Le aste estive hanno preso il via e per le opere top level il momento di incertezza economica non sembra aver disincentivato il mercato dell’arte e gli investimenti in opere. Tuttavia, non in tutti i segmenti del mercato dell’arte si sono mantenuti i livelli pre-crisi ed è proprio in tale ambito che possiamo individuare un’opportunità di ottimizzazione fiscale per il collezionista che intende donare.
L’Italia ha aliquote di tassazione (ai fini delle imposte di successione e donazione) sensibilmente inferiori rispetto a giurisdizioni anche molto vicine alla nostra (oltre che non irrisorie franchigie, quantomeno per i trasferimenti fra coniugi oppure in linea retta): mentre mediamente all’estero si sconta un’imposizione che può raggiungere l’80%, la nostra aliquota oscilla tra il 4 e l’8% secondo i gradi di parentela. È bene dunque, in via generale, cogliere le opportunità che il nostro ordinamento ci offre prima che intervengano modifiche normative, sinora solo ipotizzate.
Atteso che il trasferimento della collezione per donazione avviene al valore venale in commercio, se all’atto di donazione viene allegata la perizia di un esperto indipendente attestante la riduzione dei valori rispetto a quelli che le medesime opere avevano qualche mese fa (e che si auspica possano tornare ad avere in futuro), si può fruire di una riduzione della base imponibile della donazione rispetto a quella che si sarebbe determinata ante covid.
La base imponibile si riduce ulteriormente qualora il donante si riservi l’usufrutto sulle opere, posto che il valore della nuda proprietà su cui calcolare l’imposta di donazione eventualmente dovuta dal beneficiario è intuitivamente inferiore al valore della piena proprietà. E questo minor prelievo è destinato a consolidarsi posto che, alla morte del donante, il ricongiungimento della nuda proprietà con l’usufrutto avviene automaticamente, senza ulteriore carico impositivo sul beneficiario, il quale diviene così titolare della piena proprietà delle opere. Peraltro, molti collezionisti non optano per la donazione con riserva di usufrutto unicamente per ragioni fiscali, bensì per evitare che il beneficiario possa disporre delle opere senza il consenso del donante.
Si ricorda che la donazione non è l’unico strumento per trasferire le opere d’arte nei passaggi generazionali. Vi sono altri contratti inter vivos, come la vendita, la costituzione di un trust o di vincolo; oppure, i trasferimenti delle opere posso essere effettuati mortis causa mediante attribuzione nel testamento di legati o costituzione di trust o di altri vincoli sulle opere da assegnare. Si dovrà, dunque, analizzare caso per caso la volontà del disponente e scegliere lo strumento civilistico più idoneo.
Da ultimo, si raccomanda la massima attenzione alle donazioni (e successioni) per le quali siano coinvolte più giurisdizioni: in assenza della copertura di una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle successioni e donazioni, infatti, il beneficiario non residente in Italia potrebbe trovarsi a dover assolvere l’imposta sia in Italia che nel Paese di residenza, a meno che non via sia una specifica norma nell’ordinamento di quest’ultimo che accordi un credito per le imposte assolte all’estero.