Sui pleasure asset e il valore che possono generare.
Di Pietro Villa, Partner Tax di Target
Le collezioni di beni di pregio, raccolti e detenuti inizialmente per passione (pleasure asset), come le opere d’arte blue-chip, i vini en primeur, le auto d’epoca, gli orologi di lusso e gli accessori di moda appartenuti alle celebrities o vintage, stanno assumendo una rilevante centralità, non solo in ottica di pianificazione del patrimonio familiare e in chiave di diversificazione in ambito di asset class, ma anche come espressione di iniziative filantropiche.
L’evoluzione del collezionista di pleasure asset, per generare valore
Si può dire, per quanto di interesse, che si stia assistendo ad una evoluzione del ruolo del “collezionista” da “mero detentore” a soggetto “proattivo” (anche) nella valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale di cui è custode, sempre più attratto da iniziative filantropiche finalizzate a rendere accessibile al pubblico il valore culturale della propria collezione “privata”.
Nell’ambito della gestione di un patrimonio artistico sempre più frequentemente si assiste – nella miglior prassi professionale – all’adozione genuina di alcuni strumenti giuridici tipici che consentono, a determinate condizioni, di usufruire di una disciplina tributaria favorevole, proprio in ragione della fruizione pubblica delle collezioni. Stiamo parlando, a titolo esemplificativo, del trust e della fondazione culturale.
Trust e fondazione culturale: aspetti comuni e differenze
La connotazione di entrambi gli istituti consiste nella segregazione dei beni, vincolandoli al perseguimento di un determinato scopo, individuato dal collezionista (disponente nel trust e fondatore nella fondazione), che ben può sostanziarsi in una finalità sociale e filan- tropica, come l’apertura di un museo o l’esposizione delle opere in una mostra istituzionale.
Ma vediamo ora le differenze: la fondazione si differenzia dal trust per vari elementi, tra cui il minore grado di discrezionalità nelle scelte del fondatore circa il fine perseguito e nella dinamicità e flessibilità delle scelte di governance (es. potere dell’autorità governativa, a determinate condizioni, di nominare o sostituire gli amministratori della fondazione, di annullarne le deliberazioni o addirittura di sciogliere la fondazione). Nel caso del trust, invece, il ruolo del guardiano, da un lato, e le volontà espresse dal disponente, nell’atto istitutivo, dall’altro, costituiscono i principali limiti della discrezionalità del trustee nel perseguimento dello scopo del trust.
Il collezionista che trasferisce la collezione nel veicolo prescelto (sia questo il trust o la fondazione) potrà trasferire le opere d’arte, mediante un atto di donazione, che contemplerà la forma dell’atto notarile con le connesse formalità (inventario e valutazione economica mediante la perizia di un esperto indipendente, ecc.). A ciò si aggiunga che la donazione, a favore di soggetti beneficiari che hanno come scopo esclusivo la finalità di pubblica utilità, in talune circostanze, può essere esente dall’imposta di donazione.
Si tratta di una agevolazione di rilevante impatto, in quanto il valore imponibile dei beni artistici, ai fini dell’imposta sulle donazioni, è determinato in base al loro valore di mercato, accertato alla data della donazione (fair market value); valore, comunque, sempre passibile di rideterminazione da parte dell’amministrazione finanziaria rispetto a quanto indicato in sede di donazione.
Conclusioni
In conclusione, pur nell’assenza delle novità in materia tributaria relative anche ai pleasure asset previste dalla Legge Delega per la Riforma Fiscale, il quadro normativo domestico, per quanto articolato, mette a disposizione del collezionista un ventaglio di strumenti giuridici efficaci che, affiancati da una gestione efficiente della variabile tributaria, (nell’attuale contesto tributario non considerata onerosa), permettono di amplificare il valore della collezione, mantenendolo nel tempo anche in vista delle generazioni future.
Articolo comparso in Family Office & Family Business no. 3.

