La conversione in legge del Dl 104/2020 mette la parola fine a una serie di dubbi interpretativi già sorti all’epoca dell’introduzione della norma originaria (segnatamente, l’art. 55 del decreto “Cura Italia”, modificativo delle disposizioni del precedente Dl 34/2019).
In particolare, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle imposte anticipate relative a perdite ed eccedenze Ace non utilizzate può essere fruito dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, quindi, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, già dal periodo d’imposta 2020.
Dunque, nascita e utilizzo del credito d’imposta prescindono dal fatto che la cessione avvenga pro-soluto o pro-solvendo, cosicché la data di efficacia “economica” dell’operazione può non coincidere con la data di efficacia “giuridica” della stessa.
Inoltre, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione risulta più ampio rispetto a quanto disposto dalla norma nella versione originaria, in quanto è stato esteso anche al caso di cessione di crediti effettuata da società aderente al regime di consolidato fiscale, oltre che alle società “trasparenti” per previsione legale (art. 5, Tuir) o per opzione (art. 115, Tuir).
Il tema delle perdite fiscali trasferite al consolidato è stato senz’altro tra quelli che più hanno animato il dibattito in questi mesi: prima del via libera di Senato e Camera all’emendamento al Dl 104/2020, che ora è legge, vi era la certezza che dette società potessero trasformare in credito d’imposta esclusivamente le imposte anticipate relative alle perdite fiscali “pregresse”, ovverosia prodotte prima dell’adesione al regime della tassazione di gruppo, così come le eccedenze di rendimento nozionale Ace non utilizzate né a livello individuale né a livello di fiscal unit, mentre qualche dubbio permaneva in relazione alle perdite prodotte in vigenza dell’opzione, in quanto oggetto di uno spossessamento automatico in favore del consolidato .
Ebbene, la nuova legge chiarisce che, in caso di opzione per la tassazione di gruppo ex art. 117 e ss. TUIR da parte della società che cede a terzi i propri crediti deteriorati, rilevano – nell’ordine – non solo le proprie eccedenze Ace e perdite fiscali pregresse, ma pure le perdite generate in vigenza del regime di consolidamento degli imponibili, qualunque società aderente le abbia generate, purché riportate “a nuovo” dal soggetto consolidante in quanto non utilizzate a riduzione dell’imponibile di gruppo.
Naturalmente, dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti deteriorati da parte della società aderente al consolidato (ed a patto che venga esercitata l’opzione per la fruizione del bonus in rassegna) tanto la società cedente quanto il soggetto consolidante non potranno più computare in diminuzione dei corrispondenti imponibili le perdite fiscali e le eccedenze Ace costituenti il rispettivo appannaggio utilizzate ai fini della trasformazione delle Dta in credito d’imposta.
Articolo scritto in collaborazione con Christian Viceconte, dottore commercialista e revisore legale