Ma come si crea questa fiducia? Innanzitutto è opportuno conoscere il soggetto che assumerà il ruolo di trustee per poterne valutare le caratteristiche professionali e personali.
Chi assume il ruolo di trustee, sia esso persona fisica o giuridica, deve godere di una reputazione impeccabile e dimostrare competenze solide e multidisciplinari. Deve essere in grado di interagire in modo celere ed efficace con vari i soggetti coinvolti nel trust e con le istituzioni dei Paesi dove risiedono il disponente e i beneficiari, e dove sono ubicati i beni in trust; deve anche dimostrarsi affidabile nel tempo, perché il trust è uno strumento nato per durare. Reputazione, professionalità, presenza e continuità sono tutti elementi fondamentali, ma non è sempre agevole verificarne la sussistenza.
Nei principali paesi europei l’attività di trustee non è soggetta a particolari requisiti. Gli unici obblighi che gravano su chi svolge professionalmente questa attività sono quelli imposti dalle norme antiriciclaggio.
In questo contesto il disponente che intende affidarsi a un trustee, locale o estero, non usufruisce di molte informazioni, né di molti elementi su cui basare la propria scelta. Può effettuare ricerche personali, verificando ad esempio se il trustee sia iscritto ad associazioni di categoria, raccogliere informazioni presso i propri consulenti, o ancora fare affidamento sul nome o sulla reputazione del gruppo finanziario di cui il trustee potrebbe fare parte, ma queste referenze non sono sempre sinonimo di garanzia.
Questa lacuna è stata percepita in Svizzera, dove le autorità si sono attivate annoverando i trustee professionali tra gli intermediari finanziari obbligati a ottenere un’apposita autorizzazione per svolgere la propria attività e assoggettandoli alla vigilanza prudenziale dell’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma), che svolge funzioni di controllo analoghe a quelle di Consob e Banca d’Italia.
Le nuove disposizioni sono contenute nella legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e nella relativa ordinanza di attuazione (OIsFi), che sono entrate in vigore il 1 gennaio 2020.
Il rilascio dell’autorizzazione presuppone che il trustee dimostri di essere controllato e gestito da soggetti che offrono garanzie di attività irreprensibile e di buona reputazione. Il Trustee, inoltre, deve disporre di dirigenti qualificati, oltre che di personale in possesso dell’opportuna formazione per lo svolgimento delle proprie funzioni. Regolamenti e procedure interne adottate dal trustee vengono messe al vaglio per accertare i necessari requisiti di buona pratica professionale. L’assenza di conflitti di interesse viene accertata.
LIsFi e OIsFi regolano altresì le forme societarie mediante le quali si può svolgere l’attività di trustee: questa funzione, infatti, non può essere ricoperta a titolo professionale da una persona fisica, perché non garantirebbe la dovuta continuità. Le stesse disposizioni impongono requisiti minimi di capitale e prevedono che i trustee dimostrino di avere e di mantenere solide garanzie patrimoniali. La sussistenza delle condizioni alla base dell’autorizzazione viene quindi sistematicamente verificata dall’autorità, che ne garantisce la permanenza nel tempo. Così agendo le istituzioni elvetiche si sono messe al servizio del disponente e dei beneficiari, sia svizzeri che residenti all’estero, dettando regole e individuando “ex lege” i soggetti idonei a svolgere l’attività di trustee, sui quali è possibile riporre la propria fiducia e, conseguentemente, fare un sicuro affidamento.