Il passaggio
generazionale – inteso quale
trasferimento del capitale sociale e delle funzioni gestionali
dell’impresa di famiglia dalla generazione attuale a quella
successiva – è un processo estremamente delicato, che deve
essere pianificato con cura e
attenzione, attraverso l’impiego degli strumenti giuridici più
adatti a ciascuna fattispecie.
Al riguardo, particolarmente efficaci si
rivelano gli istituti del trust
e del patto di famiglia,
sebbene con peculiarità diverse che devono essere tenute in
considerazione per poter scegliere quale fra essi utilizzare, nei
casi concreti, per garantire la continuità dell’impresa familiare
e rispondere, così, alle esigenze specifiche di ciascun imprenditore
uscente.
Il trust nel passaggio generazionale
In particolare, attraverso il trust per il passaggio generazionale il disponente-imprenditore trasferisce l’azienda o la partecipazione sociale al trustee, il quale ne diviene proprietario in funzione temporanea e fiduciaria, ovverosia nell’interesse esclusivo dei soggetti designati come beneficiari che il disponente-imprenditore intende favorire al termine finale del trust, sulla base delle indicazioni all’uopo fornite nel relativo atto istitutivo.
Poiché tale atto si sostanzia in un negozio
giuridico unilaterale a contenuto programmatico,
è ben possibile per il disponente-imprenditore soddisfare, per il
suo tramite, gli interessi più vari (purché meritevoli di tutela)
nell’ottica di un passaggio
generazionale soprattutto in funzione “differita”:
e così, ad esempio, il “salto generazionale” che consente di
individuare il successore idoneo al comando dell’impresa in un
esponente delle generazioni future, ovvero la gestione dell’arco
temporale necessario per permettere la piena maturazione dei
discendenti del disponente-imprenditore e la conseguente selezione
del discendente maggiormente dotato di attitudini imprenditoriali per
assumere la leadership.
L’impiego del trust, inoltre, consente al
disponente-imprenditore di dettare, nell’atto istitutivo di trust,
anche disposizioni specifiche che
il trustee è chiamato a osservare nella gestione dell’azienda o
delle partecipazioni sociali vincolate in trust, potendo quindi
tracciare la rotta
– ex ante – dell’assetto
organizzativo futuro dell’impresa e,
se del caso, assoggettando il rispetto di tali prescrizioni da parte
del trustee al controllo apposito di un guardiano.
In aggiunta, stante il principio
di segregazione trilaterale che permea
l’istituto del trust, i creditori personali del
disponente-imprenditore, dei beneficiari e del trustee titolare
(temporaneo e fiduciario) dell’azienda o delle partecipazioni
sociali non possono rivalersi sui beni in trust, né questi ultimi
possono considerarsi rientranti nel regime matrimoniale o nella
successione di tali soggetti. Tuttavia, la segregazione in trust
dell’azienda o delle partecipazioni sociali deve essere rispettosa
delle quote di riserva spettanti ai legittimari del
disponente-imprenditore, tali ultimi potendo ricorrere, in caso
contrario, all’azione
di riduzione
per essere reintegrati nei propri diritti a ottenere la porzione di
patrimonio ereditario del disponente defunto a essi riservata dalla
legge.
Il patto di famiglia nel passaggio
generazionale
Con il
patto di famiglia, invece, viene contrattualizzato
il trasferimento della titolarità
dell’azienda o delle partecipazioni sociali a favore di uno o più
discendenti del disponente (cosiddetti legittimari
assegnatari), che hanno l’obbligo di
liquidare una somma – pari al valore delle ipotetiche quote di
legittima spettanti – ai cosiddetti legittimari
non assegnatari, ovverosia ai soggetti
che sarebbero i legittimari del disponente se si aprisse la
successione di quest’ultimo al momento della stipulazione del patto
di famiglia (salvo il loro diritto di rinunciare a ottenere tale
liquidazione) e la massa ereditaria fosse pari al valore dei beni
trasferiti.
La caratteristica principale di tale strumento
consiste nel fatto che le attribuzioni
contenute nel patto di famiglia non
possono essere oggetto di collazione o riduzione
una volta effettivamente apertasi la successione del disponente
defunto, garantendo conseguentemente la definitività e stabilità
del trasferimento e del governo dell’impresa familiare. Questo
sostanziale vantaggio sconta, tuttavia, una certa rigidità
dell’istituto, poiché beneficiari
del patto di famiglia possono essere soltanto i discendenti
dell’imprenditore, i quali vengono quindi già individuati come
soggetti idonei a proseguire l’attività imprenditoriale del
capostipite, attuando un passaggio
generazionale “ad effetto immediato”.
Nel patto di famiglia è infine assente
anche l’effetto segregativo tipico
del trust, dal momento che i beni oggetto del trasferimento diventano
giuridicamente parte del patrimonio del legittimario assegnatario.
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