Quell’opera è mia (anche se rubata)

3 MIN
Un dipinto rinascimentale, forse una delle opere rubate, raffigura una donna seduta in tunica e velo che tiene in braccio un bambino con un'espressione serena. Il bambino è avvolto in un panno contro un paesaggio di alberi e cielo nuvoloso. La cornice ornata presenta un motivo a cuore.

È possibile dirsi proprietari di un’opera d’arte quand’anche venga fuori che il possesso della stessa derivi da un furto? La risposta, purtroppo, non è univoca, come dimostra un caso sbalorditivo avente a oggetto una “Madonna con Bambino” sottratta al Museo Civico di Belluno e riemersa 44 anni dopo nel catalogo di una casa d’aste nel Norfolk, Regno Unito

Indice

Prologo – Si può possedere un’opera d’arte rubata?

Chiedersi se sia possibile possedere (legittimamente) un’opera d’arte rubata, può sembrare un controsenso. Ma non è così. Si consideri la vicenda che segue.

Una “Madonna con Bambino” attribuita ad Antonio Solario (Venezia 1465 circa-Napoli 1530,  rappresenta il fulcro di una complessa vicenda internazionale che coinvolge il Museo Civico di Belluno, il Regno Unito e una disputa legale sulla sua restituzione.

Nel 1872, la “Madonna con Bambino” fu acquistata dal Museo Civico di Belluno, dove rimase esposta per oltre un secolo. Tuttavia, nel 1973, l’opera fu rubata insieme ad altre da una banda specializzata in furti d’arte. Mentre alcune opere furono recuperate in Austria poco dopo, la “Madonna con Bambino” scomparve 

Il dipinto riemerse nel 2017 quando Barbara De Dozsa, vedova del defunto barone De Dozsa, tentò di venderlo tramite una casa d’aste nel Norfolk, Regno Unito. L’opera fu riconosciuta come rubata grazie all’intervento di un esperto legato al Museo Civico di Belluno, che la identificò tra le opere d’arte più ricercate da Interpol e Carabinieri.

Nonostante le evidenti prove del furto, le autorità britanniche restituirono il dipinto a Barbara De Dozsa nel 2020. La decisione circa la restituzione fu presa a causa di asseriti ritardi nell’invio dei documenti richiesti dalla polizia inglese alle autorità italiane.

Barbara De Dozsa ritiene di essere la legittima proprietaria dell’opera basandosi sul Limitation Act del 1980, che prevede che chi acquista beni rubati (stolen chattel) possa essere riconosciuto come legittimo proprietario se l’acquisto sia stato effettuato in buona fede e il bene sia stato detenuto per più di sei anni.

Possedere un’opera d’arte rubata: una vicenda che va oltre il valore economico dell’opera

Sebbene il valore economico della “Madonna con Bambino” sia stimato tra le 60.000 e le 80.000, la sua importanza culturale per la comunità di Belluno è inestimabile. Le opere di Antonio Solario, pittore attivo tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, sono riconosciute per la loro qualità e rarità. 

La vicenda della “Madonna con Bambino” solleva interrogativi sulla protezione del patrimonio culturale e sulla cooperazione internazionale nel recupero di opere d’arte rubate. Nonostante le difficoltà legali e le resistenze dell’attuale proprietaria, le autorità italiane e gli esperti continueranno ad insistere per ottenere la restituzione di questo dipinto alla comunità di Belluno, riconoscendo il suo valore non solo economico ma anche storico e culturale.

GC – Sulla proprietà delle opere d’arte rubate: differenze di tutela fra Italia e Inghilterra

Il caso suscita interessanti riflessioni sul conflitto tra la legge inglese e quella italiana.

In base al combinato disposto degli articoli 822 ed 824 del codice civile, le raccolte dei musei e delle pinacoteche dello Stato e degli enti territoriali minori (tra cui i Comuni) appartengono al demanio pubblico. Tali beni sono inalienabili e non possono  formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

In caso di furto di un’opera appartenente al demanio culturale di un Comune, un terzo non potrà mai acquistarne la proprietà, anche se l’abbia acquistata  in buona fede.

Se poi l’acquisto è avvenuto in mala fede, l’acquirente non potrebbe neppure invocare nei confronti dell’ente pubblico derubato l’usucapione ventennale che normalmente costituisce un valido titolo d’acquisto di un bene mobile, anche se rubato (art. 1161 c.c.)

In altre parole, la legge italiana prevede un regime speciale per i beni del demanio culturale consentendo al proprietario pubblico che abbia subito un furto di rivendicarne sempre la proprietà.

Fra tutela del patrimonio culturale e “flessibilità”

L’imprescrittibilità della proprietà di un’opera d’arte rubata in un museo pubblico riflette un principio di forte tutela del patrimonio culturale, impedendo che il decorso del tempo possa legittimare il possesso illecito.

