In Svizzera, l’obiettivo di assicurare un tenore di vita adeguato dopo la cessazione dell’attività professionale (sancito all’art. 111 della Costituzione) è assolto da un sistema misto, obbligatorio e volontario, che si poggia sul principio dei tre pilastri.
Senza entrare nei tecnicismi della normativa, basti sapere che i primi due pilastri hanno natura obbligatoria, sebbene con notevoli differenze in termini legali e contributivi, mentre il terzo pilastro ha natura prettamente volontaria. Vale solo la pena di sottolineare che, nonostante la non obbligatorietà, la Carta Fondamentale impegna, in modo inequivocabile, la politica ad adottare misure di carattere fiscale idonee a promuovere la previdenza volontaria.
Nel solco dell’indicazione costituzionale, il legislatore svizzero ha creato le basi legali sulle quali si poggia lo strumento di previdenza volontaria, conosciuto come Pilastro 3a e Pilastro 3b. Ci occupiamo in questo articolo della soluzione di previdenza volontaria, conosciuta come Pilastro 3b, combinata con una polizza assicurativa. Questo strumento consente di pianificare il ritiro dall’attività professionale e al contempo di beneficiare, per tutta la durata del contratto assicurativo, di una protezione del capitale investito e di interessanti risparmi d’imposta. Il prodotto Life Plus Switzerland di Baloise Life (Liechtenstein) AG combina i vantaggi riconosciuti dalla legge al Pilastro 3b alle tipiche prestazioni assicurative.
I vantaggi fiscali
Sotto il profilo fiscale, il conferimento del patrimonio in un Pilastro 3b consente di esentare da tassazione i redditi di capitale generati dal patrimonio conferito. Se sono rispettate le condizioni legali, vedi infra, alla conclusione del contratto il differenziale positivo generato e accumulatosi negli anni non sarà imponibile. Resta imponibile per tutta la durata del rapporto solo il valore di riscatto ai fini dell’imposta patrimoniale, c.d. imposta sulla sostanza, con ricorrenza annuale.
I vantaggi legali
Sotto il profilo assicurativo, la polizza 3b garantisce, per il caso morte, il pagamento di una somma predefinita al momento della sottoscrizione del contratto. Questo oltre agli altri privilegi assicurativi riconosciuti dalla legge, quali ad esempio la possibilità di ricevere il pagamento anche in caso di rifiuto della c.d. eredità negativa, la protezione nei confronti dei creditori del contraente se beneficiari sono il coniuge e i discendenti e la possibilità di suddividere il patrimonio in caso morte tra diversi beneficiari, nel rispetto delle quote obbligatorie (riserva di legge).
Le condizioni per beneficiare delle opportunità del Pilastro 3b
Affinché si realizzino le condizioni legali per usufruire dell’esenzione d’imposta in caso di riscatto anticipato, ovvero prima della sua scadenza naturale, è necessario rispettare la condizione 5/60/66, ovvero la durata minima di detenzione del Pilastro 3b non può essere inferiore a 5 anni, l’età minima per rientrare in possesso del patrimonio non può essere inferiore a 60 e l’età massima per conferire il patrimonio in pilastro 3b non può essere superiore ai 66.
La strategia di investimento e la protezione del capitale
La strategia d’investimento del capitale conferito è libera e non soggiace ad alcuna restrizione. La combinazione con la protezione del capitale (somma minima assicurata) garantisce in caso di premorienza la liquidazione di una somma predefinita indipendentemente dal valore degli investimenti effettuati. Questo aspetto rende particolarmente interessante lo strumento per persone di età compresa tra i 40 e 50 anni, quindi con un orizzonte d’investimento di 10 o 20 anni, che possono così usufruire a lungo termine dei risparmi d’imposta, ma soprattutto possono optare per una strategia più orientata all’equity, che sul lungo periodo ha storicamente avuto performance interessanti, avendo comunque assicurato il capitale in caso morte.
La possibilità di riscattare in ogni momento e la messa in pegno
Un altro aspetto che caratterizza, in positivo, questo strumento assicurativo è che, pur avendo una durata contrattuale predefinita, può essere risolto in ogni momento non essendo previsti tunnel di uscita o penali. Ovviamente, un’uscita dal contratto assicurativo senza il rispetto della regola 5/60/66 determina la perdita dell’esenzione fiscale e l’intero plusvalore accumulato in polizza diviene interamente imponibile alle aliquote d’imposta ordinarie. Una eventuale necessità di cassa potrebbe comunque essere sopperita tramite la messa a pegno della polizza al fine di ottenere un credito.
A chi si rivolge?
È, chiaramente, un prodotto destinato alla clientela domiciliata in Svizzera. Tuttavia, è altrettanto interessante anche per coloro che nell’ambito di una relocation scelgono la Svizzera come luogo di domicilio e intendono integrare la gestione del proprio patrimonio con uno strumento previdenziale. La flessibilità rende il prodotto idoneo a molteplici situazioni personali e a diverse strategie di investimento. La massima efficienza fiscale/finanziaria dello strumento si riscontra sui portafogli orientati al reddito generato da investimenti di fonte svizzera, in quanto il prodotto 3b di Baloise Life (Liechtenstein) AG, essendo emesso da una società residente in Liechtenstein può, tra le altre cose, beneficiare del trattato contro le doppie imposizioni tra Liechtenstein e Svizzera e recuperare l’imposta, conosciuta come imposta preventiva, pari al 35%, operata sui redditi di capitale di fonte svizzera.
Massimiliano Matrone, Bâloise Life (Liechtenstein) AG