Remigio e Giovanna sono due abbienti signori di Monza vicini agli ottanta anni; imprenditori di successo in pensione, sposati da cinquant’anni, hanno un unico figlio, Romualdo, quarantenne, separato e con due figli minorenni, Francesco e Veronica. I rapporti dei coniugi con il figlio sono sempre stati molto difficili fino a diventare pressoché inesistenti da quando cinque anni fa Romualdo ha abbandonato moglie e i figli per andare a convivere con un’altra donna. Da allora i nipotini e la loro madre Marina si sono trasferiti nella villa dei nonni (un’importante dimora storica del 1700 con un bellissimo parco annesso) e non avendo sufficienti mezzi economici di sostentamento sono stati mantenuti da Remigio e Giovanna. Preoccupati per il futuro dei loro nipoti (e della loro madre) i due coniugi hanno deciso di costituire un trust individuato come un strumento utile per assicurare ai loro cari una vita serena. L’atto istitutivo di trust è stato così strutturato:
- disponenti: Remigio e Giovanna;
- trustee: una trust company professionale insieme ad un amico di vecchia data di Remigio che conosce molto bene la villa di famiglia e se ne occupa da anni;
■ guardiano: Remigio e Giovanna e, dopo la loro morte, la figlia della sorella di Giovanna, persona da sempre molto legata ai bambini e a Marina;
■ beneficiari: i figli nati dall’unione di Romualdo e Marina viventi al termine finale di durata del trust, nonché i loro discendenti;
■ legge applicabile: legge sui trust di Jersey, Isola del Canale della Manica (Trust Law 1984 e successive modifiche e integrazioni);
■ foro competente in caso di controversie: foro di Mila- no, previo esperimento di un tentativo di conciliazione;
■ durata: ottanta anni, con facoltà da parte del trustee, con il consenso del guardiano, di anticiparne la “chiusura” una volta raggiunto il venticinquesimo anno di età dell’ultimo rima- sto in vita tra Francesco e Veronica e sempre che siano defunti sia Remigio che Giovanna.
Contestualmente all’istituzione del Trust i due coniugi hanno conferito al trustee la nuda proprietà della villa di famiglia dove vivono attualmente con i nipoti e Marina, ritenendosene l’usufrutto, nonché un ingente disponibilità finanziaria funzionale a soddisfare le esigenze di Francesco e Veronica, della loro mamma ed, eventualmente, dei loro discendenti. I conferimenti al Trust sono stati effettuati nel rispetto della porzione disponibile del patrimonio di Remigio e Giovanna al fine di evitare che al momento della morte di uno di essi il figlio Romualdo possa aggredire eventuali atti di apporto al trust lesivi dei suoi diritti di legittimario.
L’operazione, anche dal punto di vista fiscale è risultata interessante in quanto:
■ gli atti di apporto della nuda proprietà della villa sono stati tassati ad imposta fissa (euro 200) rientrando il bene tra quelli di rilevante interesse storico e artistico vincolati (ai sensi dell’attuale D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) il cui conferimento in trust è escluso dall’applicazione del tributo successorio ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 346/90;
■ i conferimenti di denaro sono stati effettuati in esenzione totale di imposta essendo inferiori a 4 milioni di euro e, rientrando, pertanto, nelle franchigie riconosciute dalla legge sulle successioni e sulle donazioni a ogni disponente per liberalità a favore dei nipoti (per ogni nipote sia Giovanna che Remigio, non avendo fatto alcuna donazione anteriore, godevano di una franchigia pari ad un milione di euro).
Casi come quello di Remigio e Giovanna sono molto diffusi nella pratica in quanto al giorno d’oggi i rapporti interpersonali sono sempre più complessi e, di fronte ad un legislatore che non riesce a stare al passo con le evoluzioni della società, il trust si rivela uno strumento utile per supplire a queste manchevolezze, recuperando l’aspetto etico e il carattere solidaristico che da sempre hanno connotato tale strumento.
I campi di intervento sono molteplici in quanto il nostro legislatore ancora oggi continua, infatti, ad ignorare che anche all’interno di una famiglia vi possono essere situazioni tali per cui si vuole privilegiare un soggetto piuttosto che un altro, sempre nel rispetto delle norme in materia successoria e che, al di là dei vincoli di sangue, esistono rapporti di affetto o riconoscenza, parimenti da riconoscere.
L’utilizzo del trust in situazioni siffatte si può allora rivelare estremamente interessante, sia per la modulabilità e adattabilità dello strumento rispetto alle esigenze, di volta in volta mutevoli, che può avere il soggetto che ne beneficia, che per la sua ultrattività, in virtù della quale un soggetto riesce a perseguire determinate finalità senza che la sua morte possa frustrarne la realizzazione. Va, infine, sottolineato come il trust possa essere efficacemente utilizzato da un soggetto anche per beneficiare soggetti estranei alla famiglia in senso stretto, con il vantaggio, rispetto ad una donazione o alla stipula di una polizza assicurativa a favore di tali soggetti, che consiste nel poter compiere il tutto in piena riservatezza e con la possibilità di modulare tempi, modalità e condizioni di erogazione dei benefici che si vogliono attribuire.