L’azienda che intende delocalizzare deve presentare un piano contro i rischi occupazionali della durata di 12 mesi
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, con continuazione dell’attività, il trasferimento di immobili strumentali, se non suscettibili di diversa utilizzazione, scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa
Quanto al primo aspetto, l’art. 77-bis, detta disposizioni in materia di cessazione dell’attività produttiva. Più nel dettaglio, è previsto che i datori di lavoro che intendano procedere alla chiusura di una sede, dovranno, almeno 90 giorni prima, comunicare per iscritto l’avvio della procedura ai sindacati, alle regioni interessate, al Ministero del Lavoro, al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Anpal, presentando, successivamente una strategia tesa a ridurre le ricadute occupazionali ed economiche discendenti dalla chiusura.
Il piano elaborato per ridurre i rischi occupazionali, della durata di 12 mesi, dovrà indicare, tra le altre cose, le azioni che l’impresa intende intraprendere per gestire al meglio gli esuberi e garantire una ricollocazione.
La disposizione in parola, dal punto di vista soggettivo, coinvolge le imprese che impiegano più di 250 dipendenti e che prevedono di effettuare almeno 50 licenziamenti.
Sono previste sanzioni per l’impresa che dovesse procedere senza presentare il piano o presentando una strategia carente degli elementi e requisiti necessari previsti dalla disposizione. Ad esempio, il datore di lavoro potrebbe essere tenuto a pagare il contributo di licenziamento al doppio. Sanzioni sono inoltre previste per il caso di inadempienza dell’impresa rispetto agli impegni assunti e presentanti nel piano.
Oltre a questa misura, che di fatto mira a rendere meno agevole e conveniente la delocalizzazione e l’espatrio di imprese ricorrendo alle sanzioni, il legislatore ha previsto anche degli incentivi.
Sul punto, l’art. 1 comma 237 della L. 234/2021 dispone che, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali, se non suscettibili di diversa utilizzazione, scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
La decadenza dal beneficio si verifica in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati per atto oneroso o gratuito prima del decorso di 5 anni dall’acquisto. In tal caso, infatti, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria.