La riorganizzazione si è pertanto realizzata tramite la creazione di tre Newco S.r.l., ognuna contenente un pacchetto di immobili autonomo e congruo per una effettiva gestione degli stessi, così da attribuire a ciascun figlio una delle società risultanti dall’operazione, garantendone una gestione futura autonoma. Questi, comunque, in seguito alla donazione ottengono solo la nuda proprietà delle quote delle singole società , rimanendo la madre in possesso del diritto di usufrutto, con correlati diritti di voto e diritto agli utili. L’Agenzia, con la risposta ad interpello, ha confermato la correttezza dell’operazione posta in essere, per quanto riguarda l’assenza di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sia per l’imposizione diretta che indiretta.
Il caso
Inizialmente la società Alfa S.r.l., detenuta al 98,5% dall’istante e allo 0,5% da ciascuno dei tre figli, possiede una partecipazione del 99% sia in Beta S.r.l. che in Gamma S.r.l.. Il restante 1% delle quote di entrambe le società è detenuto dal figlio A. Volendo l’istante attuare un’operazione di riorganizzazione aziendale così da semplificare il passaggio generazionale, vengono intraprese una serie di operazioni:
- cessione all’istante delle partecipazioni di minoranza detenute dai figli in Alfa S.r.l., mentre a quest’ultima A cede le rispettive partecipazioni in Beta S.r.l. e in Gamma S.r.l., in precedenza rivalutate secondo il regime disciplinato dall’art. 5 della l. 448/2001;
- fusione per incorporazione in cui le due società a socio unico Beta S.r.l. e Gamma S.r.l., ora controllate al 100% da Alfa S.r.l., vengono da essa inglobate;
- scissione totale proporzionale di Alfa S.r.l. in 3 New.co di nuova costituzione, in cui si ha una divisione del pacchetto immobili della scissa omogeneo, congruo e autonomo.
- conservando il diritto di usufrutto, e quindi dei connessi diritti di voto e di partecipazione agli utili, l’istante conclude con una donazione, attribuendo ad ogni figlio il 100% della nuda proprietà di una delle tre New.co.
A questo punto, l’istante può beneficiare di un controllo stabile sulle tre società neo-costituite e, in caso di decesso, gli eredi potranno subentrare come interamente proprietari delle rispettive New.co e intraprendere un’attività economica autonoma, senza intercorrere in dissidi come accaduto nel recente passato.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Circa la suscettibilità dell’operazione all’ articolo 10 bis della L. 212/2000, l’Agenzia riconosce l’assenza di abuso del diritto, non realizzandosi alcun vantaggio fiscale indebito. Lo scopo della riorganizzazione, infatti, risulta fisiologico e sorretto da valide ragioni economiche, volendo l’istante garantire agli eredi la prosecuzione dell’attività di gestione degli immobili ciascuno secondo le rispettive prospettive imprenditoriali, eliminando così il rischio di divergenze, altrimenti inevitabili in una prospettiva societaria unitaria. Inoltre, il patrimonio immobiliare esistente all’inizio nel gruppo Alfa viene completamente ripartito tra le beneficiarie, senza alcuna destinazione ad uso personale o familiare dei soci o cessione a terzi delle quote sociali delle beneficiarie medesime all’esito della riorganizzazione.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, sembra non discostarsi dalla sua precedente posizione, continuando a considerare come non abusive le operazioni di riorganizzazione del patrimonio immobiliare a scopo di ricambio generazionale. L’operazione risulta poi neutrale ai fini delle imposte dirette sia per l’operazione di fusione che per quella di scissione, rientrando rispettivamente nell’applicazione degli articoli 172 e 173 del Tuir. Quanto all’imposizione indiretta, l’operazione di cessione di partecipazioni sconta l’imposta di registro in misura fissa ex Dpr 131/86, mentre la fusione e la scissione sono a loro volta sottoposte a registrazione con imposizione pari a 200€, oltre che a imposte ipotecarie e catastali sempre in misura fissa e di egual importo. Per quanto attinente all’imposta di donazione, infine, il versamento è commisurato al patrimonio netto delle varie beneficiarie, come stabilito dall’articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 346 del 1990.
(Articolo scritto con la dott.ssa Valentina Mori, collaboratore dello Studio Righini)