Riforma Irpef e Ires: cosa prevede per l’affrancamento delle riserve?
Il decreto legislativo di “Riforma dell’Irpef e dell’Ires” (D.Lgs. 192/2024, pubblicato lo scorso 16 dicembre) ha introdotto la possibilità dell’affrancamento, in via straordinaria, delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’Irap del 10%.
L’affrancamento consente di eliminare il vincolo fiscale che comporta la tassazione di tali riserve in capo alla società che le distribuisce (o, in limitate fattispecie, che le utilizza per scopi diversi dalla distribuzione).
Quando e come si può optare per l’affrancamento?
La misura ha carattere straordinario e limitato nel tempo dal momento che l’opzione si perfeziona – come indicato nella relazione illustrativa al decreto – con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2024, in cui deve essere liquidata l’imposta sostitutiva del 10% (non si tratta quindi un’opzione inserita “a regime”).
Quali sono le scadenze per il versamento dell’imposta sostitutiva?
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo:
- la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2024;
- le successive entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi.
In base al tenore letterale della norma, non sembrerebbero dovuti interessi.
Quali riserve possono essere affrancate?
Oggetto dell’affrancamento sono le riserve in sospensione esistenti nel bilancio in corso al 31.12.2023 che residuano al temine dell’esercizio in corso al 31.12.2024 e l’affrancamento può essere totale o parziale.
Quando sarà pubblicato il decreto attuativo?
Entro il 1° marzo dovrebbe essere pubblicato un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze contenente le disposizioni attuative.
Riforma Irpef e Ires: quali vantaggi per le società?
La normativa potrebbe essere di interesse per le società, numerose nel settore immobiliare, che in passato hanno rivalutato fiscalmente i propri beni senza affrancare il saldo attivo di rivalutazione che si generava contestualmente alla rivalutazione. In particolare, qualora tali società intendano distribuire le riserve in questione, optando per l’affrancamento straordinario vedrebbero ridotto il carico fiscale poiché la tassazione del 24% (ordinariamente prevista per le società di capitali alla distribuzione delle riserve in sospensione) sarebbe ridotta al 10%.
Diversamente, qualora l’intenzione fosse quella di utilizzare tali riserve per la copertura delle perdite tramite delibera dell’assemblea straordinaria (al fine di annullare la riserva stessa), l’affrancamento risulterebbe non conveniente.