I contraenti italiani di polizze vita a contenuto finanziario (polizze vita unit-linked o index-linked), emesse da compagnie assicurative stabilite in stati Ue/See, operanti in regime di cosiddetta libera prestazione di servizi (Lps), si trovano anche quest’anno (seguendo il criticabile orientamento dell’Agenzia delle entrate) nella condizione di dover indicare tali contratti nella propria dichiarazione dei redditi al fine di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale (ex art. 4, co.1, d.l. 167/1990), qualora non abbiano conferito a un intermediario italiano l’incarico a intervenire nella gestione dei flussi finanziari della polizza.
L’idoneità delle polizze vita estere a produrre redditi tassabili in Italia
Come noto, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia sono tenuti ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie solo relativamente alle attività estere suscettibili di produrre reddito tassabile in Italia (art. 4, co. 1, d.l. 167/1990).
Le polizze in discorso sono polizze appartenenti al cosiddetto ramo III, le cui prestazioni sono collegate a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, a un indice azionario o ad altro valore di riferimento.
Ai fini reddituali, le somme ricevute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e capitalizzazione sono soggetti a tassazione (con aliquota del 26%) per la differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (ex art. 44, co. 1, lett. g-quater, Tuir).
Ancora, ai sensi dell’art. 34 del Dpr 601/1973, le somme ricevute dal beneficiario (in caso di morte dell’assicurato) sono tassabili per la parte che eccede l’ammontare stabilito a copertura del cosiddetto rischio demografico (indicizzato nel contratto di polizza). In tal senso, dunque, i rendimenti che dipendono esclusivamente dalla variabile finanziaria delle polizze risulteranno imponibili ai fini Irpef in capo al percipiente quali redditi di capitale.
Dunque, anche qualora nell’anno non si siano verificati eventi imponibili (come il riscatto anticipato o il pagamento a seguito del venir meno dell’assicurato), la polizza sarebbe in principio suscettibile di produrre reddito imponibile e pertanto soggetta agli obblighi di monitoraggio di cui al Dl. 167/1990 (in capo al contraente), salva la sussistenza delle condizioni di esenzione dettate dalla stessa norma e dalla prassi dell’Agenzia delle entrate.
Polizze bi-optate: definizione e trattamento fiscale
La normativa italiana ammette la possibilità per le imprese assicurative estere che operano in regime di libera prestazione di servizi (Lps) di optare per l’applicazione quali sostituti d’imposta della ritenuta prevista dall’art. 26-ter del Dpr. 600/1973 sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
Tali imprese possono altresì optare per l’applicazione dell’imposta di bollo (in maniera virtuale) sui prodotti a carattere finanziario. In questo caso, la debenza dell’imposta di bollo fa venire meno – per l’assicurato – l’onere di corrispondere l’Ivafe.
Qualora la compagnia assicurativa estera abbia optato per entrambe le predette facoltà, le polizze da questa emesse e contratte da soggetti fiscalmente residenti in Italia vengono definite bi-optate. Queste polizze subiscono – nei fatti – un trattamento fiscale del tutto assimilato alle polizze emesse da compagnie assicurative Italiane.
Dubbi sull’assoggettabilità delle polizze bi-optate agli obblighi di monitoraggio fiscale
Proprio per tale ragione, è stato sostenuto che le polizze bi-optate – pur in assenza di un intermediario italiano coinvolto nella gestione della polizza – non dovrebbero essere soggette, oltreché all’Ivafe, anche agli obblighi di indicazione nel Quadro Rw (o W) ai fini del monitoraggio fiscale.
