Nel presente articolo si analizzano i diversi utilizzi del trust, strumento assai duttile e utile per molteplici esigenze.
Trust in ambito familiare
L’utilizzo del trust in ambito familiare è fra gli impieghi per cui tale strumento viene più frequentemente usato. Se qualche anno fa l’utilizzo del trust in tale settore era per lo più impiegato da famiglie aventi ingenti patrimoni, oggi, anche a seguito della Circolare n. 34/E/2022 dedicata alla fiscalità del trust, l’uso di questo strumento si sta sempre di più diffondendo anche fra famiglie titolari di patrimoni di medie dimensioni.
In tale ambito, il trust è spesso utilizzato per interessi meritevoli di particolare tutela, ad esempio, al fine di garantire risorse per la cura e l’assistenza di soggetti minorenni, deboli, incapaci, anziani o disabili.
Inoltre, la fattispecie in parola è altresì spesso impiegata per garantire un’educazione e una formazione delle future generazioni oppure per la gestione e per la protezione del patrimonio familiare ereditato e/o ottenuto tramite lo svolgimento di attività professionali/imprenditoriali comportanti responsabilità e possibili richieste di risarcimento danni.
Frequente è anche l’utilizzo del trust da parte di un genitore per salvaguardare il tenore di vita dei propri familiari e/o per la trasmissione generazionale del patrimonio (azienda compresa).
Trust in ambito imprenditoriale
In tale ambito, il trust è estremamente vario e può essere utilizzato per le più svariate e innumerevoli finalità, ad esempio:
- per gestire il passaggio generazionale dell’azienda o della società;
- per la protezione del patrimonio individuale dell’imprenditore da una possibile espropriazione per mezzo dei creditori (fermo restando che deve sempre e comunque configurarsi un interesse meritevole di tutela connesso all’istituzione e che il trust non può in alcun modo servire ad evitare l’azione revocatoria dei creditori antecedenti all’istituzione dello stesso);
- per assumere la funzione di holding di un gruppo societario;
- fungere da garanzia delle representations & warranties concordate in un contratto di M&A;
- per la realizzazione e il rispetto di un contratto parasociale;
- per la gestione di un prestito obbligazionario;
- per il funzionamento di un opzione put o call;
- per attuare un’operazione di “project financing” o di un piano di “stock option”;
- per il superamento di una situazione di stallo decisionale nell’ambito di un organo collegiale;
- per il “salvataggio” dell’impresa nel caso in cui il socio sia investito da una informativa prefettizia interdittiva;
- per la gestione di procedure concorsuali; per condurre un’azienda nel caso in cui l’imprenditore non sia circondato da soggetti che gli ispirino fiducia sulla continuità dell’attività dell’impresa o nel caso lui stesso prevede che non potrà continuarla.
Trust per la vendita immobiliare
L’eredità di beni immobili, nel nostro ordinamento, può essere trasmessa secondo due forme di successione:
- (i) successione testamentaria, dove il de cuius che ha fatto il testamento individua i successibili e le quote a essi assegnate;
- (ii) in base alla legge che li individua in base al rapporto di parentela e devolve a ciascuno di essi una quota del patrimonio ereditario.
Frequentemente accade che l’immobile caduto in successione sia detenuto quindi da più soggetti, secondo diverse quote. In tali situazioni, qualora gli intestatari dell’immobile ereditato propendano per la vendita dello stesso, la presenza di più soggetti può creare non poche problematicità soprattutto se non vi sono visioni comuni e concordate.
In tale contesto, conferendo l’immobile in trust, la gestione unitaria dell’immobile è di competenza del trustee, il quale organizzerebbe la vendita coordinandosi con l’agente immobiliare/intermediario e l’acquirente nell’interesse prestabilito dai proprietari nell’atto istitutivo massimizzando così le probabilità di vendita e di profitto.
Va da sé che tale soluzione si presenta efficiente anche nel caso in cui gli immobili siano detenuti da più proprietari non causa successione, ma per altri e svariati motivi (esempio: immobile in comproprietà fra coniugi).
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Trust come convenzione matrimoniale atipica
Il trust può essere anche efficacemente utilizzato da quei coniugi che intendono sottoporre alcuni beni e/o diritti a un vincolo di segregazione differente rispetto al fondo patrimoniale.
A differenza del fondo patrimoniale, infatti questo strumento permette una gestione più adeguata del patrimonio e consente di dettare una regolamentazione più specifica dei frutti che derivano dai beni e/o diritti sottoposti a vincolo.
Ad esempio, in un ipotetico atto istitutivo sarebbe possibile indicare specificatamente i beneficiari e la quantità della ripartizione dei frutti, cosa non possibile nel fondo patrimoniale che prevede genericamente la destinazione degli utili per “soddisfare i bisogni della famiglia”. I coniugi potrebbero quindi prevedere di apportare in trust tre immobili locati in specifiche città e determinare che i fitti attivi di ciascuno di essi vengano destinati al soddisfacimento di uno specifico figlio.
Inoltre, è da evidenziare che il fondo patrimoniale non si presta per vincolare tutti quei beni diversi dagli immobili, mobili scritti in pubblici registri e titoli di credito.
Trust in ambito di divorzio (sia in vista di un possibile divorzio, sia durante il divorzio)
In questo caso, i coniugi istituiscono un trust il cui obiettivo è quello di perseguire le finalità proprie del divorzio, ossia la ripartizione del patrimonio, il mantenimento dei figli, la determinazione dell’assegno a favore del coniuge, l’assegnazione della casa e altre specifiche finalità.
