Scadenza dei diritti d’autore: liberi di farsi conoscere

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Con il 1° gennaio 2026 si sono “liberati” i diritti d’autore di tutti gli autori italiani e stranieri deceduti nel 1955, essendo trascorsi 70 anni dalla loro morte come previsto dalla direttiva europea 2006/116/CE. Ciò non esime i professionisti del settore da un’attenta valutazione del loro trattamento

Indice

Il 31 dicembre 2025 rappresenta una scadenza giuridica di grande rilievo: sono terminati i diritti patrimoniali sulle opere di tutti gli autori italiani e stranieri deceduti nel 1955. Dal 1° gennaio 2026 queste opere sono entrate nel pubblico dominio. Ciò significa che potranno essere riprodotte, pubblicate e sfruttate senza necessità di autorizzazione o pagamento di compensi agli aventi causa, pur restando vigenti i diritti morali (come il diritto di paternità e rispetto dell’opera). Questo articolato momento di transizione presenta implicazioni concrete per i musei, gli archivi, l’editoria e il mercato dell’arte.

Fernand Léger

Tra gli artisti stranieri di maggiore rilievo coinvolti in questa tornata di “liberazione” dei diritti figura Fernand Léger (1881-1955), protagonista assoluto delle avanguardie storiche e del cubismo francese, morto nel 1955. Le sue opere pittoriche e grafiche, ampiamente presenti in musei, collezioni e pubblicazioni, potranno essere liberamente riprodotte e diffuse, con un impatto significativo sul mondo editoriale, museale e digitale. Un altro artista europeo deceduto nel 1955 è Max Pechstein, pittore ed incisore tedesco membro del gruppo espressionista Die Bruecke.



Quanto al panorama italiano, la scadenza del 31 dicembre 2025 riguarda artisti appartenenti prevalentemente alla generazione attiva tra gli anni Venti e Quaranta del Novecento, spesso collocati in posizioni laterali rispetto ai grandi “maestri canonici”, ma presenti nelle collezioni pubbliche, nel mercato e nella produzione editoriale.

Anselmo Bucci

Uno dei casi più noti è quello di Anselmo Bucci, pittore e incisore nato nel 1887 e morto il 19 novembre 1955, figura significativa del Novecento italiano e membro del gruppo dei “Sette pittori del Novecento Italiano”. Le sue opere, che spaziano dal simbolismo alle riflessioni post-prima guerra mondiale, sono presenti in collezioni pubbliche e private, e possono dal 2026 essere liberamente riprodotte per studi, libri e mostre senza necessità di licenze. 

GC

L’art. 1 della direttiva europea 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore prevede che i diritti d’autore di opere artistiche durino tutta la vita dell’autore sino al termine del settantesimo anno dalla sua morte, indipendentemente dalla data della loro lecita pubblicazione.

I diritti morali

L’ingresso nel pubblico dominio di opere di artisti morti nel 1955 comporta la possibilità di riprodurre, comunicare al pubblico, digitalizzare e diffondere le opere senza necessità di autorizzazione, né di pagamento di compensi. Ciò incide direttamente sui diritti di riproduzione delle opere d’arte visiva, facendo venir meno il controllo degli eredi sull’uso economico dell’immagine dell’opera. Restano tuttavia impregiudicati i diritti morali, che sono perpetui e inalienabili, come il diritto alla paternità e al rispetto dell’integrità dell’opera.

Il ruolo di musei e istituzioni culturali

Un ulteriore profilo rilevante riguarda il ruolo di musei e istituzioni culturali. Sebbene non possano rivendicare diritti d’autore su opere entrate nel pubblico dominio, tali soggetti continuano spesso a regolare l’uso delle immagini attraverso contratti o condizioni di accesso, soprattutto in relazione alle riproduzioni fotografiche, in un equilibrio delicato con i principi affermati dalla giurisprudenza europea sulla libera utilizzazione delle opere non più protette.

