La pianificazione patrimoniale: strumenti a confronto
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e della protezione dei beni, il trust e la fondazione rappresentano due strumenti giuridici distinti e spesso considerati alternativi tra loro, per un’efficace azione pianificatoria.
In realtà, a una lettura di tipo strettamente funzionale, il trust e la fondazione di diritto civile appaiono avere alcune somiglianze, le quali però scompaiono al momento dell’esame della loro struttura giuridica nonché delle finalità sottese alla loro propria formazione.
La scelta tra trust e fondazione dipende, infatti, da vari fattori, tra i quali gli obiettivi del disponente, la fiscalità degli strumenti fino alle esigenze di controllo e di protezione dei beneficiari.
Trust vs fondazione: diversa fonte normativa, stessa tutela o minore efficacia?
Come noto, Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, nato e sviluppatosi nei sistemi di common law. Il suo ingresso nel nostro sistema giuridico (e di pianificazione) è avvenuto grazie alla Convenzione dell’Aia del 1985 – ratificata in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Pur non avendo, pertanto, una disciplina positiva di dettaglio, il trust è riconosciuto e applicato in molteplici situazioni.
La fondazione, invece, è tipicamente un soggetto giuridico di diritto privato, regolato dal Codice Civile italiano agli articoli 14-42.
In considerazione della diversa fonte normativa – internazionalprivatistica il primo, e prettamente civilistica nostrana la seconda, possiamo dire che il primo sia meno efficace della seconda o, viceversa, che entrambi gli strumenti siano equiparabili sul piano della pianificazione patrimoniale?
La risposta ad entrambe le domande richiede alcune valutazioni ulteriori. Per anni, infatti, il trust ha visto formarsi resistenze ideali al proprio utilizzo a causa della fonte normativa non di tipo codicistico e di dettaglio; tuttavia, l’esame attento fatto dalla giurisprudenza in prima istanza e dal legislatore “fiscale” in seconda, ha palesato che la fonte normativa di tipo convenzionale – ratificata – ha la stessa forza di creazione e regolamentazione della fonte codicistica tradizionale. Tuttavia, gli strumenti non possono dirsi sovrapponibili (dal punto di vista funzionale) per vari motivi.
Il trust: origine, caratteristiche e vantaggi
Mediante il trust, il disponente o “settlor trasferisce la proprietà di determinati beni al trustee (persona fisica o giuridica), affinché tali beni siano amministrati nell’interesse di uno o più soggetti beneficiari oppure per il perseguimento di uno scopo determinato. Il trustee benché vincolato alle disposizioni del trust e al programma ivi stabilito dal disponente, assume la titolarità legale dei beni, che consente di agire come pieno proprietario nei limiti e per le finalità indicate nell’atto di trust.
Per le caratteristiche proprie del trust, la sua maggiore flessibilità e la sua capacità di adattamento -principalmente data da una certa libertà di forma – permettono di modellare ogni singolo atto di trust sulle specifiche esigenze del caso concreto che regola. È notorio, infatti, che le finalità di conservazione e trasmissione del patrimonio (da una generazione all’altra, come nel caso delle fondazioni) necessariamente presuppongono che nell’atto di trust vi siano delle disposizioni di adattamento e/o delle clausole sottoposte a condizione o termine. Quanto sopra brevemente esposto discende direttamente dall’effetto principale del trust (che si rinviene, in primis, dal disposto convenzionale), ovvero che il patrimonio in trust è un patrimonio segregato e destinato.
Va inoltre aggiunto che il trust è caratterizzato da una maggiore riservatezza rispetto ad altri strumenti giuridici, in quanto, secondo le disposizioni della Convenzione dell’Aja e, soprattutto, della gran parte delle leggi regolatrici utilizzate, valorizzano l’aspetto della riservatezza per il migliore esercizio della discrezionalità da parte del trustee.
Bisogna tuttavia evidenziare che questa non è intesa in senso assoluto e si scontra con due ordini di baluardo: il primo dato dall’ordine pubblico e dai diritti che da esso ne derivano; il secondo dalla tutela della legalità contro gli atti in violazione di legge. (In quei Paesi in cui è stato introdotto il registro per i trust, vi sono raccolti i dati principali di ogni trust costituito in quel determinato Paese e che sono accessibili solo a determinate categorie di soggetti: ad es. autorità e organi amministrativi vs terze parti anche non qualificate).
