È stato recentemente approvato, in via definitiva, il decreto legislativo attuativo della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, con particolare attenzione alle nuove regole relative alla disciplina sugli impatriati.
Regime impatriati: cosa cambia?
Le modifiche alla disciplina relativa al regime agevolativo previsto per coloro che intendono trasferire la residenza nel territorio dello Stato risultano per lo più confermate.
In particolare, occorre osservare che è confermato il novero dei criteri per la valutazione della residenza fiscale delle persone fisiche.
Più in particolare, è previsto che i lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2024, potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50%, entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro.
Il regime è dedicato ai lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che tuttavia non risultano essere già stati residenti nel territorio dello Stato per almeno i tre periodi d’imposta precedenti.
Gli impatriati potranno far rientro in Italia fruendo del regime agevolativo anche se il trasferimento avviene nell’ambito dei rapporti infragruppo.
Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi entro il limite di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno cinque anni
- l’attività lavorativa viene svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Qualora la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno cinque anni consecutivi al trasferimento il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) nonché quelli non iscritti alla stessa Anagrafe purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Quali sono le ultime novità?
Le modifiche da ultimo apportate alla disciplina portano varie novità:
- è consentito di prolungare l’agevolazione a chi arriva in Italia nel 2024
- per coloro che fruiscono del beneficio è prevista anche la detassazione al 60% in presenza di un figlio
- vengono ammessi al beneficio anche i lavoratori dello stesso gruppo, ma la permanenza all’estero dev’essere più lunga
- sono ammessi benefici anche per coloro che acquistano in Italia un immobile che diviene abitazione principale, nel periodo che intercorre tra il 2023 e il 2024.