I due casi vedono i contribuenti impugnare la cartella di pagamento
La Cassazione decide come se l’atto di notifica è stato correttamente consegnato l’agente di riscossione non deve fornire prove sul contenuto, depositare l’originale o una copia dell’atto recapitato
I due casi vedono i contribuenti impugnare la cartella di pagamento. Nella sentenza emessa dall Ctr Piemonte i giudici avevano concluso l’irregolarità della notifica della cartella impegnata dato che “non vi è alcun documento che provi il collegamento tra la fotocopia della spedizione e ricevuta della raccomandata e le cartelle apparentemente notificate. Non vi è poi regolare attestazione di notifica da parte dell’ufficiale postale notificante perché non vi è indicazione della qualifica del firmatario della ricevuta o dell’ufficiale postale notificante”.
Nel caso invece dell’ordinanza n.1495 la Ctr della Campagna aveva accolto il ricorso del contribuente. Il giudice aveva osservato come nonostante la contestazione mossa dal contribuente spettava al mittente l’onere di provare il contenuto del plico.
La corte
La Cassazione decide infine come se l’atto di notifica è stato correttamente consegnato l’agente di riscossione non deve fornire prove sul contenuto, depositare l’originale o una copia dell’atto recapitato. La prova che il plico non conteneva nessun atto o che era diverso rispetto a quello che si doveva ricevere spetta al contribuente, non all’agente di riscossione. Questa la conclusione dei giudici in entrambi i casi che hanno dato vita alle ordinanze n. 1435 e 14941 del 14 luglio 2020.
Precisazioni
Fiscooggi precisa inoltre come la disciplina della notificazione della cartella di pagamento, ma in generale anche quella degli atti tributari, prevede come nella fase finalizzata a portare legalmente a conoscenza del destinatario l’atto che lo riguarda, questa possa essere realizzata:
- Tramite l’agente notificatore che si reca personalmente presso il recapito dell’interessato per effettuare la consegna,
- attraverso la spedizione del documento in busta chiusa a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Questa possibilità consente dunque all’agente della riscossione di procedervi anche in via diretta, o senza intermediazione di un agente notificatore qualificato.
Se il contribuente sostiene che la busta era vuota oppure conteneva dei fogli bianchi o comunque l’atto dentro è diverso rispetto a quello che si sarebbe dovuto ricevere su chi grava la responsabilità?
Secondo le ultime sentenze sembrerebbe che si stia consolidando l’ipotesi secondo la quale sia il destinatario a dover provare che il plico era vuoto o non conforme a quanto ci si aspetteva.