Le finalità della polizza key-man
La finalità della polizza key-man è quella di garantire un’immediata liquidità a fronte di una situazione patologica derivata da un mancato apporto professionale dell’uomo chiave. “La perdita operativa dell’uomo chiave può causare diverse difficoltà – dice Grippo – dal blocco di decisioni importanti; al rallentamento della produzione; alla perdita di un significativo know-how; e il calo di fiducia nei collaboratori, clienti e/o fornitori. Senza considerare il tempo necessario a trovare e formare un sostituto”. L’azienda potrebbe trovarsi a dover sostenere costi importanti. Lo spieghiamo con un esempio, quello contenuto nell’articolo 2284 del Codice civile secondo cui “in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
Uno strumento non ancora diffuso in Italia
Nonostante la sua crucialità, in Italia questa tipologia di polizza non è molto diffusa. “Perché è poco conosciuta – spiega Grippo – ed è stata il centro di un’accesa discussione in merito alla deducibilità fiscale dei premi assicurativi pagati dalla società beneficiaria”. Ma andiamo con ordine. Dal punto di vista ordinamentale, le polizze key-man sono regolate dall’articolo 1919 del Codice Civile. Si tratta di un’assicurazione stipulata sulla vita propria o di un terzo: un contratto con cui l’assicuratore si obbliga a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. “L’assicurazione sulla vita può essere stipulata per caso di morte, dove l’assicuratore si obbliga dietro il corrispettivo di un premio annuo (temporaneo o vitalizio) – continua Grippo – ad effettuare prestazioni al momento della morte dell’assicurato entro un limite di tempo (assicurazione temporanea) o in qualunque momento si verifichi (assicurazione a vita intera); oppure per il caso vita (sopravvivenza), che si distingue in assicurazione di capitale differito o di una rendita vitalizia immediata, temporanea o differita”.
Tipologie di polizze che coprono i danni derivanti dalla perdita dell’uomo chiave
Nello specifico caso di un’assicurazione key-man, la prestazione assicurata è il pagamento di un capitale al verificarsi dell’evento. Anche in questo caso la polizza offre una copertura temporale che può essere: temporanea caso morte, limitata nel tempo, in cui viene assicurato il rischio di interruzione della funzione ricoperta da uno specifico soggetto; o Sine die, sino a quando non si verifica il decesso dell’assicurato o sino a quando il contraente estingue il contratto. “In quest’ultima ipotesi, la polizza prevede la possibilità di riscattare o ridurre l’importo prima del verificarsi di una causa di cessazione – afferma Grippo – La struttura contrattuale è semplice, la beneficiaria della prestazione è l’azienda, l’assicurato è il soggetto chiave. È possibile stipulare sia una polizza in forma individuale che una a copertura collettiva, assicurando più persone “chiave” con una medesima polizza”. Il premio è calcolato annualmente in funzione dell’età dell’assicurato. L’entità del capitale massimo assicurabile viene misurata in relazione al peso della figura oggetto del contatto. Se i vantaggi di una copertura del genere sono chiari, le criticità riguardano la deducibilità fiscale dei premi assicurativi pagati dalla società beneficiaria.
Qualche criticità da non sottovalutare
“L’articolo 109 del Tuir stabilisce che le spese riferite ai beni o alle attività da cui derivino ricavi o proventi che concorrano a formare il reddito sono deducibili – spiega l’esperto – Ma più volte l’Agenzia delle entrate e la Cassazione hanno sostenuto che i premi corrisposti dalla società siano indeducibili in quanto non inerenti”. In sostanza, i costi per il pagamento di tali polizze – i premi corrisposti – non sono considerabili funzionali alla produzione del reddito e quindi i loro premi indeducibili. Il difetto di inerenza dei premi versati dalla società deriverebbe dalla mancanza di un rapporto diretto tra l’evento morte del key-man e l’attività d’impresa mentre i costi potrebbero, secondo alcune interpretazioni, al massimo essere imputati nelle immobilizzazioni finanziarie.
La dottrina è spaccata: secondo altre interpretazioni, i premi pagati per la polizza key-man rispettano il requisito di inerenza, qualora la morte dell’amministratore o la sua perdita comporti conseguenze economiche negative per l’azienda. Lo stesso deve essere considerato una figura chiave per la sopravvivenza dell’impresa, tenendo in considerazione della complessità della struttura aziendale e dell’eventuale contrazione del fatturato a seguito della sua perdita. “Dunque, la deducibilità deve essere verificata caso per caso – conclude Grippo – Ma a mio avviso, per definire un principio generale, si potrebbero dedurre i premi della polizza del key-man qualora il soggetto fosse indispensabile per l’attività sociale nella produzione di ricavi. Quindi rientrerebbero in questa definizione le spese necessarie per indennizzare la perdita dei key-man, garantire il proseguimento dell’attività d’impresa e ottenere vantaggi futuri”.