Qui, quindi, operativamente i coniugi – anche durante la separazione o in sede di divorzio – potrebbero istituire un trust avente a oggetto dei beni di proprietà di uno di essi con la finalità di soddisfare le esigenze economiche del coniuge economicamente più debole, il quale sarà nominato come beneficiario assieme ai figli.
Successivamente, però, quando verrà a meno l’obbligo del mantenimento, ad esempio perché i figli crescono o perché il l’ex coniuge si risposa o trova un lavoro redditizio, i beni all’epoca istituiti in trust tornerebbero nella proprietà del coniuge che gli aveva conferiti.
Trust in ambito della convivenza di fatto
Il regime tipico dei conviventi di fatto è l’adozione di una comunione dei beni, in quanto impossibilitati ad accedere al fondo patrimoniale non essendo sposati. In ipotesi di convivenza di fatto, il trust è uno strumento utile per avere un assetto nella coppia equivalente a quello che nel matrimonio tradizionale si ha quando si costituisce un fondo patrimoniale.
Nel caso di specie, i due conviventi potrebbero quindi istituire un trust indicando come beneficiari loro stessi o i figli.
Trust in ambito liberale e solidale/filantropico (o anche trust per donazione indiretta)
Lo strumento del trust in tale ambito è frequentemente utilizzato nell’ipotesi in cui disponente intende effettuare delle liberalità in favore dei propri familiari.
Si pensi al tipico caso in cui un nonno vuole “premiare” quel nipote – non ancora individuato – che in futuro sarà in grado di sviluppare una start up promettente; oppure a quel genitore che vincola in trust la quota disponibile del suo patrimonio in favore di quel figlio che seguirà una carriera di elevato profilo culturale/artistico/spirituale ma non sufficientemente remunerativa.
Frequente inoltre è l’utilizzo del trust in ambito solidale, ossia l’istituzione di un trust per il perseguimento di un programma altruistico/filantropico, in maniera tale da destinare il patrimonio vincolato a uno o più beneficiari (persone fisiche, fondazioni, musei, teatro, università, ecc.).
Trust “dopo di noi”
Il trust “dopo di noi” è fra gli strumenti giuridici più efficaci per salvaguardare il patrimonio destinato in favore di persone con disabilità gravi. Il forte successo del trust in tale ambito è dovuto dalle specifiche agevolazioni fiscali previste dal legislatore sia nel momento di conferimento dei beni del trust, sia nella detrazione delle spese sostenute per la costituzione e la gestione dello strumento.
Trust assistenziale
In questo caso la finalità del trust è quella di proteggere soggetti aggravati da una diminuzione totale o parziale di capacità fisiche o psichiche che necessitano una cura/assistenza (cosiddetti “soggetti deboli”).
Rispetto ad altre forme di “protezione”, il trust è uno strumento migliore perché è configurabile ad hoc per le singole fattispecie di assistenza, come un abito su misura a supporto del soggetto debole. All’atto pratico, il disponente conferisce in trust alcuni beni/diritti, attribuendo al trustee l’obbligo di utilizzare gli stessi esclusivamente per l’assistenza della persona debole (che può essere ad esempio il coniuge malato, il figlio, oppure, in futuro, lo stesso disponente che si ammalerà).
Trust a scopo di garanzia
In questo caso il trust è uno strumento di garanzia alternativo rispetto agli strumenti tradizionali di pegno e ipoteca e assume la funzione di “cassaforte” in favore di alcuni creditori del disponente stesso.
È il caso in cui un disponente istituisce un trust per destinare alcuni propri averi (beni/diritti) a garanzia di alcuni suoi creditori, individuati come beneficiari nell’atto di trust.
Questa soluzione, rispetto agli altri strumenti di garanzia presenti nell’ordinamento, risulta essere più efficiente sia per il creditore – che può ottenere soddisfazione in tempi molto più veloci rispetto alla lunga procedura che occorrerebbe rispettare in caso di inadempimento del debitore – e sia per il debitore – che affiderebbe la gestione del debito al trustee che, verosimilmente, la gestisce in maniera molto più efficiente).
Trust liquidatorio
Rispetto all’ipotesi precedente, in questo caso il disponente è un imprenditore che vincola in trust alcuni suoi beni/diritti con lo scopo di soddisfare i creditori mediante il denaro che ricava dalla liquidazione degli stessi. Più nel dettaglio, si possono individuare le seguenti tipologie di trust liquidatorio:
- il trust protettivo; qui si è dinnanzi a un imprenditore “previdente”, che non è ancora entrato in uno stato di crisi, che si adopera per prevenire azioni esecutive/cautelari da parte di alcuni suoi creditori;
- il trust puramente liquidatorio come alternativa di una procedura di liquidazione; è il tipico caso di una società che non si trova né in crisi né in insolvenza ma in uno stato di assenza di prospettive di continuità aziendale (litigi fra soci; scadenza di concessioni strategiche; ecc..).
Trust con clausola complessa
Essendo il trust uno strumento estremamente versatile, che può essere modellato in base alle svariate esigenze del disponente, qualora il disponente necessitasse di perseguire più obiettivi, resta sempre possibile “mixare” le diverse finalità prevendendo nell’atto istitutivo una clausola complessa. Si pensi al caso di un genitore anziano che istituisce un trust per garantire risorse al figlio giovane per studiare, svolgere sport, iscriversi all’università, svolgere il tirocinio professionale, avviare una propria attività, svagarsi… Tuttavia, è possibile prevedere che in specifiche ipotesi (ad esempio: il figlio decede prematuramente causa malattia) il trustee abbia l’obbligo di intraprendere iniziative benefiche per la ricerca scientifica o in favore di enti filantropici.
(Articolo scritto in collaborazione con Amedeo Cesaro, dello Studio Righini)