La trasmissione del patrimonio per via successoria è un argomento complesso che presenta notevoli similitudini, ma anche significative differenze, tra il sistema italiano e quello belga.
Nel diritto italiano, la successione non riguarda solo il complesso dei beni del cittadino italiano, ma anche gli assets – siano essi situati in Italia o all’estero – dello straniero domiciliato in Italia. Ne consegue che le imposte di successione italiane sono applicabili solo sui beni localizzati in Italia, nel caso di un de cuius non fiscalmente residente nella Penisola.
Una specificità italiana di interesse per i grandi patrimoni è legata all’introduzione nel 2017 della cosiddetta flat tax, un regime forfettario pari a 100.000 euro per ciascun anno di imposta indipendentemente dall’ammontare dei redditi esteri, che ha attirato migliaia di neo-residenti ad alto reddito (una frazione dei quali italiani di nascita) e familiari conviventi. La flat tax presenta dei risvolti interessanti in ambito successorio: infatti per le successioni e le donazioni effettuate nei periodi in cui il de cuius ha beneficiato di questa opzione, le imposte sono limitate ai beni esistenti sul suolo italiano e vi è quindi l’esenzione per quelli situati all’estero, nonché l’esenzione dal monitoraggio fiscale (Quadro RW) e dal pagamento di IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività all’Estero) e IVIE (Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero).
La successione italiana è regolata differentemente a seconda che sia presente o meno un testamento, potendosi dunque distinguere tra successione legittima, testamentaria e necessaria. Il diritto successorio italiano identifica come eredi legittimi coloro che succedono al de cuius in assenza di testamento e prevede che alcune categorie di familiari (coniuge, figli e, in loro assenza, genitori) siano eredi necessari che beneficiano di una protezione aggiuntiva, la cosiddetta quota di legittima. Pur in presenza di testamento, quindi, le disposizioni di ultima volontà del de cuius e le donazioni da questi realizzate in vita possono essere impugnate qualora erodono la quota di legittima.
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Al coniuge o alla parte dell’unione civile spetta quindi sempre e comunque la metà del patrimonio in assenza di figli, un terzo nel caso di concorso con un solo figlio e un quarto nel caso di concorso con più figli. Al figlio unico, se non vi è concorso con il coniuge, è riservata la metà del patrimonio, mentre se i figli sono due o più spetta loro una quota di due terzi, in parti uguali. Se ad esempio il de cuius lasciasse il coniuge e un solo figlio, egli potrebbe disporre liberamente solo di un terzo del proprio patrimonio (quota disponibile), rientrando tutto il resto nella quota di legittima.
Successione legittima e testamentaria possono anche coesistere nell’ipotesi in cui il de cuius non abbia disposto per testamento della totalità del suo patrimonio.
Attraverso il testamento si possono designare non solo eredi universali, ma anche dei beneficiari speciali cui vengono assegnati beni circoscritti: si tratta del legato. La principale differenza tra erede e legatario è che solo il primo subentra al de cuius nell’universalità del suo patrimonio, debiti inclusi, un’eventualità peraltro mitigabile dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Il legatario acquisisce il lascito a lui attribuito senza bisogno di accettazione, fatta salva la possibilità di rinuncia, e il legato può essere di specie o di quantità, cioè rispettivamente avente per oggetto un bene specifico/quota determinata oppure una cosa individuata solo nel genere (es. somma di denaro).
In Italia le donazioni non conoscono la stessa fortuna che in Belgio, come vedremo in seguito, benché lo scopo sia il medesimo: trasferire in vita i propri beni a familiari o ad altri beneficiari, evitando eventuali contestazioni o lacerazioni familiari in fase successoria. Affinché la donazione sia valida, il donante deve essere capace di agire e di assumersi un impegno – di norma irrevocabile – nei confronti del donatario/beneficiario. Per perfezionare la donazione si richiede apposito atto notarile, in presenza di testimoni e, qualora la donazione valga più della legittima, l’eccedenza incide sulla quota disponibile; per effetto della donazione, cioè, la quota disponibile per il testatore si riduce e il beneficiario della donazione riceverà eventualmente – rispetto ai suoi coeredi – una quota di eredità inferiore a quella di coloro che non hanno ricevuto donazioni.
Nel sistema italiano le imposte gravano su tutti i trasferimenti di beni avvenuti mediante successione a causa di morte, donazioni, atti di liberalità tra vivi, atti a titolo gratuito e altre simili ipotesi. Non sono tuttavia colpiti i trasferimenti gratuiti effettuati – anche attraverso patti di famiglia – a favore di coniuge e discendenti ed aventi ad oggetto aziende o porzioni di esse, quote societarie o azioni, purché il beneficiario – soprattutto nel caso di società di capitali – rientri in alcune casistiche.
Il prelievo fiscale è decisamente più contenuto rispetto al Belgio e ad altri paesi europei. L’imposta di successione varia infatti tra il 4% e l´8% e in determinati casi non è nemmeno esigibile: se consideriamo ad esempio che l’estate tax tipica degli ordinamenti anglosassoni raggiunge il 40%, capiamo subito la specificità italiana. Più nello specifico, l’aliquota dipende dal grado di parentela con il de cuius: per il coniuge e per i figli l’imposta è del 4% e si applica sul valore imponibile, oltre la franchigia di 1.000.000 di euro su ogni singola quota. Nel caso dei fratelli, l’aliquota è del 6% e la franchigia si riduce a 100.000 euro. Infine, per i parenti oltre il quarto grado e gli eredi non legati da parentela con il de cuius, l’aliquota è dell’ 8% e non è prevista alcuna franchigia.
