Dal prossimo anno l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i titolari di redditi diversi e per i titolari di partita Iva
Si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio
L’ultima riunione del Consiglio dei ministri porta con sé importanti novità in punto fiscale. Tra le altre, si segnala l’intervento sul fronte dello Statuto dei diritti del contribuente e le misure volte a razionalizzare e semplificare gli adempimenti tributari
Semplificazione degli adempimenti tributari
Con il più ampio obiettivo di:
- favorire l’adempimento spontaneo
- ridurre gli adempimenti e armonizzare i termini dichiarativi e di versamento
- semplificare la modulistica e incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini
- promuovere la digitalizzazione dei servizi a favore delle piccole e medie imprese
il Cdm ha previsto che dal 2024:
- il termine per presentare la dichiarazione dei redditi e Irap verrà anticipato dal 30 novembre al 30 settembre
- per i soggetti Ires invece all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Inoltre, è stato comunicato che si semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. Si prevede che, a decorrere dal 2024 dal prossimo anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata anche per i titolari di redditi diversi e per i titolari di partita Iva.
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Statuto del contribuente
Per garantire l’effettiva applicazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento del contribuente, è stabilito, tra le altre cose, che:
- le presunzioni legali non si applicano retroattivamente
- tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo
- gli atti tributari, la cui motivazione può avvenire anche per relationem, devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione.
Inoltre, si estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili (decorso il decennio è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione), nonché si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta.