Non può dirsi elusiva un’operazione di passaggio generazionale realizzata tramite divisione globale del patrimonio ereditario comune e successiva scissione parziale asimmetrica non proporzionale, in favore di un nuovo veicolo societario
Non può dirsi elusiva un’operazione di passaggio generazionale così strutturata: (i) divisione globale del patrimonio ereditario comune e (ii) successiva scissione parziale asimmetrica non proporzionale, in favore di un nuovo veicolo societario.
Così si è espressa l’Amministrazione Finanziaria con la recente risposta ad interpello 25 agosto 2021 n. 555.
A seguito del decesso della madre, socia unica di una S.r.l. esercente attività agricola e immobiliare, la quota totalitaria di partecipazione nella società e alcuni immobili sono stati trasferiti ai tre figli. Le diverse attitudini lavorative e idee imprenditoriali, nonché l’accresciuta incompatibilità caratteriale, hanno spinto i tre figli ad individuare una soluzione atta a suddividere tra di loro il patrimonio ereditato e a rivolgersi preventivamente all’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare che le modalità di ripartizione di eredità e quote societarie che avevano ipotizzato potessero dirsi del tutto legittime. I discendenti intendevano procedere come segue:
- effettuare una divisione ereditaria di tutto il lascito, tramite la formazione di tre lotti, da assegnare a ciascun figlio, ove però uno degli eredi rinunciava a qualsiasi quota societaria (essendo del tutto disinteressato a portare avanti l’attività d’impresa di famiglia);
- compiere una scissione parziale asimmetrica e non proporzionale della società ereditata, in favore di una nuova srl. In esito a tale operazione, ciascuno degli altri due figli – entrambi intenzionati a continuare ad operare come imprenditori, sebbene non congiuntamente – sarebbe stato interamente titolare di una quota societaria, rispettivamente nella società materna e nella società neocostituita.
Il Fisco ha ritenuto del tutto legittimo un passaggio generazionale così strutturato, non ravvisandovi alcun vantaggio fiscale indebito ma, al contrario, ritenendo le descritte operazioni “fisiologiche” e “finalizzate a consentire lo scioglimento del socio C (ossia all’erede non interessato all’attività d’impresa, n.d.r.) dal vincolo della comunione indivisa in società cui non ha interesse a partecipare, ed ai soci A e B la prosecuzione autonoma delle attività d’impresa a loro più congeniali”.
La Risposta in esame evidenzia che una struttura di passaggio generazionale quale quella descritta deve essere funzionale a consentire l’esercizio distinto, ma effettivo, di attività economiche, e non già alla creazione di veicoli societari “contenitori”, finalizzati alla mera assegnazione di beni delle società ai rispettivi soci “(…)
Laddove anche una sola delle società risultanti dalla divisione e scissione venisse privata di operatività, l’operazione si tradurrebbe nell’attribuzione al singolo socio di immobili ad uso diretto per il tramite dello schermo societario, ed il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, prevista sulla base del valore normale dei cespiti, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, lett. c) e comma 3 del Tuir”.
Non può dirsi elusiva un’operazione di passaggio generazionale così strutturata: (i) divisione globale del patrimonio ereditario comune e (ii) successiva scissione parziale asimmetrica non proporzionale, in favore di un nuovo veicolo societario.Così si è espressa l’Amministrazione Finanziaria con la…
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