Ci sono provvedimenti che introducono nuove regole e provvedimenti che correggono un errore. Il decreto-legge 38/2026 appartiene chiaramente alla seconda categoria. In materia di dividendi e plusvalenze da partecipazione, il decreto non costruisce un regime inedito: smonta una restrizione appena introdotta e riporta il sistema al punto in cui si trovava prima della legge di Bilancio 2026. Una scelta che, nel mondo della consulenza patrimoniale e della pianificazione societaria, non è passata inosservata.
Manovra 2026: cosa cambia per dividendi e Pex
Per capire la portata dell’intervento occorre ricordare cosa era successo pochi mesi fa. Con la legge di Bilancio 2026, il legislatore aveva subordinato il regime di favore sui dividendi — storicamente fondato sull’esclusione del 95% dall’imponibile Ires — al rispetto di nuovi requisiti quantitativi legati alla dimensione della partecipazione. In concreto, per beneficiare dell’esclusione, la partecipazione detenuta doveva essere diretta almeno nella misura del 5% del capitale sociale, oppure avere un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Una modifica apparentemente tecnica, ma tutt’altro che marginale. Quel doppio requisito spostava il baricentro della disciplina: il trattamento fiscale del dividendo non dipendeva più solo dalla sua natura di utile già tassato in capo alla società che lo produceva, ma anche dalla consistenza economica dell’investimento.
Il risultato era un sistema selettivo, che distingueva tra partecipazioni “qualificate” e partecipazioni più piccole, introducendo una complessità applicativa difficile da giustificare sul piano sistematico.
Dl 38/2026, cosa prevede l’articolo 11 su dividendi e Pex
Il decreto-legge 38/2026 interviene con l’articolo 11, rubricato significativamente “Ripristino regime esclusione dividendi e regime Pex“. Il titolo stesso è eloquente: non si tratta di una nuova agevolazione, ma di un ripristino. La norma elimina i requisiti dimensionali introdotti dalla Manovra e ristabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e senza soluzione di continuità, il regime previgente.
Per i soggetti Ires, questo significa il ritorno alla regola ordinaria: gli utili distribuiti da società partecipate non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore per il 95% del loro ammontare. La logica sottostante è quella della non duplicazione dell’imposizione: se l’utile è già stato tassato in capo alla società che lo ha prodotto, sottoporlo nuovamente a tassazione piena — o anche solo parziale, attraverso requisiti selettivi — introduce una distorsione che non trova giustificazione nella struttura dell’imposta.
Pex e Dl 38/2026: come cambia la participation exemption
L’articolo 11 non si ferma ai dividendi. Lo stesso intervento di ripristino riguarda anche la participation exemption (Pex), il regime che consente ai soggetti passivi IRES di beneficiare dell’esenzione al 95% sulle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni societarie, al ricorrere delle condizioni ordinarie previste dall’articolo 87 del Tuir.
Anche in questo caso, la legge di Bilancio 2026 aveva introdotto requisiti dimensionali aggiuntivi, che il decreto ora elimina. Il risultato è una ricostruzione della coerenza sistematica tra dividendi e plusvalenze: due manifestazioni diverse del valore societario — la distribuzione dell’utile, da un lato, e il realizzo della partecipazione, dall’altro — tornano a essere trattate secondo un disegno unitario. La frattura introdotta dalla manovra di fine 2025 viene sanata e il sistema recupera quella simmetria che è condizione necessaria per una pianificazione patrimoniale razionale.
Dividendi e Pex: impatti su holding e gruppi societari
Le implicazioni pratiche del provvedimento sono rilevanti per una platea ampia di soggetti: holding familiari, sub-holding operative, veicoli di partecipazione e strutture di gruppo ritrovano un quadro normativo più stabile e prevedibile.
Con il regime ripristinato, la circolazione degli utili all’interno di un gruppo societario può tornare a essere governata secondo criteri di organizzazione e di efficienza, senza essere condizionata da soglie che avrebbero finito per rendere più onerosa — o semplicemente più complicata — la gestione ordinaria delle partecipazioni.
Per le holding familiari in particolare, che spesso detengono partecipazioni anche di dimensione contenuta in società operative, il superamento del requisito del 5% o dei 500.000 euro di valore fiscale rappresenta un elemento di semplificazione concreta.
Va sottolineato anche l’aspetto temporale: la decorrenza è fissata al 1° gennaio 2026, in modo da evitare qualsiasi vuoto normativo rispetto al periodo in cui la modifica della Manovra era già formalmente in vigore. Il decreto, in altri termini, non lascia zone grigie: il regime previgente si considera applicabile per l’intero anno fiscale in corso.
Dl 38/2026: perché il fisco torna sui suoi passi
In un contesto di fiscalità mutevole, il dl 38/2026 in materia di dividendi e Pex manda un segnale preciso: la disciplina previgente era già quella più coerente con la struttura economica dell’impresa e con il principio di neutralità fiscale. Meno selezioni artificiali, meno requisiti dimensionali privi di solida base sistematica, più aderenza alla logica con cui gli utili societari si formano e circolano.
Non sempre la vera notizia tributaria sta nell’introduzione di qualcosa di nuovo. A volte sta nel riconoscimento che ciò che c’era prima funzionava meglio. Questo decreto sembra dirlo chiaramente.

