Il nuovo regolamento da un lato tiene fermo il principio secondo cui le commissioni di sottoscrizione rientrano tra gli oneri a carico dei singoli partecipanti e sono calcolate, in modo assoluto o in percentuale, sulla base delle somme investite, dall’altro però introduce una nota, la 12 bis, in cui si prevede che il pagamento delle commissioni di sottoscrizione possa avvenire successivamente alla sottoscrizione delle quote e che la SGR possa prelevarle gradualmente in un arco temporale predefinito a valere sulle commissioni di gestione relative alle quote sottoscritte. Tutto ruota proprio sull’espressione “a vale- re sulle commissioni di gestione” e sul suo significato. Tant’è che nell’ambito della pubblica consultazione è stato chiesto se questo volesse dire che la SGR possa procedere al loro recupero mediante addebito sul patrimonio del fondo. La risposta della Banca d’Italia nell’esito delle consultazioni non è stata esplicita limitandosi ad affermare che la normativa vigente non prescrive una modalità specifica per il recupero delle commissioni di sottoscrizione differite e che è nella facoltà del gestore stabilire le modalità più opportune per il loro prelievo.
Letto a contrario, depone per una legittimità della pratica operativa che porti ad assorbire le commissioni di sottoscrizione all’interno delle commissioni di gestione mediante un chiaro meccanismo di determinazione della parte de quo e delle modalità di prelievo dal fondo.
La precisa determinazione dell’ammontare delle stesse rispetto alle quote sottoscritte è necessaria, oltre che per evidenti motivi di trasparenza e correttezza, al fine di precisare cosa avvenga al sottoscrittore che esca dal fondo prima della loro intera maturazione nel periodo di riferimento. In tal caso il regolamento dovrà precisare se la SGR intenda recuperare l’importo residuo della commissione differita detraendolo dall’importo derivante dal rimborso delle quote.
Bisognerà guardare con molta attenzione alle effettive modalità applicative che verranno sperimentate nei nuovi regolamenti. Le commissioni di sottoscrizioni differite, pur potendo generare un incremento implicito delle commissioni di gestione, in ogni caso risolvono definitivamente la problematica della scontistica ad personam operata dai distributori con un’opzione più aderente al principio di parità di trattamento proprio della gestione collettiva. Esse consentono un prelievo diluito nel tempo con un regime più favorevole per il sottoscrittore rispetto a quello dell’applicazione iniziale una tantum, che riduce la somma investita netta ed i vantaggi economico-finanziari rispetto a quelli derivanti da un maggior importo investito con l’attribuzione di un maggior numero di quote e la conseguente partecipazione al risultato di gestione nel periodo di riferimento.
(Articolo tratto dal magazine We Wealth di aprile 2021)