Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 12 aprile scorso (avente n. 11831), che riporta, inoltre, precisazioni rilevanti nell’ambito dei contratti per persona da nominare.
Nel caso di specie, due fratelli stipulavano un preliminare di compravendita con il quale un fratello prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare in sede di atto definitivo, la quota di un immobile. In sede di stipula dell’atto notarile, l’acquirente scioglieva la riserva posta nel preliminare e indicava il figlio quale acquirente della nuda proprietà, mentre riservando per sé il diritto di usufrutto. Contestualmente si precisava che il figlio non doveva riconoscere alcuna somma per il diritto reale acquisito e che il pagamento del corrispettivo per il trasferimento era avvenuto mediante una compensazione di crediti dovuti dal cedente.
In prima battuta, gli Ermellini precisano che – nell’ambito di un contratto per persona da nominare– “la nomina tardiva o inefficace determina l’applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell’originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l’imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà sulle parti che hanno stipulato l’atto”.
Il comma 4-bis riconosce l’assoggettabilità all’imposta di donazione a tutte le donazioni indirette che emergono da atti soggetti a registrazione “aventi ad oggetto beni o diritti diversi da immobili o aziende (ad es, quote di partecipazione societaria, crediti, beni mobili compreso il denaro, ecc..)” e “non “collegati” all’atto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari o di aziende”, precisando che il “collegamento” può essere provato attraverso un qualsiasi elemento che “corrobori la funzionalità dell’atto liberale all’acquisto dell’immobile o dell’azienda”.
In merito, invece, alle liberalità indirette non formalizzate, il sopra riportato comma 56-bis ne prevede la tassazione solamente nel caso in cui le stesse siano volontariamente registrate ovvero risultino da dichiarazioni del contribuente stesso nell’ambito di procedimenti accertativi e “le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire (pari a 180.760 euro, n.d.r.)”.