Con la sentenza n. 5760 del 12 febbraio 2026, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000), con particolare riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale.
Fondo patrimoniale e reati fiscali: il caso deciso dalla Cassazione
Il caso riguardava due soggetti condannati dal Tribunale di Lodi (sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano) per aver costituito un fondo patrimoniale in epoca prossima agli accertamenti fiscali, con l’asserito intento di sottrarre i propri beni alla procedura di riscossione coattiva.
I giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, per integrare il reato, la mera costituzione del fondo patrimoniale in prossimità degli accertamenti tributari, senza soffermarsi sulla concreta idoneità di tale atto a rendere inefficace la riscossione coattiva.
Al contrario, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dai due imputati, soffermandosi in particolar modo sui criteri di configurabilità del reato di cui all’art. 11 D.Lgs. 74/2000 nel caso di specie.
Nel farlo, la Cassazione ha ribadito un principio particolarmente rilevante, riassumibile come di seguito: la sola costituzione di un fondo patrimoniale non è di per sé idonea a integrare il delitto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 74/2000.
Fondo patrimoniale: quando non integra il reato fiscale
Si tratta di un’ulteriore conferma di un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Già con la sentenza n. 47827 del 2017, la Cassazione aveva chiarito che il giudice deve motivare sulla ragione per cui la costituzione di un fondo patrimoniale rappresenta uno strumento idoneo a rendere inefficace il recupero del credito erariale, anche alla luce della giurisprudenza civile che ritiene ammissibile l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale.
Secondo i giudici di legittimità, è quindi necessario dimostrare, sia sotto il profilo oggettivo dell’attitudine della condotta, sia sotto quello soggettivo del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separato sia concretamente idonea e finalizzata a evitare il soddisfacimento della pretesa tributaria.
Riscossione coattiva e dolo specifico: i requisiti del reato
In caso contrario, non sarebbe possibile ritenere automaticamente configurato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, a fronte della sola costituzione di un fondo patrimoniale. In altre parole, il giudice è sempre tenuto a indicare le specifiche ragioni per le quali, in concreto, la segregazione patrimoniale sarebbe idonea a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale.
Atto fraudolento e fondo patrimoniale: quando c’è davvero il rischio penale
Inoltre, prima ancora che idoneo a pregiudicare le pretese dell’Erario, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale dovrebbe altresì essere di natura fraudolenta, ovverosia essere connotato da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da mettere a repentaglio o rendere più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva.
Fondo patrimoniale e accertamenti fiscali: le conseguenze pratiche della sentenza
La decisione in commento assume ancor più rilevanza se si pensa alle importanti ricadute pratiche che potrebbe avere nel settore della gestione dei fondi patrimoniali: non è sufficiente, per configurare il reato, la mera prossimità temporale tra la costituzione del fondo patrimoniale e gli accertamenti fiscali.
Occorre invece una valutazione concreta dell’idoneità dell’atto a pregiudicare le ragioni creditorie dell’Erario, tenendo conto della disciplina civilistica del fondo patrimoniale e delle sue possibilità di aggressione da parte dei creditori.
