La generica individuazione dei beneficiari della
polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell’assicurazione e della misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore.
Sul punto, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, a composizione del contrasto sorto, con sentenza 30 aprile 2021, n. 11421 hanno chiarito che la designazione consente la fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo al beneficiario, del diritto ai vantaggi dell’assicurazione.
Dalla designazione, pertanto, il suddetto diritto entra a far parte del patrimonio del beneficiario e, nel caso in cui questi dovesse premorire allo stipulante, il diritto sarebbe trasmesso
iure successionis agli eredi del beneficiario stesso, in proporzione alle rispettive quote ereditarie. Inoltre, il richiamo da parte dello stipulante alla qualifica di eredi, in sede di designazione, ha il solo fine di determinare
per relationem i beneficiari del
contratto di assicurazione e quindi, stante la natura
inter vivos del diritto di credito loro attribuito, è esclusa l’operatività delle regole sulla comunione ereditaria e la ripartizione dell’indennizzo in ragione delle quote di spettanza dei beni caduti in successione.
Ne consegue che, in presenza di una pluralità di eredi, si presume che l’indennizzo debba essere ripartito in parti uguali tra tutti coloro che rivestano la suddetta qualità, fatta salva la libertà dello stipulante di indicare un differente criterio di ripartizione.
È stato altresì precisato che, quando la designazione rinvia per relationem alla qualità di eredi, i beneficiari non sono individuati sino all’apertura della successione dello stipulante, momento in cui essi acquistano i diritti conseguenti alla designazione.
Nel caso di specie, all’apertura della successione, gli unici eredi dello stipulante erano il fratello superstite e i quattro nipoti. Questi ultimi non sono subentrati alla madre per rappresentazione, essendo la stessa già deceduta nel momento in cui la designazione è divenuta attuale, ovvero con l’apertura della successione dello stipulante. Dunque, i nipoti dello stipulante hanno acquistato iure proprio i diritti di credito derivanti dal contratto di assicurazione e, pertanto, l’indennizzo doveva essere ripartito per teste e in cinque parti uguali tra tutti gli eredi legittimi dello stipulante.
Alla luce di quanto sancito dalle Sezioni Unite, appare evidente come la generica individuazione dei beneficiari di un’assicurazione sulla vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” rischi concretamente di trasferire la ricchezza in modo diverso dalla effettiva volontà dello stipulante. Basti pensare che nel caso disaminato dalle Sezioni Unite nella pronuncia indicata, se solo lo stipulante avesse indicato nominativamente il fratello e la sorella quali beneficiari dell’assicurazione, la ripartizione delle quote sarebbe avvenuta in un modo totalmente differente. Più precisamente, la sorella premorta avrebbe acquisito il diritto di credito immediatamente e lo avrebbe trasmesso iure hereditatis ai propri figli, con la conseguenza che alla morte dello stipulante l’indennizzo sarebbe stato diviso in due quote uguali e non per teste.
In definitiva, non vi è dubbio che il consulente patrimoniale sia chiamato sempre più a una maggiore precisione e preparazione, affinché gli obiettivi e le esigenze del cliente possano trovare compiuta realizzazione.
La generica individuazione dei beneficiari della polizza vita a favore di terzo negli “eredi legittimi” ha suscitato negli anni un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinale, incentrato sulle modalità di individuazione dei beneficiari dell’assicurazione e della misura dell’indennizzo da liquida…