Certificato successorio europeo: guida alle successioni estere

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Una chiave d'epoca riposa tra le pagine aperte di un libro, immersa in un caldo chiarore. La luce mette in risalto i dettagli della chiave e del testo. L’immagine viene usata per evocare un certificato successorio europeo da usare nelle successioni transfrontaliere

Cos’è il certificato successorio europeo, come funziona e perché è utile per gestire le successioni con beni in più Paesi Ue

Indice

Cos’è il certificato successorio europeo (Cse) e a cosa serve

Il certificato successorio europeo (Cse) è stato introdotto dal Regolamento dell’Unione europea 650/2012 ed è in vigore dal 17 agosto 2015, regolamento che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Lo scopo di questo certificato è quello di agevolare la gestione delle successioni che abbiano carattere transfrontaliero.

Il certificato è immediatamente utilizzabile in tutti gli Stati membri e non deve essere oggetto né di legalizzazione né di Apostille. Non è previsto alcun procedimento di “riconoscimento” o di exequatur. È possibile rilasciare il certificato successorio europeo anche in una lingua diversa da quella dello Stato di rilascio. L’Autorità conserva l’originale e rilascia le copie autentiche a chi ne ha interesse, però le copie hanno una validità di sei mesi e quindi nella copia va indicato il giorno di scadenza.

Caratteristiche principali del certificato successorio europeo

Il certificato successorio europeo:

  • non è obbligatorio;
  • gli eredi non sono obbligati a redigerlo, possono anche scegliere di utilizzare i documenti interni già previsti dalla normativa dei singoli Stati membri;
  • non sostituisce i documenti interni;
  • può essere richiesto solo se destinato a essere utilizzato in un altro Stato membro, ma produce i suoi effetti anche nello Stato membro in cui viene prodotto;
  • può essere utilizzato anche in Stati non membri.

Quali informazioni contiene il Cse

Ma il certificato successorio europeo è certamente un utile strumento per poter dimostrare, in particolare, uno o più dei seguenti elementi:

  • a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
  • b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
  • c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.

Chi può richiedere il certificato successorio europeo

Il Cse può essere richiesto dagli eredi e dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione; dagli esecutori testamentari e dagli amministratori dell’eredità; non dai legatari o gli eredi in subordine o da creditori del defunto o di un erede. Secondo alcuni sono legittimati anche i legittimari lesi o pretermessi, in virtù del grado di parentela con il defunto.

Quali autorità possono emettere il Cse

Il certificato può essere emesso da:

  • un «organo giurisdizionale», intendendosi un’autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria;
  • un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione. In Italia i notai.

Gli effetti del certificato successorio europeo negli Stati membri

Il Cse dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento e si presume che detto certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici.

Inoltre, si presume che la persona indicata nel certificato come erede possieda la qualità indicata in tale certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato stesso, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel medesimo certificato.

Il Cse e la tutela dei terzi

Pertanto, qualora un certificato successorio europeo sia rilasciato a un erede nello Stato membro della residenza abituale del defunto, tale erede può utilizzarlo negli altri Stati membri in cui sono situati beni del defunto.

Invero nel regolamento è stato introdotto un importante principio di tutela dei terzi che agiscono sulla base degli elementi oggetto del certificato: con il Cse chi acquista da un erede secondo quanto statuito nel certificato è fatto salvo per il solo fatto che tale informazione sia contenuta.

Inoltre, chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

Ancora: se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

Validità del certificato successorio europeo per gli immobili

Se nell’eredità vi sono immobili, il Cse è titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro; ma ogni Stato membro ha il diritto di applicare le proprie normative per l’iscrizione nei registri, il che può includere requisiti aggiuntivi come la presentazione di ulteriori documenti o il pagamento di tasse.

Per quanto attiene all’Italia, il certificato successorio europeo è titolo idoneo alla trascrizione e si aggiunge ai titoli indicati nell’art. 2657 c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente), ma a tal fine deve contenere gli elementi identificativi dei beni immobili, non essendo compito del conservatore dei registri immobiliari individuare i beni di titolarità del defunto.

Va depositato insieme alla nota di trascrizione e, considerato che, ai sensi dell’art. 2659 c.c. la nota di trascrizione deve indicare anche il regime patrimoniale delle parti, tale regime dovrà anch’esso risultare dal Cse.

di Maria Cristiana Felisi

Maria Cristiana Felisi è partner dello studio legale Charles Russell Speechlys, private client. Ha sviluppato una particolare competenza nella consulenza ai clienti su aspetti di diritto privato e di famiglia, tra cui il diritto delle successioni, i trust, le fondazioni, la pianificazione successoria, real estate, societario e relativo contenzioso. È una mediatrice professionale per le imprese, un Family Officer qualificato in Italia e membro dell’International Bar Association (IBA). È iscritta all’albo degli avvocati di Milano dal 1992 ed è patrocinatrice davanti alla Corte di Cassazione e ad altre giurisdizioni superiori.

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