Il Codice civile prevede una specifica tutela dei legittimari (ex art. 536 c.c. coniuge, figli e ascendenti del de cuius), prevista e disciplinata dall’art. 550 c.c., rubricato “Lascito eccedente la porzione disponibile”.
Le scelte dei legittimari: 2 opzioni possibili
L’art. 550 c.c. ha riguardo all’ipotesi in cui il testatore, con una sua disposizione, abbia reso impossibile l’assegnazione al legittimario della quota a lui riservata in piena proprietà, perché ha lasciato a un estraneo legatario un usufrutto o una rendita vitalizia eccedente il reddito della disponibile (articolo 550 c.c. I comma) ovvero perché ha lasciato all’estraneo legatario una nuda proprietà in misura eccedente la disponibile (articolo 550 c.c. II comma) e correlativamente ha lasciato ai legittimari una porzione di nuda proprietà (o di usufrutto) che ricade su quella quota disponibile di cui il terzo abbia l’usufrutto (o la nuda proprietà).
Al legittimario spettano due scelte e segnatamente:
- eseguire tale disposizione, purché, se vi sono più legittimari, vi sia l’accordo di tutti; in tal caso, resta esclusa la possibilità di agire in riduzione;
- abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile e conseguire la piena proprietà della quota di legittima: in questo secondo caso, il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.
Caso di scuola
Di seguito si propone il seguente caso di scuola: Tizio lascia a sé superstite un solo figlio (al quale compete, ex art. 537, 1° comma, la metà del patrimonio) e, possedendo un patrimonio di 100.000 euro, lega a un estraneo l’usufrutto di un fondo del valore di 70.000 euro; il figlio acquista, in tal caso, il diritto a un reddito inferiore a quello che riceverebbe da un capitale pari all’intera quota di legittima (che, nell’esempio fatto, è pari a cinquantamila euro); egli infatti deve sopportare l’usufrutto su parte della quota riservatagli dalla legge; ma, come nuda proprietà, ottiene una parte maggiore di quella che gli spetterebbe (nell’esempio fatto, l’intera nuda proprietà anziché la metà), avendo diritto, in sostanza, anche alla nuda proprietà sulla quota disponibile.
Con la conseguenza che il figlio avrà in più rispetto alla legittima la nuda proprietà della disponibile, ma in meno, rispetto alla legittima, quanto trarrà l’estraneo a titolo di usufrutto su parte della quota (ventimila euro) riservata al figlio in quanto legittimario.
Anche nel caso in cui l’attribuzione fatta al legittimario non abbia un valore inferiore a quello della legittima, questi può comunque esercitare la scelta offerta dall’art. 550 c.c. Invero, la disposizione testamentaria può risultare, in ogni caso, svantaggiosa, sia perché il legittimario non ottiene la piena disponibilità dei beni oggetto dell’attribuzione, sia perché il peso costituito dall’usufrutto o dalla rendita potrebbe rivelarsi successivamente più oneroso di quello calcolato al momento dell’apertura della successione.
La cautela sociniana e la tutela dei diritti del legittimario pretermesso
La dottrina ha precisato che il rimedio introdotto dall’art. 550 c.c. non rientra nell’azione di riduzione: il legittimario è piuttosto titolare di un diritto potestativo che si attua mediante un negozio giuridico unilaterale, recettizio e non formale, che produce il mutamento dell’oggetto del legato, sostituito ex lege con una quota di beni in piena proprietà.
Nello stesso senso la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 33011/2023) che, di recente, si è espressa ribadendo che l’art. 550 c.c. “prevede un particolare effetto – derivante dalla legge e non già dalla volontà del testatore – in base al quale il legittimario, senza la necessità di dover ricorrere all’azione di riduzione, se voglia conseguire la piena proprietà della quota di riserva spettantegli ex lege, ha il diritto potestativo di variare gli effetti della successione, conseguendo in luogo della nuda proprietà, anche della disponibile, la sola quota di legittima, ma in piena proprietà”.
La modalità di scelta del legittimario
La scelta che spetta al legittimario può essere manifestata in qualsiasi forma, anche tacita o per comportamento concludente (così come chiarito da Cass. civ. 3894/2012) e può essere provata anche a mezzo di presunzioni o prove testimoniali, ancorché abbia per oggetto beni immobili (secondo Cass. civ. 511/1995). Nemmeno si esige la trascrizione, poiché l’atto non trasferisce il diritto dal legittimario al legatario, derivando l’acquisto direttamente dal testamento.
Termini e condizioni della scelta che spetta al legittimario
La scelta può essere effettuata entro il termine di prescrizione di 10 anni dall’apertura della successione, salvo che una precedente, volontaria e cosciente esecuzione del testamento faccia ritenere già attuata, tacitamente, la decisione.
Peraltro, onde evitare il perpetrarsi di una situazione di incertezza, il legatario può far fissare dal giudice un termine per la scelta da parte del legittimario.
Cosa succede in caso di disaccordo tra più legittimari
In caso di disaccordo tra più legittimari, è stabilita la prevalenza della scelta della legittima in natura: l’attuazione della volontà testamentaria presuppone il consenso unanime dei legittimari; pertanto, la scelta da parte di un legittimario di esercitare la cautela sociniana è sempre prevalente.
I legati multipli
La norma trova applicazione anche laddove l’usufrutto o la rendita siano attribuiti a più persone, di talché il legittimario potrà esercitare la scelta anche soltanto nei confronti di uno o di alcuni dei legatari.
Estensione dell’applicazione della tutela anche alle donazioni
Si sottolinea, infine, che l’ultimo comma dell’art. 550 c.c. estende l’applicazione della tutela anche alle donazioni dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà.
Pertanto, il rimedio trova applicazione anche quando l’usufrutto o la nuda proprietà eccedenti la disponibile siano costituiti per donazione. Per altro, nel caso di donazione della nuda proprietà, se il donante ha riservato solo a sé l’usufrutto, la norma non si applica. Perché? Perchè, estinguendosi l’usufrutto alla morte del donante, la donazione varrà da quel momento come donazione di piena proprietà.
Al più, ove ne ricorrano i presupposti, si potrà agire in riduzione.
Ove invece il donante abbia riservato l’usufrutto a sé e poi, dopo di sé, a favore del legittimario (art. 796 c.c.), il rimedio dovrebbe essere senz’altro applicabile, in base al tenore letterale dell’art. 550 c.c. e ciò a prescindere da un richiamo della donazione nel testamento.