L’emergenza sanitaria appena trascorsa ha messo a dura prova l’intero Paese. È stata una sfida epocale non solo per i nostri sistemi sanitari ma anche per la nostra economia. Le piccole e medie imprese, registrando una significativa carenza di liquidità, fanno fatica ad accedere al credito bancario e il notariato italiano, da sempre sensibile alle esigenze del tessuto produttivo, ha previsto, sin dagli albori dell’epidemia, una serie di interventi volti a favorire l’immediata ripartenza delle attività imprenditoriali.
In particolare, la Commissione società del Consiglio notarile di Milano con la pubblicazione delle sue ultime Massime ha fornito, in maniera coerente, soluzioni senza precedenti per una epidemia anch’essa senza precedenti, incentivando il più possibile gli investimenti di supporto finanziario alle imprese. Tra tutti gli strumenti previsti ce n’è uno che spicca particolar- mente: sono le partecipazioni auto-estinguibili al raggiungi- mento di determinati risultati o allo scadere di un determinato periodo di tempo.
Si tratta di innovative clausole statutarie di società di capitali che prevedono l’automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un certo limite di tempo ovvero al verificarsi di una condizione non meramente potestativa, pur in assenza di un diritto di liquidazione a favore del titolare delle partecipazioni medesime.
Addirittura, nel caso in cui le partecipazioni siano prive del valore nominale e non venga previsto alcun diritto di liquidazione a favore del titolare, l’estinzione della partecipazione avverrà automatica- mente, senza quindi la necessità di provvedere all’adeguamento dell’ammontare del capitale sociale. Sarà, allora, possibile acquisire partecipazioni sociali che si estingueranno automaticamente al raggiungimento di determinati:
- limiti massimi c.d. assoluti espressi singolarmente per ciascun esercizio
- limiti massimi c.d. relativi espressi in relazione al capitale sociale, al patrimonio netto o ad ogni altro valore di bilancio
- limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, prevedendo cioè che gli utili spettino a decorrere da una determinata data.
È un po’ quello che già accade nei sistemi di project financing o venture capital dove la ricchezza finanziaria viene investita in maniera virtuosa in altre attività produttive. In tali sistemi, infatti, capita spesso che i player investano il denaro acquisendo partecipazioni sociali, in misura più o meno rilevante, sostenendo l’investimento mediante la condivisione del rischio d’impresa e acquisendo di conseguenza un diritto alla partecipazione dei profitti realizzati.
Ma qui c’è di più perché le innovative e virtuose partecipazioni sociali create dalla Commissione milanese, da un lato, consentono all’investitore il diritto a un’adeguata remunerazione tramite la distribuzione dei dividendi e, dall’altro lato, essendo partecipazioni che si auto-estinguono al raggiungimento dei predetti limiti, garantiscono l’exit dell’investitore dalla compagine sociale, scongiurando in tal modo il rischio di scalate interne all’assetto proprietario. Così facendo, pertanto, l’investitore entrerà nel capitale soltanto pro tempore, ovvero fintantoché il suo investimento non verrà rimborsato attraverso un reddito percepito a titolo di utile. Nuovo equity in arrivo, dunque, per le imprese che risultano a corto di liquidità, da parte di altre imprese che, ad esempio, appartengono a una stessa filiera produttiva e che, essendone capofila, non vogliono perdere preziosi fornitori. A tal riguardo si pensi all’industria automobilistica o a quella manifatturiera dove anche la presenza dei fornitori più piccoli assume valenza strategica per il prodotto finale che risulterà vincente il mercato.