L’accordo ante mortem stipulato tra figli e genitori per la compensazione di donazioni pregresse fatte da questi ultimi a vantaggio dei primi è un patto successorio vietato? La risposta, in tema di successioni, è stata fornita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 722 del 9 gennaio 2024, che ha chiarito altresì i criteri per stabilire se una determinata pattuizione sia assoggettata alla comminatoria di nullità ai sensi dell’art. 458 c.c. in materia di divieto di patti successori.
Il caso in oggetto: analisi sulle forme compensazione di donazioni pregresse
Nella specie, la questione prendeva le mosse da una scrittura privata stipulata all’interno di un nucleo familiare e sottoscritta da tutti i membri dello stesso, attraverso la quale uno dei figli, beneficiario di alcune donazioni effettuate a suo favore dai genitori ancora in vita, si impegnava a trasferire alle sorelle le quote di una società a responsabilità limitata di cui era titolare, con la finalità di riequilibrare le liberalità ricevute.
Patti successori: cosa sono
Il nodo giuridico sollevato riguardava, in particolare, la riconducibilità di tale accordo a un patto successorio – ovvero, la convenzione con cui taluno dispone della propria successione (patti successori istitutivi) ovvero dei diritti che possono spettargli sulla successione non ancora aperta di un soggetto terzo (patti successori dispositivi) o rinuncia agli stessi (patto successorio rinunciativo) – espressamente vietato dall’ordinamento giuridico italiano ai sensi dell’art. 458 c.c. a pena di nullità, in ragione del principio secondo il quale le fonti della delazione ereditaria possono essere soltanto la legge o il testamento (art. 457 c.c.).
I patti successori ammessi e quelli vietati
In merito, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale esulano dalla categoria dei patti successori vietati le convenzioni tra fratelli e genitori con cui si definiscono forme di conguaglio per la compensazione di eventuali differenze di valore dei beni donati dai genitori ai figli, poiché tali negozi non hanno ad oggetto i diritti riguardanti la futura successione ereditaria dei genitori.
Muovendo dallo specifico, la Suprema Corte ha ribadito quindi i criteri da seguire a livello generale per identificare correttamente le pattuizioni idonee a integrare un patto successorio la cui validità è preclusa dal nostro codice civile.
In particolare, è richiesto che la finalità del negozio giuridico sia volta alla costituzione, modifica, trasferimento o estinzione dei diritti riguardanti una successione mortis causa non ancora aperta; occorre poi che il bene oggetto del negozio venga percepito dalle parti come ricompreso nell’asse ereditario o, comunque, sia incluso nella successione futura; è inoltre necessario che una parte abbia effettivamente voluto disporre della propria successione rinunciando al suo “diritto di ripensamento” e che la controparte abbia negoziato come soggetto avente diritto alla successione della prima; infine, il trasferimento del bene tra le parti deve avvenire a titolo di eredità o di legato.
La decisione della Cassazione in merito alla compensazione di donazioni pregresse
I giudici di legittimità hanno pertanto escluso che la pattuizione oggetto del caso in esame fosse qualificabile come patto successorio vietato, sia in quanto non ravvisabili i criteri identificativi sopra specificati, sia perché essa non aveva quale suo presupposto causale la futura successione dei genitori, mirando piuttosto a un riequilibrio di situazioni patrimoniali pregresse endo-familiari prive di alcun legame con eventuali posizioni ereditarie a venire.