Nuove soglie per dividendi e plusvalenze: cosa prevede la legge di bilancio 2026
Tra le principali e più discusse novità della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) spicca la stretta sui regimi impositivi agevolati relativi a dividendi (attualmente esclusi al 58,14% per i soggetti Irpef in regime di impresa e al 95% per i soggetti Ires) e alla participation exemption (Pex).
Accanto alle condizioni già imposte dalla normativa previgente, il legislatore ha, infatti, individuato nuovi presupposti dimensionali, che subordinano la fruizione dell’esclusione e dell’esenzione al superamento di due soglie (alternative tra loro):
• possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%; oppure
• possesso di una partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Participation exemption: i nuovi requisiti si aggiungono a quelli “storici”
I requisiti già previsti dalla normativa
La legge di bilancio, in sostanza, ha modificato il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, dei dividendi e delle plusvalenze percepiti da imprenditori e società o enti commerciali residenti (sia ai fini Irpef che Ires).
In particolare, la manovra, intervenendo sul testo degli artt. 58, 59, 87 e 89 del Tuir, ha ridefinito il regime di esclusione degli utili (esclusione del 95% per i soggetti Ires e percentuali ridotte per gli imprenditori Irpef) e il regime di esenzione per le plusvalenze, subordinando l’accesso alla disciplina di favore al soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli già prescritti.
Avuto particolare riguardo al regime Pex, si ricorda che, storicamente, era (ed è) necessario verificare la ricorrenza, rispetto alla partecipazione, di diverse condizioni:
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione (holding period);
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della società partecipata in Stati non privilegiati;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Le nuove condizioni dimensionali
Con la legge di bilancio, si aggiunge la verifica del possesso di una quota minima di partecipazione pari al 5% del capitale sociale o, in alternativa, con un valore fiscale pari o superiore a euro 500.000.
Come si calcolano le soglie: partecipazioni indirette e cessioni frazionate
Il ruolo delle partecipazioni indirette nel gruppo
Alcuni interrogativi sono sorti in ordine alle corrette modalità di determinazione delle nuove soglie.
La norma prevede che, ai fini della verifica della soglia del 5%, vengano considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali esiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e comma 2 c.c.; tenendo conto, dunque, dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.
Mentre, con riferimento ai dividendi, la nuova disciplina non sembra porre particolari criticità – posto che l’evento impositivo, rappresentato dalla distribuzione, non incide sulla misura della partecipazione detenuta, che resta invariata – maggiori incertezze emergono, invece, con riguardo alla determinazione delle soglie minime richieste ai fini dell’esenzione nelle ipotesi di cessione di partecipazioni.
Cessioni a tranche: quale quota rileva?
Il tema si pone, in particolare, nei casi in cui la dismissione non avvenga in un’unica soluzione, ma sia articolata in più atti successivi nel tempo.
In tali circostanze, occorre interrogarsi su quale sia il corretto parametro di riferimento per la verifica delle soglie, specie laddove ciascuna tranche, considerata isolatamente, non raggiunga i limiti quantitativi richiesti dalla norma, pur inserendosi in un più ampio processo unitario di smobilizzo della partecipazione.
Il dato testuale della norma (come modificata dalla riforma) pare suggerire che la verifica della soglia debba essere, comunque, ancorata alla partecipazione posseduta e non anche alla singola quota oggetto di cessione. Supponendo, quindi, che un socio detenga il 7% del capitale sociale e ceda il 4%, l’interpretazione più coerente – già sostenuta dalla dottrina – imporrebbe di ritenere che la plusvalenza realizzata con la prima cessione possa beneficiare dell’esenzione.
Decorrenza e impatti operativi: quando si applicano le nuove regole
Dividendi: effetto immediato dal 2026
Per quanto attiene ai dividendi, le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate dal 1° gennaio 2026.
Plusvalenze: impatto differito nel tempo
Per le plusvalenze, invece, come anche chiarito anche dall’Agenzia delle entrate (in occasione della videoconferenza del 5 febbraio 2026), il nuovo requisito dovrà essere riscontrato in riferimento alle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. Per le acquisizioni intervenute prima di tale data permangono le disposizioni previgenti.
In virtù di tale impostazione, il nuovo regime di esenzione per le plusvalenze vedrà, quindi, la sua concreta applicazione solo a partire dalle cessioni di azioni o quote (anche non rappresentate da titoli) effettuate dal 2027, che abbiano ad oggetto, per l’appunto, partecipazioni acquistate nel 2026 e per le quali sia maturato l’ulteriore requisito richiesto dall’art. 87, ovvero il periodo minimo di possesso di 12 mesi (holding period).
Criterio Fifo e implicazioni pratiche
In tale prospettiva, verranno considerati ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente (criterio Fifo).
Sotto il profilo operativo, le nuove soglie non eliminano né l’esclusione dei dividendi né la participation exemption. Tuttavia, ne ridefiniscono i contorni, imponendo valutazioni più ponderate in ordine alle strategie di investimento e disinvestimento.
Valutazioni che non sono più ancorate alla verifica meramente formale dei cosiddetti requisiti “storici” ma impongono una pianificazione preventiva della struttura partecipativa, delle tempistiche delle acquisizioni e di eventuali operazioni di dismissione, onde evitare la tassazione integrale.