In Belgio – paese federale e trilingue – il regime delle successioni prevede la distinzione tra successione legittima e testamentaria. Se nel primo caso gli eredi universali o héritiers légitimes entrano direttamente in possesso del patrimonio del de cuius (inclusa l’abitazione principale) e ciò indipendentemente dall’accettazione o rinuncia all’eredità, nel secondo caso i beneficiari inclusi nel testamento o légataires universels devono introdurre apposita domanda al tribunale della famiglia.
Alcune categorie di congiunti (discendenti e coniuge) godono di una speciale protezione anche in presenza di testamento e hanno diritto ad una quota di legittima sulL’eredità del de cuius: la cosiddetta réserve héréditaire è di metà del patrimonio per i figli e dell’usufrutto su metà del valore del patrimonio per il coniuge. Qualora detta porzione fosse lesa dal testamento, gli eredi potranno reclamare ciò che spetta loro mediante un’azione legale detta demande en réduction. Ricordiamo che in Belgio il matrimonio è aperto a coppie dello stesso sesso e che il convivente legale ha solo un diritto successorio, ma nessuna quota di legittima. I genitori del de cuius non hanno diritto alla legittima, ma semplicemente agli alimenti, se in stato di bisogno.
Anche in Belgio esiste l’istituto del legato, che consente tipicamente di devolvere per testamento un bene o una somma di denaro a una persona fisica o un ente morale: nella cultura del paese il ricorso al legato – sia nella fattispecie portante su una porzione dell’eredità (tutti i beni immobili) che in quella vincolata ad un bene determinato (es. un’automobile d’epoca) – è molto diffuso nei ceti benestanti per realizzare opere di filantropia e mecenatismo.
In Belgio le imposte di successione sono complesse, essendo strutturate in tranches il cui ammontare dipende dal grado di parentela con il de cuius. Poiché esistono specificità regionali tra le tre suddivisioni amministrative (Bruxelles, Vallonia e Fiandre), ci concentreremo per semplicità solo sulla capitale, Bruxelles. Qui figli, coniuge o convivente legale, fratelli del de cuius sono soggetti a uN’imposta differenziata e minore rispetto al caso delle successioni tra zii e nipoti, ai parenti oltre il terzo grado e a quelle ove manca il vincolo di parentela. I diritti riservati al fisco sono ripartiti tra gli eredi in funzione della parte netta ricevuta da ciascuno, fatti salvi esoneri e riduzioni in casi specifici. Le imposte di successione sono particolarmente gravose, variando dal 30% per figli e coniuge fino al 70%-80% per i parenti più lontani e per gli eredi senza vincoli di parentela con il de cuius.
Si spiega quindi la fortuna riscossa in Belgio dalla donazione tra congiunti, attraverso cui il titolare del patrimonio cede la proprietà degli assets al beneficiario, pur potendo comunque revocare la donazione, ad esempio in caso di separazione o decesso del beneficiario. Questa tipologia di donazione non richiede particolari formalità e non è soggetta alle imposte di donazione del 3% (Bruxelles), 3,3% (Vallonia) e 3% (Fiandre). Se tuttavia il donante decede entro un termine specifico dal compimento della donazione (ad es. 3 anni a Bruxelles), le imposte di donazione sono allora dovute.
Occorre aggiungere che se ad esempio l’intero portafoglio titoli venisse trasmesso agli eredi diretti, come nel caso di un padre che ceda il suo intero complesso finanziario ai figli, il donante potrebbe comunque riservarsi l’usufrutto, percepire i frutti quali cedole e dividendi, mantenerne un sostanziale potere di gestione. Per realizzare questo secondo tipo di donazione sono richieste le formalità notarili e sono applicabili le imposte di donazione già menzionate. Un’alternativa più conveniente è rappresentata allora dalla donazione in piena proprietà, in cui il donante si riserva di percepire una rendita a carattere mensile (rente) oppure una somma a carattere straordinario, ad esempio necessaria per coprire le spese mediche ingenti che tipicamente subentrano nella terza età.
Il diritto belga permette di combinare elementi della donazione con usufrutto con altri della donazione in piena proprietà: il donante potrebbe ad esempio mantenere per sé l’usufrutto oltre a una rendita complementare o avvalersi della possibilità di destinare il capitale ad altri usi straordinari legati ad esempio a problemi di salute.
In conclusione, il regime di successioni, legati e donazioni in Italia e in Belgio presenta dei tratti particolari di cui è opportuno tenere conto qualora si operi in questi paesi; mentre l’Italia – paese abitualmente caratterizzato da forte pressione fiscale – conosce delle imposte di successione relativamente moderate, in Belgio i droits de succession sono considerevoli e per tale motivo si fa ampio ricorso alle donazioni tra vivi, soprattutto per i patrimoni più ingenti.
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Francesco L. Tanzi – Wealth Advisor – è specializzato in expatriates e global mobility di professionisti, HNW, capitali, imprese. Partner di Le Chevalier Advisory firm, è un esperto nelle relazioni con Svizzera e Benelux.