La polizza vita in breve
Come noto, la polizza sulla vita per “il caso di morte” è uno strumento assicurativo che consente, dietro il pagamento di un premio alla compagnia di assicurazione di garantire a un certo beneficiario un capitale o una rendita.
Il codice civile consente di stipulare una polizza vita anche a favore di un terzo, ammettendo che l’individuazione del beneficiario possa essere manifestata attraverso contratto, per testamento o mediante apposita dichiarazione scritta.
In linea generale, la polizza assicurativa permette di ottenere dei vantaggi tanto dal punto di vista della protezione del patrimonio, quanto sul piano dell’investimento, che su quello fiscale e del risparmio.
La polizza sulla vita, attraverso un’accurata pianificazione fiscale e uno studio delle strategie sul passaggio generazionale rappresenta un valido strumento di tutela e segregazione patrimoniale, e permette di assicurare risorse economiche per la famiglia.
Polizza vita: cosa accade in caso di successione?
È pacifico che nel momento in cui si verifica l’evento morte a cui è associato l’erogazione del capitale a favore del beneficiario, quest’ultimo è considerato l’unico avente diritto della somma legata alla polizza assicurativa.
Le somme che la compagnia assicurativa deve liquidare al beneficiario, infatti, non ricadono nella successione e non rientrano di conseguenza nell’asse ereditario.
Da questo punto di vista si può affermare che il beneficiario della polizza può dormire sonni tranquilli: gli eredi in linea generale non potranno far valere alcuna pretesa sulla somma assicurata.
Polizza sulla vita: cosa accade in caso di designazione generica dei beneficiari?
Come ha di recente chiarito la Corte di cassazione, nel contratto di assicurazione sulla vita, la designazione generica degli “eredi legittimi” quali beneficiari determina anche l’inclusione degli eredi per rappresentazione.
Più in particolare, nel caso in cui l’assicurato abbia solo genericamente individuato i beneficiari dell’assicurazione sulla vita, al momento della morte dello stipulante verranno considerati come potenziali beneficiari indifferentemente tanto coloro che rivestono la qualità di eredi legittimi quanto di eredi testamentari.
Come ribadiscono i giudici della Suprema Corte, la designazione del beneficiario è un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell’assicuratore.
Tuttavia, è sempre consigliabile premurarsi di indicare in modo dettagliato il nominativo del beneficiario della polizza, evitando di inserire definizioni generiche.
Premorienza del beneficiario: cosa accade?
Una delle implicazioni più frequenti legate alla polizza vita si individua nel caso di premorienza del beneficiario. Vale a dire quando il soggetto individuato come destinatario della somma legata alla polizza muore prima dell’assicurato.
Secondo un consolidato orientamento della Corte, in caso di premorienza del beneficiario saranno gli eredi di quest’ultimo a maturare i diritti legati alla polizza.
Diritto dei creditori sulla polizza
È fondamentale notare che i creditori non possono intraprendere azioni esecutive o cautelari sulle somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, le quali sono impignorabili e insequestrabili.
Il Codice Civile all’art. 1923 stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere soggette ad azione esecutiva o cautelare. Inoltre, le polizze vita non sono di per sé soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento.
Ai creditori è piuttosto riconosciuto il diritto a rivendicare i loro diritti sui premi già corrisposti all’assicurato o al beneficiario.
Tuttavia, in determinate circostanze, in caso di responsabilità penale acclarata, la polizza potrebbe essere soggetta a sequestro preventivo.
Polizza vita e pianificazione fiscale
Poiché., come detto, a certe condizioni la somma erogata mediante contratto di polizza vita è riservata al solo beneficiario individuato, questo strumento è spesso utilizzato nell’ambito della pianificazione fiscale.
Infatti, l’assicurato può garantirsi, attraverso la polizza vita, che alla sua morte il beneficiario riceva una certa somma ‘protetta’ dalle rivendicazioni degli altri eredi.
Il beneficiario individuato nella polizza matura un diritto indipendente dai diritti successori che sorgono sul patrimonio del defunto.
Ci sono però delle eccezioni: altri eredi potrebbero infatti impugnare la polizza vita sostenendo che, in via di fatto, i premi pagati dall’assicurato e successivamente il capitale erogato a favore del beneficiario attraverso lo strumento assicurativo, integrino una liberalità indiretta da parte del de cuius. Come tale potenzialmente lesiva dei diritti dei legittimari se non inclusa nell’eredità.
La Corte di Cassazione ha chiarito che le polizze sulla vita nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse.-
È il pagamento del premio a costituire il c.d. “negozio mezzo” (l’assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del «negozio fine» (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall’art. 809 c.c.
In tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante non alle somme percepite dal beneficiario.
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione è quello di riconoscere, a certe condizioni e fino a prova contraria, il diritto dei legittimari di ottenere, a seguito dell’impugnazione della polizza, il reintegro della quota di legittima asseritamente lesa.