La digitalizzazione delle collezioni, in particolare da parte delle istituzioni pubbliche, sarà notevolmente facilitata: la disponibilità di opere di artisti italiani caduti nel pubblico dominio permetterà progetti di archiviazione aperta, con utilizzo di database accessibili ai ricercatori di tutto il mondo. Allo stesso tempo, il mercato dell’arte – aste, gallerie e piattaforme online – potrà utilizzare liberamente immagini delle opere per promozione e documentazione.

La scadenza del 31 dicembre 2025 si configura dunque come un passaggio cruciale per la circolazione della cultura e delle immagini: un momento di apertura che offre nuove opportunità di conoscenza e diffusione, ma che richiede, per operatori del diritto, del mercato dell’arte e delle istituzioni culturali, un’attenta valutazione dei confini tra pubblico dominio, diritti residui e pratiche di riproduzione.

SH

Quando le opere d’arte escono dal regime di diritti d’autore ed entrano nel pubblico dominio, le implicazioni per la storia dell’arte sono profonde. Oltre agli aspetti legali ed economici, questo passaggio trasforma l’accesso e la circolazione delle immagini, e ridefinisce il rapporto tra artisti, studiosi, istituzioni e pubblico.

Un’accesso ampliato


Il pubblico dominio amplia innanzitutto l’accesso: le opere possono essere riprodotte liberamente in libri, ricerche, didattica, cataloghi di mostre, e piattaforme digitali. Per una disciplina fondata sul confronto visivo, la rimozione delle barriere di diritto d’autore consente la diffusione di immagini in alta risoluzione senza costi di licenza, migliorando le loro analisi. Iniziative di open access museale mostrano come migliaia di immagini possano sostenere ricerca e insegnamento senza restrizioni.

Studi comparativi più precisi


La fine del diritto d’autore incide anche sulla formazione del canone storico-artistico. In passato, i costi di riproduzione favorivano opere celebri e grandi istituzioni; il pubblico dominio permette invece la riscoperta di artisti meno noti, tradizioni regionali e voci marginalizzate attraverso archivi digitali. Il Public Domain Day 2025, con l’ingresso nel pubblico dominio di artisti come Henri Matisse e Frida Kahlo, consente studi comparativi più ampi e precisi e riduce i costi per le mostre.

Un’altra implicazione riguarda il riuso e la reinterpretazione: opere liberate dal diritto d’autore possono essere citate e ricontestualizzate da artisti contemporanei, generando nuovi dialoghi critici tra passato e presente. I musei vedono ridefinito il loro ruolo: pur conservando gli oggetti fisici, diventano sempre più facilitatori di conoscenza.


Il pubblico dominio comporta tuttavia dei rischi, come la decontestualizzazione o la commercializzazione superficiale delle immagini. Proprio per questo il ruolo degli storici dell’arte resta essenziale nel fornire contesto e interpretazione critica. La scadenza del diritto d’autore riafferma che l’arte è un’eredità culturale collettiva: il pubblico dominio non ne diminuisce il valore, ma lo amplifica, garantendo che il patrimonio visivo rimanga vivo e condiviso nel tempo.

di Giuseppe Calabi

Senior partner dello studio legale CBM & Partners, è esperto di diritto dell’Arte ed ha partecipato ai lavori di riforma del Codice dei Beni Culturali.
È consulente legale di Consorzio Netcomm. È inoltre membro della commissione sul diritto d’autore dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e del comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali costituito dall’Agcom.

di Sharon Hecker

Storica dell’arte e curatrice americana (laurea alla Yale University, dottorato alla UC Berkeley), esperta di arte italiana moderna e contemporanea. Ha collaborato con musei come la Peggy Guggenheim Collection. Ideatrice di The Hecker Standard fornisce consulenze su due diligence a collezionisti, studi legali, wealth manager e family office. Membro dell’Advisory Board, International Catalogue Raisonné Association (ICRA), Vetting Committee TEFAF NY (Committee Chair) e Maastricht, e coordina l’Expert Witness Pool della Court of Arbitration for Art (CAfA).

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