Tale posizione troverebbe fondamento, oltre che nella loro sostanziale assimilazione alle polizze contratte con compagnie italiana, anche nel fatto che – come confermato in passato dall’Ania (circolare n. 162/2012) e da Assofiduciaria (Com 2013_82/2013) – i redditi diversi derivanti dalla eventuale cessione della polizza (ancorché non assoggettati a tassazione dalla compagnia stessa) sono comunque “monitorati” anche in assenza dell’intervento di un intermediario italiano nella riscossione o nel pagamento degli stessi. Ciò in ragione del fatto che la compagnia è comunque tenuta alla comunicazione all’Anagrafe tributaria degli eventuali cambi di contraenza della polizza. Dunque, la compilazione del Quadro Rw (o W) risulterebbe priva di sostanziale utilità ai fini dell’accertamento.
Tuttavia, la formulazione letterale dell’art. 4 del Dl 167/1990 e le istruzioni al Modello Pf sembrerebbero escludere dagli obblighi di monitoraggio fiscale le polizze bi-optate soltanto qualora:
- i contratti siano stati conclusi attraverso l’intervento di un intermediario residente in Italia (in qualità di controparte o come mandatario di una delle parti contrattuali) e i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali contratti siano stati assoggettai a ritenuta o imposta sostitutiva dallo stesso intermediario;
- le polizze in discorso siano affidate in gestione o in amministrazione a un intermediario residente.
La prassi contraddittoria dell’Agenzia delle entrate sugli obblighi di monitoraggio delle polizze
In un primo momento, l’Amministrazione finanziaria sembrava (in maniera più o meno esplicita) propendere per l’esclusione dagli obblighi di monitoraggio delle polizze bi-optate (su tutte, cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 19/2014).
In seguito, nella risposta n. 300/2019, l’Agenzia delle entrate ha affermato che l’obbligo di monitoraggio sussiste anche in presenza di polizze vita e di capitalizzazione, sempreché la compagnia estera non abbia optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva e di bollo e che non sia stato conferito a intermediario residente l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei proventi. In tal modo, l’Agenzia pareva essersi definitivamente orientata ad adottare una lettura “restrittiva” della norma, imponendo l’onere del monitoraggio in ogni caso qualora un intermediario italiano non sia intervento nella riscossione.
Da ultimo, con la risposta n. 463/2022, l’Agenzia ha chiarito che le imprese di assicurazione estere, ancorché abbiano esercitato l’opzione di cui all’art. 26-ter del Dpr. 600/1973, sono comunque tenute, in mancanza di un intermediario residente che monitora i flussi finanziari esteri, al monitoraggio degli stessi ai sensi dell’art. 1 del Dl 167/1990. In tal modo viene di fatto parificata la posizioni delle compagnie estere in Lps a quella degli intermediari italiani. Così verrebbe quindi meno la ragione sottesa al permane in capo al contribuente degli obblighi di indicazione delle polizze bi-optate nel Quadro Rw (o W).
Considerazioni conclusive sulle polizze vita estere
Come visto, le risposte finora fornite dalla prassi non soddisfano a pieno, in quanto prevedono ancora in capo al contribuente oneri dichiarativi non più giustificati ed attuali.
Se da un lato, infatti, la lettera della norma (nella sua infelice formulazione) farebbe propendere per l’obbligo di indicare nel Quadro RW (o W) le polizze bi-optate ogni qual volta non vi sia un incarico alla riscossione conferito ad un intermediario residente, dall’altro un approccio sostanzialistico dovrebbe far propendere in senso contrario, escludendo tale obbligo tutte le volte in cui (è il caso delle polizze bi-optate) a tutela degli interessi erariali sia presente un soggetto (la compagnia estera in Lps) che opera quale sostituto d’imposta su eventuali redditi ed è tenuto a comunicare all’Amministrazione le movimentazioni dei flussi finanziari.
In attesa di un cambio di posizione da parte dell’Agenzia delle entrate o di un intervento del legislatore, pare allo stato preferibile l’indicazione nel Quadro Rw (o W), senza liquidazione dell’Ivafe, delle polizze bi-optate per le quali non sia stato conferito a un intermediario residente uno specifico incarico alla riscossione dei relativi proventi.
(Articolo scritto in collaborazione con Karim Elsisi, studio Di Tanno Associati)