Al contrario, la legge inglese adotta un approccio più flessibile: il Limitation Act 1980 prevede che, dopo sei anni dall’acquisto in buona fede, il possessore possa acquisire diritti sulla proprietà. Questo crea un contrasto netto tra la protezione assoluta dell’interesse pubblico in Italia e il bilanciamento tra stabilità dei traffici giuridici e tutela del legittimo proprietario in Inghilterra.

Quale legge regola la proprietà della signora Barbara De Dozsa: quella italiana o quella inglese?  Secondo un principio comunemente accettato nel diritto internazionale privato, dovrebbe essere la legge inglese (lex rei sitae). Un giudice italiano potrebbe tuttavia ritenere che la tutela del patrimonio culturale esprima un principio di ordine pubblico e quindi propendere per l’applicazione della legge italiana.

SH – Trovarsi a possedere un’opera d’arte rubata: ci sono soluzioni?

Anni fa era relativamente semplice per le persone affermare di aver acquistato opere d’arte rubate in “buona fede”, o con onestà e sincerità di intenti. Come ha dichiarato in tribunale a New York la gallerista Nancy Weiner: “Per decenni ho condotto affari in un mercato in cui l’acquisto e la vendita di antichità con provenienza vaga o addirittura inesistente era la norma… L’offuscamento e il silenzio erano risposte accettate alle domande riguardanti la fonte da cui un oggetto era stato ottenuto. In breve, era una cospirazione dei volenterosi” (The New York Times, 2021). Ma sta diventando sempre più difficile giustificare l’acquisto in buona fede senza fare il lavoro di verifica, grazie alla maggiore pressione su acquirenti e venditori affinché conducano una due diligence prima di impegnarsi in qualsiasi transazione.

Scendono in campo dati e tech

La crescente disponibilità di accesso ai dati sulle opere d’arte rubate sta consentendo la circolazione online di informazioni. Chiunque può facilmente verificare la presenza di opere d’arte rubate senza l’aiuto di un professionista utilizzando, ad esempio, l’app ID-Art dell’Interpol, che contiene oltre 50.000 oggetti rubati provenienti da 134 paesi. Per quanto riguarda l’Italia, il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ha un’app, chiamata iTpc, che è accessibile, su richiesta, gratuitamente. L’Art Loss Register ha oltre 700.000 oggetti nel suo database ed è accessibile a pagamento. Anche l’ICOM (Consiglio Internazionale dei Musei) ha delle “liste rosse” per oggetti provenienti da vari paesi. 

Le fiere d’arte prestigiose e le case d’asta si affidano regolarmente a tali ed altri database prima di consentire che un’opera venga persino esaminata. È fondamentale non solo controllare tutti i database ma anche contattare gli specialisti del settore. Alcuni cataloghi ragionati di artisti, ma non tutti, elencano le opere rubate con le informazioni a loro note, ma gli studiosi che lavorano su un artista specifico probabilmente sapranno se un’opera è stata rubata. 

Un virtuoso caso scuola

Tutto questo può essere utile per evitare situazioni come quella accaduta al Metropolitan Museum of Art, che nel 2019 acquistò una bara dorata di Nedjemankh e poi dovette restituirla dopo aver scoperto che era stata rubata dall’Egitto nel 2011. Insieme all’opera stessa, il museo aveva ricevuto una falsa storia di proprietà, dichiarazioni fraudolente e documentazione falsa, che includeva una licenza di esportazione contraffatta per la bara. La restituzione dell’opera all’Egitto ha portato il museo a rivedere le proprie pratiche di acquisizione per evitare situazioni future, ma questo caso illustra la facilità con cui gli oggetti rubati possono infiltrarsi nel mercato completi della loro “documentazione” di supporto. Se è vero che sta diventando sempre più difficile trafficare opere rubate, il problema è tutt’altro che risolto.

Articolo originariamente pubblicato su We Wealth Magazine n. 78. Abbonamenti qui.

di Giuseppe Calabi

Senior partner dello studio legale CBM & Partners, è esperto di diritto dell’Arte ed ha partecipato ai lavori di riforma del Codice dei Beni Culturali.
È consulente legale di Consorzio Netcomm. È inoltre membro della commissione sul diritto d’autore dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e del comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali costituito dall’Agcom.

di Sharon Hecker

Storica dell’arte e curatrice americana (laurea alla Yale University, dottorato alla UC Berkeley), esperta di arte italiana moderna e contemporanea. Ha collaborato con musei come la Peggy Guggenheim Collection. Ideatrice di The Hecker Standard fornisce consulenze su due diligence a collezionisti, studi legali, wealth manager e family office. Membro dell’Advisory Board, International Catalogue Raisonné Association (ICRA), Vetting Committee TEFAF NY (Committee Chair) e Maastricht, e coordina l’Expert Witness Pool della Court of Arbitration for Art (CAfA).

Non sai come far rendere di più la tua liquidità e accrescere il tuo patrimonio? Scrivici ed entra in contatto con l’advisor giusto per te!

Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.