■ nella sentenza n. 15453 del 7 giugno 2019 (pronunciata in relazione a una fattispecie di “costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo al soddisfacimento dei creditori della fallita”) si decide che l’atto di dotazione di un trust non costituisce un trasferimento tassabile “in quanto i beni oggetto dell’atto di dotazione entrano nella sfera giuridica del trustee mantenendosi separati dal resto del suo patrimonio, in modo limitato (stante l’obbligo di destinazione, che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo”;
■ nella sentenza n. 15455 del 7 giugno 2019 (pronunciata in relazione a un trust “istituito a beneficio dei discendenti del soggetto disponente”) si decide che al momento della dotazione del trust si ha “un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo tempora- neo mentre il trasferimento definito di ricchezza – che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali – si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari”;
■ nella sentenza n. 15456 del 7 giugno 2019 (pronunciata in relazione a un trust autodichiarato) si decide che le motivazioni contenute nella sentenza n. 15455 hanno “valenza [sia] per trust autodichiarati [ch]e per trust non autodichiarati”;
■ nella sentenza n. 16700 del 21 giugno 2019 (assai più argomentata delle tre precedenti – invero un po’ sbrigative – e pronunciata in relazione a un trust autodichiarato) si decide che “per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale […] ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale”, ciò che non accade in alcuna tipologia di trust in quanto sia l’atto istitutivo del trust che l’atto di dotazione del trust sono “meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione” quando invece il trasferimento imponibile si ha “soltanto” nel caso “di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compi- mento e realizzazione del trust medesimo”;
■ nella sentenza n. 16705 del 21 giugno 2019 si ripete pedissequamente la decisione contenuta nella sentenza n. 16700, ma con riguardo a un trust “traslativo” finalizzato al passaggio generazionale dei beni segregati in trust, e si afferma (come nella sentenza n. 16700/2019) che “la strumentalità dell’atto istitutivo e di dotazione del trust ne giustifica […] la fiscale neutralità”.
In altre parole, nel giugno 2019 la Cassazione dovrebbe aver definitivamente sancito che:
A – quando l’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, menziona i vincoli di destinazione, non istituisce una nuova fattispecie imponibile con l’imposta di donazione, ma “solo” chiarisce che l’imposta di donazione si applica anche al trasferimento che si abbia, oltre che per effetto di una donazione, anche in conseguenza dell’istituzione di un vincolo di destinazione (“la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza” poiché “l’utilità insita nell’apposizione del vincolo si risolve infatti, dal lato del conferente, in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del trustee, in un’attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale”);
B – l’applicazione dell’imposta di donazione si avrà “soltanto – ‘se’ e ‘quando’ il trust abbia compimento – in capo al beneficiario finale”;
C – anche le imposte ipotecaria e catastale da assolvere in relazione al trasferimento immobiliare effettuato dal disponente al trustee si rendono dovute solo in misura fissa, in quanto “è decisiva l’osservazione secondo cui l’effetto tipico del trust – quello segregativo – non equivale a trasferimento né ad arricchimento attuale; effetti che si realizzeranno invece a favore dei beneficiari, dunque chiamati al pagamento dell’imposta in misura proporzionale”. Last but not least e nulla c’entra con il fisco, ma non si può non notare, infine, che “L’ordinamento vede con favore” il trust “della cui validità e meritevolezza ex art. 1322 cod. civ. [..] non è […] più dato dubitare” (Cass. 16705/2019).