Caso diverso nel caso in cui si parla di Germania in quel caso la convezione siglata con l’Italia risulta essere diversa da quella svizzera
Per capire però come deve essere trattato fiscalmente il diritto di autore per soggetti residenti in altri paesi
Nel dettaglio, spiega come con la risoluzione n. 12/2004, ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’applicazione il distinguo tra i compensi derivanti dal diritto d’autore e quelli connessi all’esercizio del diritto d’autore. Per fare questo ha richiamato il commentario al modello di Convenzione Ocse, che fa una netta distinzione tra i diritti corrisposti per le dirette radiotelevisive da quelli erogati in caso di registrazione dell’esecuzione e successiva distribuzione. E dunque analizzando i testi l’Agenzia delle entrate affermò che : “i compensi per diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore”, sono imponibili solo in Germania e sugli stessi non deve essere operata in Italia alcuna ritenuta alla fonte. Questo però quando si ha a che fare con la Germania. E dunque la stessa conclusione non può essere applicata anche al caso svizzero.
La convenzione contro le doppie imposizioni Italia- Svizzera prevede infatti come: “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche – comprese le pellicole cinematografiche e di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive”. E dunque per questo motivo le royalties corrisposte all’artista svizzero sono da assoggettare ad un’imposta, anche in Italia, in misura non eccedente il 5% del loro ammontare lordo.
questo significa che per capire come funziona il trattamento fiscale dei diritti di autore di soggetti residenti in paese diversi dalla Germania si deve andare a trovare la risposta nella convezione contro le doppie imposizioni stipulata con la giurisdizione in questione. Non si possono applicare le soluzioni e le norme applicate ad un altro paese senza che ci sia un effettivo riscontro pratico.