Con l’entrata in vigore del D.lgs. 139/2024 il panorama italiano in materia di trust ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore chiarezza, aprendo ad una nuova stagione fiscale nel nostro Paese.
Il decreto ha infatti positivizzato la cosiddetta “tassazione in uscita”, ovvero l’imposizione fiscale al momento dell’effettiva distribuzione del patrimonio in trust ai beneficiari, risolvendo così il lungo dibattito tra prassi e giurisprudenza, già superato con la Circolare 34/E/2022.
Tassazione in uscita e in entrata: le due opzioni previste
Interessante, soprattutto in chiave di pianificazione patrimoniale, è anche l’introduzione di un regime opzionale di “tassazione in entrata“, che consente – a chi lo ritenga efficiente – di assoggettare a imposta l’apporto di beni in trust. Un’opzione che, se ben gestita, permette di “cristallizzare” condizioni oggi favorevoli e mettersi così al riparo da future incertezze.
L’Italia diventa più competitiva per le famiglie internazionali
Per le famiglie internazionali, in particolare quelle provenienti da Paesi di common law, ove lo strumento è ampiamente utilizzato, la riforma segna l’ingresso dell’Italia in un nuovo contesto di competitività in ambito successorio e patrimoniale, seppure con alcuni nodi da sciogliere, soprattutto in operazioni cross-border.
Il nodo della territorialità dell’imposta
Una prima questione riguarda la territorialità dell’imposta, come precisata dal nuovo comma 2-bis dell’art. 2 Tusd, che espressamente prevede che “in caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”.
Distribuzione o apporto? Quando si determina la territorialità
Ma quando individuare la territorialità? Al momento dell’apporto in trust o della distribuzione ai beneficiari?
Tra le due letture, la prima è preferibile, non solo perché aderente alla Circolare 34/E/2022, ma anche perché maggiormente conforme ai principi regolatori dei trust. Essa consente, infatti, di valutare l’operazione al momento dell’attribuzione, disinteressandosi di vicende successive nella sola discrezionalità dei trustee.
Criticità operative: tracciabilità e rischio elusione
La seconda interpretazione, invece, solleva implicazioni significative: si pensi ad un trust istituito da un disponente non residente con asset esteri (liquidità), che il trustee converta in asset italiani (partecipazioni in società italiane). Se questi ultimi venissero assegnati ai beneficiari, secondo tale lettura, l’imposta in Italia scatterebbe, a prescindere dalla natura totalmente “estera” dell’apporto iniziale.
Una logica che, sebbene appaia coerente con la “tassazione in uscita”, letta a contrariis, potrebbe aprire spazi a comportamenti elusivi. Dal punto di vista operativo, richiederebbe inoltre una tracciabilità puntuale dei movimenti dei beni in trust, spesso difficile.
Il caso dei neo-residenti e la tassazione in entrata senza imposta dovuta
Un secondo tema riguarda l’opzione per la “tassazione in entrata” nei casi in cui, per effetto di regimi favorevoli, non vi sia alcuna imposta dovuta. È il caso del Regime neo-residenti (art. 24-bis Tuir), che esenta le donazioni di beni esteri dall’imposta in costanza del regime.
Se un disponente sotto tale regime volesse comunque esercitare l’opzione per la tassazione in entrata, il dubbio è se tale scelta sia possibile in assenza di un versamento effettivo, posto che l’art. 4-bis Tusd parla di “corresponsione dell’imposta”. L’opzione dovrebbe essere comunque esercitabile, ma rimangono dubbi di carattere pratico sulla tracciabilità di tale scelta, specie per trust esteri in cui gli apporti non necessariamente debbono avvenire con atti formali.
Conclusione: evoluzione sì, ma con attenzione alle nuove sfide
Insomma, la riforma segna un’importante evoluzione nella fiscalità italiana dei trust, ma è fondamentale affrontare con consapevolezza le nuove sfide che emergeranno.
(Articolo tratto dal magazine di maggio 2025)
Domande frequenti su Trust e famiglie internazionali: cambia la fiscalità in Italia
La 'tassazione in uscita' si riferisce all'imposizione fiscale che si applica al momento della distribuzione effettiva del patrimonio da un trust ai suoi beneficiari. Il D.lgs. 139/2024 ha positivizzato questo principio, chiarendo il trattamento fiscale dei trust in Italia.
Il D.lgs. 139/2024 rende l'Italia più competitiva per le famiglie internazionali, offrendo maggiore chiarezza e certezza fiscale in materia di trust. Questo può attrarre investimenti e patrimoni dall'estero.
La territorialità dell'imposta è determinata in base alla natura della distribuzione o dell'apporto del patrimonio del trust. La normativa cerca di definire quando un'operazione è considerata rilevante ai fini fiscali in Italia.
Le principali criticità operative riguardano la tracciabilità dei flussi finanziari e il rischio di elusione fiscale. È fondamentale garantire la trasparenza delle operazioni per evitare abusi.
La tassazione in entrata per i neo-residenti può prevedere l'assenza di imposta dovuta in determinate circostanze. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le famiglie internazionali che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.