Introduzione alle nuove norme fiscali per trust e successioni
Il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, pubblicato in Gazzetta ufficiale al n. 231/2024, ha introdotto significative novità ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni applicabili ai trust.
In particolare, con l’inserimento nel Dlgs 346/1990 del nuovo articolo 4-bis è possibile scegliere quando assolvere l’imposta da applicare sui beni/diritti oggetto di conferimento nel trust.
Due regimi di imposizione previsti dall’articolo 4-bis
L’art. 4-bis prevede infatti due diversi regimi di imposizione:
- Tassazione dei beni/diritti al momento del trasferimento ai beneficiari (“tassazione all’uscita”) con applicazione di aliquote e franchigie vigenti in quel momento in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
- Tassazione dei beni/diritti al momento del conferimento (“tassazione all’entrata”) con applicazione di aliquote e franchigie vigenti nel momento del conferimento in base al rapporto tra disponente e beneficiario (regime opzionale). In linea di massima, sulla base di tale regime opzionale, se il patrimonio di un trust viene tassato all’entrata, tutte le successive attribuzioni ai beneficiari non rilevano fiscalmente.
Vantaggi e implicazioni della tassazione anticipata
La novità della tassazione all’entrata permette, quindi, di anticipare alla data del conferimento la tassazione dei beni/diritti apportati nel trust usufruendo delle aliquote e franchigie (relative ai beneficiari in vita al momento del conferimento) vigenti in quel momento, evitando in tal modo di subire aggravi fiscali nel caso di modifiche all’imposta di successione e donazione più volte preannunciate.
Condizioni e limitazioni del nuovo regime fiscale
Si segnala, tuttavia, che:
- i beneficiari devono essere identificati in quanto la norma prevede che “nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata, senza l’applicazione delle franchigie”;
- ciò che è stato tassato in entrata godrà dell’esenzione al momento del trasferimento ai beneficiari solo se appartenenti alla medesima categoria per cui è stata anticipata l’imposta.
Se il patrimonio viene quindi trasferito a un beneficiario che appartiene a una diversa categoria, dovrà essere corrisposta dal beneficiario effettivo anche l’imposta in uscita. - È escluso, per espressa previsione normativa, il rimborso dell’imposta assolta da disponente o dal trustee.
Considerazioni finali sulla pianificazione dei passaggi generazionali con trust
Le novità introdotte sono di indubbio interesse nella pianificazione dei passaggi generazionali, tuttavia, occorre effettuare opportune valutazioni sugli effettivi vantaggi.
Se da un lato abbiamo detto che è possibile congelare l’imposta ad aliquote ridotte rispetto a quelle incerte del futuro, dall’altro occorre considerare che, a fronte di un esborso finanziario anticipato, l’esenzione dell’attribuzione vale solo per beneficiari appartenenti alla medesima categoria di quelli esistenti al momento del pagamento dell’imposta e che nel tempo il patrimonio del trust potrebbe ridursi (il rimborso non è peraltro previsto), pertanto il risparmio di imposta non sarebbe garantito.