La decadenza dal diritto a fruire delle agevolazioni deriva dalla necessità di dare all’investimento effettuato un periodo minimo di durata
Il contribuente decade dal diritto anche per causa indipendente dalla sua volontà
Con una recente risposta a interpello, n. 390 del 2023, l’Agenzia delle entrate nel rispondere alla richiesta di parere di un contribuente rende chiarimenti in merito alla disciplina che prevede la detrazione a fronte di investimenti effettuati da persone fisiche in start-up e Pmi innovative.
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Come funziona la detrazione?
A favore del contribuente è prevista la possibilità di fruire di una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche fino al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative.
Ma non è tutto. La detrazione, infatti, si applica anche agli investimenti in piccole e medie imprese innovative (”Pmi innovative”) nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.
A che condizione è possibile fruire della detrazione?
Come messo in evidenza dall’Agenzia, le detrazioni possono essere fruite a condizione che l’investimento sia mantenuto per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
In questo senso, la decadenza interviene se non si rispetta il c.d. holding period di mantenimento minimo dell’investimento.
Quando non si decade dal diritto alla detrazione?
Più in particolare, osserva l’Agenzia, non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie.
In conclusione, si può osservare che la decadenza dal diritto a fruire dell’agevolazione opera in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla volontà dell’investitore, l’investimento non si protrae per almeno un triennio in capo allo stesso investitore, ad eccezione di ipotesi, tassativamente previste, in cui il rispetto della condizione relativa all’holding period non è richiesto (come in caso di trasferimento mortis causa) oppure va verificato avendo a riguardo la data in cui il dante causa dell’investitore ha effettuato l’investimento (come in caso di trasferimento di azioni per atto a titolo gratuito o per effetto di operazioni straordinarie).