La rocambolesca storia del Ritratto di Fräulein Margarethe Lieser (1917) di Gustav Klimt sembra tutt’altro che conclusa. Il dipinto, scomparso per quasi un secolo, è riemerso nel 2023 presso la casa d’aste viennese Auktionshaus im Kinsky, che l’anno successivo lo ha proposto sul mercato con una stima tra i 30 e i 50 milioni di dollari.
Il Ritratto di Fräulein Margarethe Lieser ritirato dall’asta
Un’operazione che, contrariamente alle aspettative, non pare però essere riuscita: insoddisfatto l’acquirente, che ha ritirato la propria offerta dopo l’aggiudicazione; insoddisfatto il mandante-venditore, che non ha concluso l’affare sperato; ma, soprattutto, insoddisfatto un nutrito gruppo di eredi (o sedicenti tali).
È proprio da una degli eredi dell’artista che – negli Stati Uniti, e precisamente davanti alla corte di New York – è stata avviata una causa milionaria.
Patricia J. Leahy, che si presenta come erede della famiglia Lieser e presunta pronipote della donna ritratta nel meraviglioso dipinto oggetto del contendere, ha infatti reclamato lo status di bene illecitamente confiscato ai suoi originari proprietari dai nazisti, rivendicandone quindi per sé, in quanto erede di Klimt, la titolarità. L’azione ha avuto effetti immediati: l’acquirente di Hong Kong si è prontamente chiamato fuori dalla transazione, revocando il proprio acquisto.

Ritratto di Fräulein Margarethe Lieser (1917) di Gustav Klimt
La provenienza di un’opera d’arte vale quanto l’opera stessa?
Le difficoltà dell’intera vicenda affondano ancora una volta le loro radici in una questione di provenienza, e in particolare in un vuoto documentale tra il 1925 e il 1960, anno in cui il dipinto sarebbe entrato in una “collezione privata europea”.
L’assenza di prove chiare che dimostrino una confisca forzata in epoca nazista o, al contrario, una vendita regolare, continua ad alimentare dubbi sulla legittimità della proprietà, rendendo il ritratto un acquisto a potenziale alto rischio.
A complicare le cose, vi è poi il disaccordo sull’identità della donna ritratta. Mentre Patricia J. Leahy sostiene che l’opera raffiguri la sua prozia, Margarethe Lieser, la casa d’aste ritiene che il soggetto del quadro possa essere una cugina di Margarethe, Helene o Annie. Una divergenza che va oltre una banale questione artistico/genealogica, soprattutto nel momento in cui l’identificazione del soggetto ritratto incide direttamente sulla ricostruzione della catena di provenienza dell’opera medesima e, di conseguenza, sulle rivendicazioni ereditarie ad essa collegate.
Probabilmente consapevole delle criticità legate alla provenienza dell’opera, Auktionshaus im Kinsky aveva cercato di rassicurare il mercato, annunciando un accordo con i soggetti individuati come “legittimi eredi della famiglia Lieser”.
Tale intesa, qualificata come una “soluzione equa e giusta” conforme ai Principi di Washington del 1998 sull’arte confiscata dai nazisti, avrebbe dovuto neutralizzare ogni potenziale pretesa restitutoria e garantire all’acquirente un clear title, ossia un titolo di proprietà pieno e incontestabile.
La certezza sulla provenienza, requisito ormai indispensabile al di là del caso del ritratto Lieser
Nel mercato dell’arte, del resto, la certezza sulla provenienza non è una condizione in secondo piano. Soprattutto in un contesto segnato dal crescente contenzioso sulle spoliazioni naziste (ne ho parlato anche in un articolo del novembre 2025, sul caso di Olive Picking, dipinto di Vincent Van Gogh, passato dal Metropolitan Museum of Art (MET) e poi rivenduto ed oggi esposto alla Fondazione Basil & Elise Goulandris di Atene, sono sempre meno i collezionisti o le istituzioni museali che sono disposti a investire decine di milioni su un’opera dai titoli incerti, per quanto straordinaria possa essere.
Ed è proprio la presunta solidità del titolo di proprietà ad essere oggetto delle odierne contestazioni. Secondo Patricia J. Leahy, infatti, la casa d’aste austriaca l’avrebbe (quantomeno) esclusa dall’accordo raggiunto con gli eredi individuati prima della vendita, nonostante Lehay avesse sollevato obiezioni sull’offerta in asta del ritratto ben prima dell’asta.
Le corti statunitensi e il diritto alla restituzione
È sul terreno della ricostruzione genealogica che sono emerse le maggiori problematicità della vendita. La controversia ruota attorno all’individuazione dei legittimi aventi diritto, oltre che intorno all’accertamento della completezza delle verifiche svolte prima della vendita.
Non stupisce, quindi, che la vicenda giudiziaria sia stata rimessa al giudizio di una corte negli Stati Uniti. Le corti americane rappresentano oggi uno dei fori più favorevoli alle azioni di restituzione di opere sottratte durante il nazismo, tanto più dopo l’entrata in vigore – nell’aprile 2026 – della legge federale nota come Holocaust Expropriated Art Recovery Act (Public Law 119-81), nota anche con l’acronimo HEAR Act, che ha rafforzato ulteriormente il quadro già avviato dall’HEAR Act del 2016.
La riforma americana ha ampliato e rafforzato gli strumenti di tutela a disposizione delle vittime dell’Olocausto e dei loro eredi, permettendo di avanzare richieste di restituzione anche a molti anni di distanza dai fatti. In particolare, vengono consolidate le garanzie processuali utili a che le istanze degli eredi siano valutate direttamente nel merito, senza essere respinte per ragioni tecnico-formali, come può accadere quando siano sollevate eccezioni legate alla prescrizione o al decorso del tempo, che in passato hanno determinato l’archiviazione di molti casi.
Ma vince l’esigenza di favorire la restituzione o la tutela della buona fede?
L’esempio normativo statunitense (e il dibattito che esso ha generato, non solo negli States) consente di comprendere quanto ampio sia il perimetro della legislazione sui beni nazi-looted e quante siano le sfumature e gli equilibri che circuitano all’interno di tale perimetro.
Da un lato c’è l’esigenza di favorire la restituzione delle opere sottratte; dall’altro, quella di tutelare la certezza del diritto degli attuali proprietari, spesso acquirenti in buona fede.
I critici segnalano il rischio che l’ampliamento degli strumenti restitutori finisca per alterare questo equilibrio – lo stesso che i Principi di Washington avevano cercato di costruire – tra le ragioni degli ultimi eredi delle opere trafugate e quelle di soggetti spesso colpevolmente ignari della storia dell’opera da essi posseduta, ma altrettanto spesso virtuosi e in buona fede.
Ciò senza contare che la totale o quasi assenza di informazioni sulla circolazione delle opere negli anni bui della Seconda Guerra Mondiale è infatti pressoché una costante di queste vicende, il che rende difficoltoso trovare un bilanciamento degli interessi in gioco.
Anche nel caso Lieser, del resto, la casa d’aste austriaca ha dichiarato, nel presentare l’accordo raggiunto pre-asta tra gli eredi (Lehay esclusa), di aver trovato una “soluzione equa e giusta”. Ma, evidentemente, la soluzione non è stata poi così puntuale ed efficace.
Forse sarà proprio questa vicenda a fornire un primo importante punto di riferimento per capire fino a dove può spingersi il diritto alla restituzione, e con quali conseguenze sulla stabilità dei rapporti giuridici consolidati nel tempo.

