Nel caso di ritrovamenti fortuiti di beni archeologici, si può essere meritevoli di ricevere un premio. Ecco come funziona.
Affreschi e busti di epoca romana, monete e frammenti d’oro antico, reperti e parchi archeologici sono i beni più ricorrenti nei ritrovamenti fortuiti durante gli scavi per i lavori di ristrutturazione o di costruzione dei fabbricati. Ritrovamenti fortuiti che si caratterizzano per l’assenza di attività di ricerca e di intenzionalità finalizzata alla ricerca di beni artistici e di interesse cultuale.
Il rinvenimento casuale di oggetti, strutture o altre evidenze di interesse archeologico o paleontologico è soggetto alla legge speciale del codice dei beni culturali (in particolare art. 90 e seg.) che prevede la presunzione di proprietà dello Stato da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini e la qualità di beni culturali dei beni mobili e immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali. Il principio si estende anche alle cose affioranti dal suolo, o parzialmente sepolte, così come a quelle rinvenute in superficie e riferibili a un contesto archeologico sotterraneo, secondo l’interpretazione ministeriale. Se al ritrovamento segue la custodia in sicurezza e la denuncia al Ministero della cultura viene riconosciuto un premio allo scopritore fortuito. La regolamentazione di questo premio coinvolge profili amministrativi, civili e fiscali.
Come funziona il premio per i ritrovamenti fortuiti di beni archeologici?
Per quanto riguarda i primi, il premio viene riconosciuto in misura non superiore a un quarto del valore delle cose ritrovate a favore del proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento, al concessionario dell’attività di ricerca, qualora tale attività non rientri tra i suoi scopi istituzionali e statutari, e allo scopritore fortuito se ha adempiuto ai doveri di denuncia entro le 24 dal ritrovamento e di custodia. L’istanza con cui richiedere il premio può essere avanzata entro 10 anni dal ritrovamento e il procedimento di determinazione del valore del bene e conseguentemente del premio ha una durata di 180 giorni. Il premio può essere erogato solo ai privati siano essi persone fisiche o società e enti nei casi in cui risultino proprietari degli immobili in cui è ritrovato il bene.
Come si determina il premio?
La determinazione del premio è preceduta da una stima di valore del bene ritrovato che viene effettuata dal Ministero sulla base di tabelle specifiche e a cui sono detratte le spese sostenute dall’amministrazione per la procedura (la procedura è commentata nella Circolare n. 29/2021 del MIC). Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate o ancora, su richiesta dell’interessato, sotto forma di un credito di imposta di pari ammontare. Se non viene accettata la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti, o in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. La decisione del terzo è impugnabile solo in caso di errore o di manifesta iniquità davanti al giudice ordinario.
Dalla valorizzazione del bene alla determinazione del premio
La procedura per il riconoscimento del premio è complessa perché passa dalla valorizzazione del bene alla legittimità del premio e può concludersi con un nulla di fatto per assenza dei requisiti in capo allo scopritore o per difetto di accidentalità del ritrovamento o perché il luogo di ritrovamento non è conforme alla norma o ancora perché il richiedente non ha tenuto un comportamento meritevole nel senso di aver collaborato attivamente al ritrovamento.
I tribunali amministrativi vengono investiti delle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto al premio a seguito dei provvedimenti di diniego espresso o contro il silenzio dell’amministrazione. Mentre le questioni relative all’entità del premio, in relazione al quale la misura del quarto del valore rappresenta il limite massimo al di sotto del quale l’amministrazione può muoversi liberamente purché rispetti le indicazioni della Circolare ministeriale del 23 dicembre 1999, per i beni mobili, e del costo di ricostruzione, per i beni immobili, con soddisfazione o meno del richiedente, sono rimesse alla giurisdizione ordinaria.
Premio per i ritrovamenti di oggetti archeologici, profili fiscali
Dal punto di vista fiscale, si è molto dibattuto sulla qualificazione reddituale o meno del premio fino a che l’Agenzia delle Entrate di recente ha preso una posizione netta con la risposta a interpello n. 58 del 3 marzo scorso: il premio è considerato reddito e subisce una tassazione del 25% con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta al momento dell’erogazione e dunque del pagamento da parte del Ministero (art. 30, comma 2, D.P.R.600/1973).
Il premio di rinvenimento, ha motivato l’amministrazione finanziaria, non ha natura di corrispettivo per la perdita della proprietà, né di indennizzo per il depauperamento patrimoniale di chi lo ha trovato nel presupposto dell’appartenenza allo Stato sin dall’origine delle cose rinvenute. Con la conseguenza che costituisce una remunerazione dell’attività collaborativa della persona al perseguimento di pubblici interessi come la conservazione e l’incremento culturale della collettività a incentivazione della messa a disposizione dell’autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni. Pertanto, anche dal punto di vista fiscale, il premio per il rinvenimento del bene non costituisce un indennizzo a titolo di ristoro ma un premio attribuito in riconoscimento di particolari meriti sociali e come tale rientra tra i redditi diversi (art. 67, lett. d), Tuir) da sottoporre a tassazione.
Articolo originariamente pubblicato su We Wealth Magazine n. 78. Abbonamenti qui.