Ora è ufficiale. Con la pubblicazione in data 2 ottobre 2024 in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto attuativo, dal primo gennaio 2025 entreranno in vigore le nuove regole introdotte dalla riforma fiscale, con effetti volti a incidere, razionalizzando e semplificando il sistema, anche sulla disciplina dei tributi indiretti.
In effetti, tra le novità e le modifiche introdotte si segnalano interventi in materia di:
• autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro
• imposta di bollo e tributi speciali
• adempimenti e modalità di pagamento dei contribuenti.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139, recante “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA”, sembra dunque aggiungere un’altra tessera al progetto di riforma fiscale previsto dalla Legge delega n. 111 del 2023.
Imposta di successione e donazione: entra in atto l’autoliquidazione
A differenza di quanto è avvenuto sino ad ora, ove era l’Ufficio preposto a procedere alla liquidazione dell’imposta sulle successioni, dal 2025 invece le cose cambiano e, nell’ottica della razionalizzazione del tributo e semplificazione dei rapporti fisco-contribuente, toccherà a quest’ultimo procedere alla liquidazione.
In particolare, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, il contribuente in modalità telematica dovrà autoliquidare e versare quanto dovuto (entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione stessa).
A seguito di ciò, l’ufficio preposto, si occuperà di verificare la regolarità dell’autoliquidazione operata dal contribuente.
Si segnala che non è più richiesto allegare alla dichiarazione di successione gli estratti catastali degli immobili indicati in successione.
Il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata, nella
misura non inferiore al 20 per cento e, per il rimanente importo, in un numero di otto
rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La
dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Cosa cambia in materia di trust?
La riforma porta novità anche in ambito trust. Più nel dettaglio, è introdotto il principio secondo cui i trasferimenti derivanti da trust (o da altri vincoli di destinazione) che comportano arricchimento gratuito a favore del beneficiario scontano l’imposta sulle successioni e donazioni.
Ovviamente, ciò comporta che l’individuazione delle franchigie seguirà la disciplina prevista in materia di successione e donazione, tenendo dunque conto del rapporto di parentela intercorrente tra disponente e beneficiario.
Occorre notare che, in base a diverse circostanze, il disponente o il trustee (in particolare, in quest’ultimo caso, ove si tratti di trust testamentario) potrà assolvere in maniera anticipata l’imposta, tanto al momento del trasferimento dei beni quanto al momento dell’apertura della successione.
Successione più rapida per gli under 26
Una novità importante è quella che prevede che banche e intermediari finanziari, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, devono svincolare le attività cadute in successione quando richiesto dall’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
Trasferimenti d’azienda
L’intervento opera anche in campo di trasferimenti di azienda, rami di azienda, partecipazioni societarie a favore di discendenti o del coniuge.
In buona sostanza, la riforma estende l’esenzione fiscale già operante in materia anche per quei trasferimenti di partecipazioni sociali che di fatto consentono al beneficiario di consolidare il controllo già esistente.
Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione
o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del
diritto.
Inoltre, in caso di operazioni di cessione di azienda, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo articolo 51 del Tur.