La situazione che ha dato origine all’istanza di interpello vedeva la società ALFA S.p.A. caratterizzata da un azionariato prevalentemente familiare e notevolmente frammentato in una molteplicità di partecipazioni di piccola entità, riferibili essenzialmente a quattro diversi rami della medesima famiglia. L’ intenzione dei soci della società era quella di realizzare un progetto di ristrutturazione societaria consistente nella creazione di quattro holding familiari (riconducibili ai singoli rami della famiglia) da porre a capo di ALFA S.p.A. La costituzione delle quattro holding familiari sarebbe dovuta avvenire mediante il conferimento, da parte di ciascun singolo socio, delle azioni nella holding riferibile al proprio ramo familiare.
La questione che si è posta concerneva la possibilità (o meno) di poter far rientrare i conferimenti effettuati dai soci di ALFA S.p.A.nelle holding all’interno del regime di conferimento a realizzo controllato ex articolo 177 comma 2-bis del TUIR, atteso che le holding avrebbero ricevuto partecipazioni superiori al 20%; ovviamente nel caso di specie il dubbio atteneva al fatto che tale % derivava non dal conferimento di una unica e singola partecipazione bensì dal conferimento simultaneo di una pluralità di partecipazioni che sommate davano tale %.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente si ricorda che il comma 2-bis dell’art. 177 Tuir estende il regime del c.d. “realizzo controllato” ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e non incrementa la percentuale di tale controllo (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario), ricomprendendo le situazioni in cui oggetto del conferimento sono partecipazioni che rappresentano,complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. A seguito dell’introduzione del comma 2-bis quindi il regime di realizzo controllato è oggi applicabile anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescono il requisito del controllo sulla conferita (come invece richiesto dal precedente comma 2 del medesimo art. 177 Tuir) purché il conferimento abbia comunque ad oggetto partecipazioni che superino determinate soglie di qualificazione.
Tale regime è, inoltre, applicabile a condizione che, congiuntamente a quanto sopra richiesto, le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha sottolineato che il riferimento al “conferente” porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate. A detta dell’Agenzia si evidenzierebbe, quindi, come nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis viene attribuita rilevanza (i) all’oggetto del conferimento (che deve essere una partecipazione definibile come qualificata, richiamando il citato comma 2-bis i medesimi requisiti indicati nell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR) e (ii) al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente, “convertendo” quest’ultimo una partecipazione qualificata diretta in un’analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione,ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.
Alla luce di tutto questo ragionamento, pertanto, l’Agenzia conclude che nella fattispecie prospettata, al conferimento contestuale delle partecipazioni detenute dai diversi componenti dei quattro rami della medesima famiglia, che avevano l’obiettivo di costituire quattro distinte holding, non risulti applicabile il regime a realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’articolo 177 del Tuir per mancata integrazione del requisito di cui alla lettera b) (creazione di una holding unipersonale da parte del “conferente” del medesimo comma 2-bis, dovendosi bensì appllicare la tassazione sulla base del criterio del “valore normale” di cui all’articolo 9 del TUIR, che ovviamente può dar luogo ad un carico fiscale notevole in taluni casi.