Successioni: chi è l’esecutore testamentario?

Le caratteristiche dell’esecutore testamentario, nel ruolo della successione

L’esecutore testamentario è quel soggetto incaricato dal testatore di portare a compimento le proprie ultime volontà e di far si che le disposizioni testamentarie vengano eseguite (ad esempio, cura il pagamento dei legati e dei debiti ereditari, è responsabile per la presentazione della dichiarazione di successione e delle dichiarazioni dei redditi del de cuius e può procedere, come diremo, alla divisione della massa).

Egli ricopre un ufficio di diritto privato e può essere nominato solo per testamento, e l’accettazione o la rinunzia della nomina ad esecutore, ai sensi dell’art. 702 c.c., va fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione; la medesima verrà poi annotata nel registro delle successioni. Nel caso in cui l’esecutore non provveda ad accettare o rinunziare alla nomina, l’autorità giudiziaria su istanza di qualsiasi interessato può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso inutilmente il quale l’esecutore si intende rinunziante.

L’esecutore testamentario, per essere nominato, deve avere la piena capacità di obbligarsi: non possono dunque fare gli esecutori testamentari gli interdetti, gli inabilitati e i minorenni (anche se emancipati). La dottrina assolutamente maggioritaria ritiene che anche le persone giuridiche possano essere nominate esecutori testamentari. Nulla vieta che siano nominati quali esecutori legatari ed eredi, ma in quest’ultimo caso il testatore non può disporre che l’esecutore proceda anche alla divisione (poiché ciò è escluso dall’art. 706 c.c.); mentre negli altri casi alla divisione l’esecutore può procedere, sentiti gli eredi.

L’esecutore testamentario, come detto, ha l’incarico di curare l’esatta esecuzione delle disposizioni testamentarie. Egli a tal fine amministra la massa ereditaria (salvo volontà contraria espressa del testatore) e ne prende possesso: il possesso dei beni ereditari da parte dell’esecutore testamentario è, pertanto, da ritenersi funzionale all’esecuzione dell’incarico ricevuto dal testatore. L’esecutore è comunque tenuto a consegnare all’erede che ne fa richiesta i beni dell’eredità che non sono necessari al suo ufficio, non potendosi rifiutare a causa di obbligazioni cui deve adempiere, se l’erede dimostra di averle già adempiute o offre idonea garanzia). I beni gli vengono consegnati dagli eredi, (cfr. Cass 995/1995) e il possesso però non può durare per più di un anno a decorrere dal momento di acquisto del possesso dei beni (cfr. Cass 995/1995), prorogabile di un altro anno (tale termine non coincide però con la durata dell’incarico di esecutore, che al contrario non ha termine finale e può durare – come talvolta succede – diversi anni). Durante l’amministrazione, l’esecutore testamentario può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti, e se è necessario alienare i beni dell’eredità ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria. Durante la sua gestione, egli ha legittimazione attiva e passiva per le controversie riguardanti l’asse ereditario. L’esecutore però non può impugnare atti negoziali con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni (cfr. Cass. 5329/2018).

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa e anche spirato un anno dalla morte del testatore, se la gestione si protrae ulteriormente, e di ciò non può essere esonerato dall’esecutore; egli risponde nei confronti degli eredi a titolo di colpa, e se sono più di uno gli esecutori rispondono solidalmente verso gli eredi.

Su istanza di qualunque interessato, l’esecutore può essere esonerato per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio, o per aver commesso azioni che menomano la fiducia riposta in lui. È stato ritenuto motivo di esonero, per esempio, la mancata redazione di inventario e apposizione di sigilli in presenza di minori, ovvero la sopravvenuta incapacità naturale. In generale, si esige che il soggetto abbia posto in essere una condotta che, obiettivamente, lo rendano immeritevole di fiducia. Il procedimento di esonero è un procedimento di volontaria giurisdizione che si introduce con ricorso, e l’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore.

L’esecutore testamentario, per certi versi, ricorda la figura del trustee di trust testamentario: ad esempio, per entrambe le figure il nominato può essere un erede o legatario, i beni dell’asse non entrano a far parte del patrimonio del soggetto nominato, l’esecutore e il trustee prendono possesso della massa ereditaria e l’amministrano, l’esecutore come il trustee può essere esonerato per aver compiuto atti che ne menomano la fiducia, e così via. È importante però notare che esistono delle differenze che non permettono di assimilare l’esecutore testamentario al trustee e viceversa. La più importante è che il trustee acquista la proprietà dei beni caduti in successione, mentre l’esecutore ne ha solo il possesso (anche se, sentito il parere dell’autorità giudiziaria, egli ha comunque il potere di vendere i beni facenti parte dell’asse). Questa differenza si riverbera anche sul profilo della durata dell’incarico: come detto, l’ufficio di esecutore testamentario non ha di per sé termine finale, tuttavia, il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno, prorogabile dietro domanda all’autorità giudiziaria. Tale vincolo invece non esiste per il trustee.

Maria Cristiana Felisi

Gli articoli pubblicati sono stati realizzati da giornalisti e contributors di We Wealth e vengono forniti a Poste Premium a scopo informativo.


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