questo cambiamento fiscale mira a semplificare e rendere più vantaggiosa la gestione dei patrimoni in trust.

Qual è il nodo della territorialità dell'imposta in relazione ai trust e quando si determina?

Il nodo della territorialità dell'imposta si lega alla determinazione di quando il patrimonio del trust è considerato fiscalmente rilevante in Italia. La territorialità si determina in base a se si tratta di una distribuzione o di un apporto del patrimonio, influenzando quindi il momento impositivo.

Quali sono le criticità operative che potrebbero emergere con le nuove disposizioni sui trust?

Le criticità operative principali riguardano la tracciabilità dei flussi patrimoniali e il rischio di elusione fiscale. Sarà fondamentale garantire la trasparenza e la corretta applicazione delle nuove regole per evitare abusi e garantire la conformità.

FAQ generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale
Illustrazione in bianco e nero di Filippo Molinari, partner nel team private client e tax di Withers.

di Filippo Molinari

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