In tempi di incertezza economica, tutela patrimoniale e pianificazione successoria non sono più argomenti per pochi, ma una priorità concreta per imprenditori, professionisti e famiglie con patrimoni strutturati. Tra gli strumenti più utilizzati per proteggere i beni e gestire in modo ordinato il passaggio generazionale figurano il trust e il fondo patrimoniale. Ma come scegliere tra i due?
Ne parliamo con l’avvocato Federico Andreoli, partner di AeA Tax Law Studio Associato, esperto in diritto tributario e protezione patrimoniale. La prima differenza è strutturale. “Il trust può essere istituito da chiunque e può includere qualsiasi tipo di bene, soprattutto denaro”, spiega Andreoli. Il trust non è disciplinato da una legge organica italiana, ma è riconosciuto grazie alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con la legge n. 364 del 1989, che consente di istituire trust regolati da ordinamenti esteri (principalmente inglese e di altri Paesi di common law).
Il tratto distintivo del trust è la separazione patrimoniale: “La proprietà del bene viene trasferita a un soggetto giuridico separato, il trustee, che lo gestisce in modo indipendente”, aggiunge Andreoli. Questo consente di isolare i beni dal rischio di aggressione da parte dei creditori, rafforzando la protezione in caso di difficoltà finanziarie dell’imprenditore.
Al contrario, il fondo patrimoniale, disciplinato dagli articoli 167-171 del Codice Civile, richiede la presenza di beni specifici – prevalentemente immobili o mobili registrati – e può essere costituito solo da coniugi o uniti civilmente. “La garanzia è data dalla creazione di un patrimonio separato che può essere aggredito solo per i bisogni della famiglia”, sottolinea Andreoli. Tuttavia, l’imprenditore deve dimostrare che eventuali debiti non siano stati contratti per esigenze familiari. “Questo onere della prova può rivelarsi gravoso e spesso l’immobile viene comunque aggredito”.
Un punto nodale è la successione: nel trust, il bene esce dal patrimonio del disponente e non viene ricompreso nell’asse ereditario. “Le imposte di successione si pagano al momento della distribuzione ai beneficiari, non alla morte dell’imprenditore”, chiarisce Andreoli. Una tempistica che può rivelarsi strategica, anche alla luce delle attuali aliquote agevolate previste dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUSD, D.lgs. 346/1990).
Nel fondo patrimoniale, invece, l’immobile rimane nella disponibilità dell’imprenditore e segue le regole ordinarie di successione, con conseguente imposizione fiscale al momento della morte.
Un altro elemento critico è la presenza di figli minori, che può complicare la gestione del fondo patrimoniale. “In alcuni casi, per ipotecare o vendere un bene del fondo, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare”, ricorda Andreoli. Questa richiesta può rallentare le operazioni o addirittura bloccarle per anni, riducendo drasticamente la flessibilità dell’imprenditore.
Il trust, invece, non prevede limiti simili, garantendo una gestione più fluida e autonoma da parte del trustee, sempre nell’interesse dei beneficiari.
Certo, il fondo patrimoniale è più semplice da costituire, con costi iniziali ridotti e assenza di spese di gestione annuali. Ma è anche più fragile. “Non è consigliabile in presenza di rapporti tesi tra coniugi o in caso di gravi problemi di salute, perché il fondo si scioglie in caso di divorzio o morte”, avverte Andreoli.
Il trust è più complesso da redigere, richiede atti notarili, costi professionali e adempimenti annuali, ma offre una protezione giuridicamente più solida, soprattutto se istituito con ampio anticipo rispetto alla nascita di eventuali debiti.
“Tanto più il trust è lontano nel tempo rispetto alla creazione del debito, tanto più la protezione sarà efficace”, osserva Andreoli. Ma attenzione: se il creditore è l’erario, cioè l’Agenzia delle Entrate, c’è il rischio che la costituzione del trust venga vista come una sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, fattispecie punita penalmente (art. 11 del D.lgs. 74/2000).
In definitiva, non esiste una soluzione valida per tutti. “La scelta tra trust e fondo patrimoniale dipende dalla natura dei beni, dalla situazione familiare, dagli obiettivi e dal contesto fiscale”, conclude Andreoli. “È essenziale valutare attentamente il caso concreto e affidarsi a professionisti esperti per evitare sorprese in futuro.”

