È stato recentemente approvato, in via definitiva, il decreto con il quale il governo vara la riforma del sistema di riscossione delle imposte.
Sono numerosi i punti toccati dal decreto e le modifiche che rilevano per gli interessi dei contribuenti.
Dilazione delle somme iscritte a ruolo
L’agente della riscossione potrà concedere una dilazione, per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, su semplice richiesta del contribuente, fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Inoltre, nel decreto si conferma l’ipotesi per la quale al contribuente non è più richiesto di dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica nel caso di domande dal valore fino a 120 mila euro.
Viceversa, se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può essere concessa:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Accertamenti esecutivi
Nel decreto si prevede l’estensione del sistema degli accertamenti esecutivi a tutte le tipologie di atti impositivi, salvo le ipotesi di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Ricorrere avverso l’estratto di ruolo
Una delle principali novità riguarda la possibilità di promuovere ricorso contro la cartella di pagamento che non è stata correttamente notificata, e di cui il contribuente ha avuto conoscenza solo attraverso la visione dell’estratto di ruolo rilasciato dal funzionario.
Il principio è che il contribuente può impugnare validamente il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata solo se dimostra che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.
A fronte di quanto previsto nel decreto, tra le altre cose, si potrà promuovere ricorso per far valere i propri diritti:
- qualora il contribuente dimostri che l’invalida notifica o l’iscrizione a ruolo ha potuto pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici
- Qualora il contribuente dimostri che l’invalida notifica o l’iscrizione a ruolo ha potuto compromettere i pagamenti delle PA
- Qualora il contribuente dimostri che l’invalida notifica o l’iscrizione a ruolo ha potuto determinare la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA
- Quando il contribuente dimostri che l’invalida notifica o l’iscrizione a ruolo può causare pregiudizio nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa o in relazione ad operazioni di finanziamento, o ancora nell’ambito di un’operazione di cessione d’azienda.
Questa previsione va associata anche al più recente orientamento della Corte di Cassazione, ricavabile dall’ordinanza n. 1706 del 26 giugno 2024. Ad avviso dei giudici della Suprema corte, affinché si possa ritenere legittimo il ricorso del contribuente, questo dovrà dimostrare che il suo interesse ad agire impugnando il ruolo è attuale.
Discarico automatico
L’art. 3 del decreto sulla riforma del sistema di riscossione, prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse sono automaticamente discaricate (scadono) il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento.
Tuttavia, in ogni caso, l’agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all’ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria (eseguito prima del discarico) l’assenza di beni del debitore aggredibili.
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