La fondazione: struttura e finalità principali
La fondazione è quel complesso di beni destinati al perseguimento di uno specifico scopo. Cioè, è un soggetto giuridico di diritto privato, già regolato dal Codice Civile italiano (articoli 14-42). Il soggetto fondatore la costituisce mediante atto pubblico o testamento (art. 14 c.c.). Uno degli elementi di maggior rilievo attiene alla personalità giuridica di diritto privato, che la fondazione acquisisce attraverso apposita iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In virtù di ciò, si caratterizza come un autonomo centro soggettivo di imputazione di rapporti giuridici. La fondazione, dunque, ha una personalità giuridica propria, a differenza del trust, ponendosi come un soggetto totalmente autonomo, capace di imputazione e distinto dal fondatore e dai beneficiari.
La finalità o scopo della fondazione è generalmente di natura benefica, culturale, scientifica o sociale. Una volta costituita, la fondazione diventa proprietaria dei beni conferiti e li amministra secondo le finalità statutarie, sotto il controllo di un organo di vigilanza (generalmente la Prefettura o la Regione).
Nonostante il silenzio del codice civile rispetto allo scopo, la dottrina è arrivata, ormai da tempo, ad affermare che non è possibile, per questo tipo di ente, perseguire finalità lucrative, almeno per quanto attiene alla distribuzione degli utili. Si aggiunge, poi, che a differenza del trust le fondazioni possono acquisire la qualifica di Ets.
Nell’ambito delle fondazioni un posto è riservato alle fondazioni di famiglia, le quali trovano la loro ragion d’essere al ricorrere di due specifiche condizioni: da un lato la persecuzione di fini di pubblico interesse, dall’altro il vantaggio a favore di una o più famiglie determinate.
Anche in questo caso il “meccanismo” può funzionare allorché si ha la cosiddetta segregazione patrimoniale, ossia la preclusione di una parte di patrimonio alla eventuale aggressione dei creditori personali dei soggetti coinvolti.
Rimane, come differenza fondamentale col trust, che le fondazioni sono soggette a un controllo pubblico che garantisce la trasparenza della gestione patrimoniale e il rispetto delle finalità statutarie.
Esempi pratici: trust vs fondazione
Il trust e la fondazione sono spesso utilizzati dalla clientela private anche ai fini della gestione del passaggio generazionale. In tale contesto, la scelta dell’uno o dell’altro strumento deve partire con l’analisi di tutti gli elementi di ciascuna situazione.
Così, ad esempio, se l’interesse è quello di mantenere l’unitarietà del patrimonio familiare e prevedere una gradualità nell’attribuzione dei beni a favore delle future generazioni, allora il trust potrebbe essere lo strumento da preferire.
La fondazione, invece, potrebbe essere consigliata al soggetto che non ha eredi e che desidera dedicare il proprio patrimonio, o una parte di esso, a progetti di beneficenza, garantendo la continuità dell’impegno anche dopo la sua morte.
Un ulteriore elemento da tenere in considerazione è la composizione del patrimonio. Infatti, laddove una parte consistente di esso sia costituita da opere d’arte (es. collezioni) la scelta di costituire un trust o una fondazione si arricchisce di ulteriori elementi.
Si pensi al privato che nel corso della vita si è dedicato a creare una importante collezione di opere d’arte, avendo come desiderio quello di conservarne il valore e permetterne la fruizione al pubblico. In casi come questo, la fondazione potrebbe permettere il raggiungimento degli scopi del privato-collezionista.
O, ancora, la fondazione potrebbe essere lo strumento preferito dal soggetto imprenditore che vuole sostenere l’arte e la cultura.
La scelta del giusto strumento per il passaggio generazionale
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale, la scelta tra trust e fondazione deve tenere conto delle specificità di ciascun caso quali, ad esempio, la composizione familiare e la tipologia di beni che compongono il patrimonio. È infatti importante evitare il ricorso a strumenti “preconfezionati” preferendo invece un approccio “su misura” che renda il processo di pianificazione utile ed efficiente.
(Articolo scritto in collaborazione con Giada Mazzola e Martina Moscardi, Studio Caldara e Associati)