Lo strumento del mandato fiduciario si presta anche ad essere utilizzato nell’ambito delle operazioni di passaggio generazionale. Tale affermazione trova conferma in una recente ope- razione fiduciaria posta in essere.
L’esigenza del cliente era di donare una parte del patrimonio alla moglie e ai suoi due figli, di cui uno minorenne, ma nel- lo stesso tempo mantenere il controllo dei valori mobiliari oggetto della donazione.
Tale attività si andava ad inserire in una più complessa ope- razione di pianificazione successoria. Nel caso specifico il patrimonio oggetto della donazione era sotto intestazione fiduciaria.
Gli istituti giuridici inizialmente proposti, quali un trust o affidamento fiduciario, non hanno trovato il gradimento del cliente, in quanto il primo veniva definito “interessante ma complesso”, e il secondo “alquanto incerto” per mancanza non solo di una legge regolatrice, ma anche di una giurisprudenza consolidata.
L’interesse del cliente, invece, si è concentrato sull’utilizzo del mandato fiduciario anche se era necessario risolvere alcuni problemi. L’operazione si presentava complessa, in quanto i genitori del minore si trovavano in conflitto di interessi.
Nell’atto di donazione, infatti, il padre si sarebbe trovato a essere sia donante che donatario – per conto del figlio minore – quale esercente della patria potestà; la madre, invece, si sarebbe trovata a essere donataria sia con riferimento alla quota a lei spettante e sia con riferimento alla quota di spettanza del figlio minore quale esercente della patria potestà.
Per superare questa prima criticità il fiduciante presentava un ricorso al giudice tutelare chiedendo la nomina di un curatore speciale in modo da rappresentare il minore ai fini dell’accettazione della donazione nell’atto notarile. Successivamente il giudice adito provvedeva a emettere il provvedimento autorizzativo richiesto.
Ulteriore particolarità era che il padre voleva mantenere il controllo dei beni donati. Per ovviare a tale esigenza i donatari sottoscrivevano, in favore del padre, un mandato con rappresentanza per la gestione di titoli e strumenti finanziari. Pianificata l’operazione, il cliente provvedeva ad avvisare la fiduciaria anche perché era sua intenzione, per motivi di privacy, che i donatari percepissero i beni donati sotto intestazione fiduciaria.
Cosicché, prima che il cliente sottoscrivesse l’atto di donazione, la fiduciaria ha incontrato i donatari facendo sottoscrivere loro un mandato fiduciario cointestato avente ad oggetto l’intestazione dei beni oggetto della donazione.
Per il figlio minore, il mandato veniva sottoscritto dai genitori, in quanto esercenti la potestà genitoriale ai sensi dell’articolo 324 del codice civile. In quello stesso mandato veniva censito anche il padre ovvero il donante in virtù del mandato con rappresentanza conferito dai donatari.
In tal modo la fiduciaria è autorizzata ad eseguire le istruzioni di gestione del patrimonio impartite direttamente dal rappresentante.
Dopodiché, la stessa fiduciaria ha inviato un documento al notaio rogante dichiarando che sia il donante che i donatari erano i titolari effettivi di due distinte posizioni fiduciarie, fornendo, al contempo, tutte le informazioni necessarie richieste per la redazione dell’atto di donazione.
Sulla base delle informazioni ricevute il notaio provvedeva a redigere e far sottoscrivere l’atto di donazione che veniva inoltrato anche alla società fiduciaria.
Quest’ultima dava esecuzione alle volontà del donante provvedendo a chiudere il mandato fiduciario intestato al donante e trasferendo i valori mobiliari ivi presenti nella posizione fiduciaria dei donatari.
In tal modo il padre ha provveduto a trasferire una parte del suo patrimonio ai propri familiari usufruendo delle imposte di donazione ad oggi in vigore e, allo stesso tempo, ha mantenuto il controllo dei beni donati.