Nel caso in oggetto si trattava di una dichiarazione di successione dove erano state indicate anche alcune quote di fondi comuni di investimento
Gli eredi hanno però fatto ricorso perché secondo loro la parte relativa ai fondi non sarebbe dovuta essere oggetto della presunzione
Il caso
Nel caso in oggetto si trattava di una dichiarazione di successione dove erano state indicate anche alcune quote di fondi comuni di investimento. L’ufficio regionale dell’Agenzia delle entrate dove la pratica era stata aperta aveva calcolato il 10% sul valore dell’asset attivo ereditato, comprensivo anche delle quote dei fondi comuni. Gli eredi hanno però fatto ricorso perché secondo loro la parte relativa ai fondi non sarebbe dovuta essere oggetto della presunzione. La Ctp di Milano e la Ctr Lombardia hanno accolto la tesi degli eredi. L’Agenzia delle entrate ha però presentata ricorso in Cassazione sostenendo che le quote del fondo comune non possono rientrare nella nozione di denaro, gioielli o mobili e dunque deve essere applicata la maggiorazione del 10%.
La cassazione
I giudici accolgono il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate sostenendo come:
- Ai fini fiscali l’attivo ereditario è formato da tutti i beni ereditati (esclusi quelli che sono esenti da tasse)
- Art 9 Tuir: si presume che nell’attivo ereditario ci siano denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% sul totale globale di quanto ereditato
La Cassazione ha dunque deciso come: “le quote dei fondi di investimento mobiliare non rientrano nella nozione di “denaro gioielli e mobilia” di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 346 del 1990, sicché esse concorrono, analogamente agli altri beni dell’attivo ereditario, nella determinazione della base di calcolo della ulteriore percentuale del 10% prevista dalla suindicata disposizione”.
Questo ha capovolto le precedenti sentenze dando ragione all’Agenzia delle entrate