L’anno appena trascorso, si è chiuso con la corsa all’adempimento alle novità apportate dal D. Lgs. 24/2023 alla legge 30 dicembre 2017, n. 179 (c.d. whistleblowing), secondo cui, a tutela della legalità e della correttezza dell’operato dell’ente, è importante fare in modo che ogni persona coinvolta nell’organizzazione, possa segnalare circostanze o situazioni connotate da opacità, senza subirne ripercussioni di sorta, sotto la supervisione di ANAC, che in caso di inadempimento o non corretto adempimento applica elevate sanzioni, fino a 50.000 euro.
Disciplina del whistleblowing: vale anche per il mondo dell’arte
Di queste novità, deve tenerne conto anche il mondo dell’arte: musei, case d’asta, fondazioni, gallerie, archivi d’artista e più in generale enti pubblici ma anche privati costituiti in società di capitali, società o associazioni forniti di personalità giuridica che adottano modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 231/2001, includendo lo specifico rischio correlato ai reati contro il patrimonio culturale cosi come previsto dalla Riforma L. 9 marzo 2022 n. 22.
Whistleblowing: quali i nuovi effetti sulla compliance?
Rinviando a quanto già apparso su We Wealth, circa la codificazione dei reati contro il patrimonio culturale e le conseguenze nel sistema 231, occorre soffermarsi dunque sui nuovi effetti sulla compliance alla luce della legge 30 dicembre 2017, n. 179 (c.d. Whistleblowing), sostituita e abrogata dal D. Lgs. 24/2023.
Con tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
Le modifiche alla disciplina
Il Dlgs 24/2023 abroga e modifica la disciplina nazionale previgente sul whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo, per il settore pubblico e per il settore privato, il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento: nel nostro caso, condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nei quali rientrano anche i delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistici.
In tale contesto, enti pubblici o privati, a prescindere dal numero dei loro dipendenti, che adottano modelli di organizzazione e gestione 231, includendo lo specifico rischio correlato ai reati contro il patrimonio culturale (con la conseguente individuazione di un protocollo di controllo e di vigilanza sulla relativa osservanza all’interno dell’ente pubblico o privato), devono conformarsi al whistleblowing.
Come conformarsi alla disciplina del whistleblowing anche nel mondo dell’arte
In che modo? predisponendo appositi canale di segnalazione: uno interno (scritto analogico con posta cartacea o informatico con piattaforma online e orale, con linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale ovvero su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole), l’altro esterno (per il ricevimento e il trattamento delle informazioni affidato ad autorità con caratteri di indipendenza ed autonomia) ed infine la divulgazione pubblica subordinata a specifiche condizioni.
Vengono introdotte nuove figure, come nel settore privato, il gestore della segnalazione di illeciti, responsabile del procedimento interno delle investigazioni che dovrà fornire al segnalante gradualmente riscontri e tenerlo aggiornato fino alla conclusione del procedimento attivato con la segnalazione così come previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 24/2023.
Si tratta di un soggetto esterno specificatamente formato sulla materia, in ogni caso sempre un soggetto autonomo in quanto deve poter agire con un certo grado di indipedenza, che garantisce il massimo livello di riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione al fine di impedire eventuali ritorsioni, predisponendo una procedura di gestione organizzativa e tecnica che garantisca riservatezza.
L’ente e l’organizzazione dovranno essere in grado di gestire la segnalazione attivando le procedure investigative interne volte ad acquisire tutte le informazioni utili per accertare le circostanze riferite nella segnalazione nell’osservanza della piena riservatezza dello stesso. Dalla segnalazione, discende il trattamento di dati personali che deve essere effettuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
Emerge dunque, come da un lato sia necessario aggiornare i modelli di organizzazione e gestione affinché si adattino alle specificità dell’oggetto d’arte – prima di tutto, formalizzando le procedure di due diligence – e dall’altro, predisporre uno specifico sistema di whistleblowing per “rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità” e prevenire la commissione dei reati, come vuole il legislatore europeo.
Ci si auspica ancora una volta, una sensibilizzazione dei professionisti del settore dell’arte e conseguentemente la creazione di un mercato responsabile.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
Sei venuto a conoscenza di pratiche poco chiare nell’ente per cui lavori? Vorresti sapere come procedere per segnalare l’avvenuto alle autorità di legge senza compromettere la tua posizione?
Gli advisor selezionati da We Wealth possono aiutarti a trovare le risposte che cerchi.
TROVA IL TUO ADVISOR